Questa voce è stata curata da Alexander Bell
Scheda sintetica
Nell’ambito delle prestazioni previdenziali, si è soliti distinguere tra prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche.
Le prestazioni pensionistiche consistono in rendite che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una riduzione permanente, totale o parziale, della sua capacità lavorativa.
Le prestazioni non pensionistiche, invece, sono prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
L’ordinamento italiano ha reso obbligatorie le assicurazioni contro tali eventi, in modo tale da assicurare al lavoratore momentaneamente impossibilitato a svolgere attività lavorativa i mezzi economici indispensabili per il suo sostentamento.
Prestazioni non pensionistiche che spettano ai lavoratori dipendenti
Le prestazioni non pensionistiche previste dal legislatore italiano a favore dei lavoratori dipendenti sono:
- l’indennità di disoccupazione, dal 1° gennaio 2013 sostituita dalla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASPI e a sua volta sostituita a partire dal 1° maggio 2015 dalla NASPI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego;
- la Cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- il trattamento di mobilità, dal 1° gennaio 2013 sostituito dalla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASPI e a sua volta sostituita a partire dal 1° maggio 2015 dalla NASPI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
- il trattamento di malattia;
- i trattamenti di maternità;
- il congedo matrimoniale;
- l’indennità per il richiamo alle armi;
- le prestazioni a favore dei lavoratori disabili e dei loro familiari;
- i permessi retribuiti a favore dei donatori di sangue e di midollo osseo;
- l’assegno per il nucleo familiare.
Prestazioni non pensionistiche che spettano ai collaboratori coordinati e continuativi
La legge prevede che anche i collaboratori coordinati e continuativi possano fruire di talune prestazioni non pensionistiche. In particolare, a questa categoria di lavoratori spettano (in presenza dei requisiti indicati dalla legge):
- l’indennità di malattia;
- l’indennità per degenza ospedaliera;
- l’indennità di maternità e per congedo parentale;
- l’assegno per il nucleo familiare;
- indennità una tantum (prevista a favore dei soli lavoratori a progetto e corrisposta al momento della cessazione del rapporto lavorativo)