Totalizzazione

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

 

Scheda sintetica

La totalizzazione è un istituto che consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa sia stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi maturati al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

Il meccanismo in esame costituisce un’alternativa alla ricongiunzione.
Le principali differenze tra questi due meccanismi, entrambi volti a tutelare l’interesse del lavoratore a conservare e unificare la contribuzione versata a enti diversi, riguardano:

  • onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita;
  • utilizzo dei contributi: la ricongiunzione determina il trasferimento materiale dei contributi da una gestione previdenziale all’altra, cosicché tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della gestione presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso la gestione originaria e l’ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole di ciascuna gestione interessata.

I trattamenti pensionistici conseguiti per effetto della totalizzazione dei periodi assicurativi costituiscono un’unica pensione, ancorché l’importo sia determinato da più quote a carico delle diverse gestioni interessate alla totalizzazione. Ogni gestione, verificata la presenza dei requisiti per il pensionamento, calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza in proporzione all’anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

Per conseguire la totalizzazione dei periodi assicurativi, il lavoratore deve presentare la relativa domanda all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato) iscritto. Tale ente si occuperà di promuovere il procedimento (art. 3, D.Lgs. 42/2006).

 

Fonti normative

  • D.Lgs. 42/2006
  • DL 284/2011
  • DL 78/2010
  • Circolare INPDAP 25 gennaio 2007 n. 5

 

 

Prestazioni conseguibili

Le prestazioni conseguibili attraverso il meccanismo della totalizzazione sono le seguenti:


Più in particolare, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione occorre che (art. 1, D.Lgs. 42/2006):

  • il soggetto interessato abbia compiuto 65 anni;
  • il soggetto interessato possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
  • sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.


Si segnala che dal 1° gennaio 2013, il requisito di età (originariamente pari a 65 anni) richiesto per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione deve essere adeguato, con cadenza triennale (che diverrà biennale a partire dal 2019), all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT con riferimento al triennio precedente.
Il primo adeguamento, fissato in misura pari a 3 mesi, è stato già introdotto per il triennio 2013-2015: per detto triennio, dunque, il requisito anagrafico per poter ottenere la pensione di vecchiaia tramite il meccanismo della totalizzazione è fissato in 65 anni e 3 mesi.

Per conseguire il diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) in regime di totalizzazione occorre invece che (art. 1, D.Lgs. 42/2006):

  • il soggetto interessato abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi;
  • sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.


Il diritto alla pensione di inabilità è invece conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante (art. 2, D.Lgs. 42/2006).

Da ultimo, il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2006, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte (art. 2, D.Lgs. 42/2006).