Previdenza obbligatoria

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

 

 

Scheda sintetica

L’art. 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (comma 1) e che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (comma 2). La medesima norma costituzionale prevede altresì che “ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato” (comma 4), ma che “l’assistenza privata è libera” (comma 5).

Con il termine previdenza si fa riferimento a quel complesso di istituti e attività, gestiti da enti pubblici ovvero da organismi autorizzati, che hanno come obiettivo quello di garantire a ciascun cittadino, attraverso l’erogazione delle c.d. prestazioni previdenziali, i mezzi economici necessari a far fronte a eventi (quali, per esempio, l’insorgere di una malattia ovvero il raggiungimento di una certa età anagrafica) che determinano, o comunque fanno presumere, la perdita, permanente o temporanea, della capacità lavorativa, e, dunque, della capacità di procurarsi autonomamente un proprio reddito.

L’erogazione delle prestazioni previdenziali di base è garantita dallo Stato anzitutto attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l’attività lavorativa. L’ordinamento italiano, infatti, impone a tutti i lavoratori, al momento dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, di iscriversi a forme previdenziali gestite da enti pubblici, che si finanziano mediante l’imposizione di specifici contributi sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore. Si parla, a questo proposito, di previdenza obbligatoria, proprio perché l’adesione del lavoratore allo strumento previdenziale non è rimessa a una sua libera scelta, ma gli è imposta dal legislatore.

Il sistema previdenziale italiano prevede, peraltro, che il lavoratore possa integrare i trattamenti previdenziali di base, garantiti dagli strumenti di previdenza obbligatoria, attraverso l’adesione volontaria a forme di previdenza integrativa (c.d. previdenza complementare).

In estrema sintesi, dunque, può dirsi che nella nozione di previdenza obbligatoria rientrano tutti quegli strumenti che mirano ad assicurare le prestazioni previdenziali di base, e a cui il lavoratore è obbligato ad aderire in forza di una disposizione di legge; mentre la nozione di previdenza complementare ricomprende tutte quelle forme previdenziali cui il lavoratore può scegliere liberamente di aderire, e che gli consentono di incrementare il trattamento economico già riconosciutogli dalla previdenza obbligatoria.

Nell’ambito delle prestazioni previdenziali, si è soliti distinguere tra prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche:

  • le prestazioni pensionistiche consistono in rendite che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una riduzione permanente, totale o parziale, della sua capacità lavorativa;
  • le prestazioni non pensionistiche, invece, sono prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è realizzato mediante un prelievo contributivo, il cui ammontare è determinato in base all’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore. L’obbligazione contributiva sorge nel momento stesso in cui inizia l’attività lavorativa e non già per effetto dell’atto di iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale. L’onere contributivo grava sia sul lavoratore – mediante una trattenuta sulla retribuzione – sia sul datore di lavoro. L’obbligo di versare materialmente i contributi all’ente previdenziale è invece posto dalla legge esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Va peraltro segnalato che il diritto alla prestazione previdenziale in capo al lavoratore non dipende dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, dal momento che la legge espressamente dispone che “le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza” (art. 2116 c.c.). Si tratta del c.d. principio di “automaticità delle prestazioni”.

 

Previdenza obbligatoria e prestazioni pensionistiche

La pensione rappresenta senz’altro la principale prestazione previdenziale contemplata dal nostro ordinamento e consiste in una rendita che viene riconosciuta al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una riduzione permanente, totale o parziale, della sua capacità lavorativa.
Analogamente a quanto avviene in altri Paesi, anche il sistema pensionistico italiano, a seguito della riforma intervenuta nel 1995, poggia essenzialmente su due pilastri:

  • un primo pilastro, costituito dalla previdenza obbligatoria, che viene gestito da enti pubblici (il principale è l’INPS) e che assicura a tutti i cittadini una pensione base, il cui ammontare, a partire dal 1° gennaio 1996, è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, ovverosia in base ai contributi versati dal soggetto nell’arco dell’intera vita assicurativa (e non più in base alle ultime retribuzioni, come invece accadeva prima della riforma del 1995, allorché la pensione veniva determinata attraverso il sistema di calcolo retributivo);
  • un secondo pilastro, costituito dalla previdenza complementare (o integrativa), che ha carattere volontario e che mira a incrementare il reddito già assicurato all’individuo dalla pensione minima.

In merito ai criteri di calcolo della pensione base, va precisato che il meccanismo contributivo si applica integralmente ai soli lavoratori che abbiano iniziato a svolgere attività lavorativa dal 1° gennaio 1996. Per coloro che invece avevano iniziato a lavorare prima di quella data, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria in base alla quale:

  • la pensione dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni si calcola applicando il meccanismo retributivo ai contributi riferiti ai periodi anteriori al 31 dicembre 1995, e * il meccanismo contributivo ai contributi riferiti ai periodi successivi a tale data;
    la pensione dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni si calcola applicando il solo meccanismo retributivo (fatta eccezione per i contributi versati dal 1° gennaio 2012, ai quali, a seguito delle novità introdotte con il D.L. 201/2011, si applica il criterio contributivo, anziché quello retributivo, come stabiliva la normativa previgente).

Nell’ambito della previdenza obbligatoria, il principale ente pubblico gestore delle prestazioni pensionistiche è l’INPS, al quale è affidata la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (c.d. AGO).
Le prestazioni erogate dall’AGO sono:


Sono tenuti a iscriversi all’AGO tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, fatta eccezione per talune categorie di lavoratori dipendenti per i quali la legge ha previsto forme previdenziali sostitutive all’AGO (per es. l’INPGI, nel caso dei giornalisti).
Sono iscritti all’AGO, in apposite gestioni speciali, anche alcune categorie di lavoratori autonomi, e in particolare gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali.

 

Previdenza obbligatoria e prestazioni non pensionistiche

Le prestazioni non pensionistiche sono prestazioni economiche che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano temporaneamente di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
L’ordinamento italiano ha reso obbligatorie le assicurazioni contro tali eventi, in modo tale da assicurare al lavoratore momentaneamente impossibilitato a svolgere attività lavorativa i mezzi economici indispensabili per il suo sostentamento.

Più in particolare, le principali prestazioni non pensionistiche previste dal legislatore italiano sono:

 

Per approfondimenti si veda la voce Prestazioni non pensionistiche