Questa voce è stata curata da Caterina Camposano
Scheda sintetica
Lo Statuto dei Lavoratori limita il controllo datoriale sui lavoratori, bilanciando il potere di vigilanza con la tutela della dignità dei lavoratori, anche con riguardo alle loro condizioni cliniche.
Normativa di riferimento
L. 300/1970 artt. 5, 6.
Scheda di approfondimento
Le visite di controllo sulla salute dei lavoratori: art. 5 St. Lav.
Il comma 1 dell’art. 5 vieta al datore di lavoro di controllare direttamente o mediante medici di fiducia (medici di fabbrica), l’idoneità e/o l’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il comma 2 specifica che il controllo delle assenze per infermità, può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. In tal modo, il legislatore ha reso imparziale il meccanismo dei controlli fiscali (si ricorda all’uopo, sia la legge n. 833/1978, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, attribuendo tale competenza alle ASL, sia il d.l. 463/1983, che ha esteso la competenza anche ai medici iscritti in apposite liste INPS).
L’ultima fattispecie del comma 2 prescrive, invece, che i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti sono tenuti a compiere il controllo quando il datore di lavoro lo richieda.
Per facilitare l’accertamento dello stato di malattia, il lavoratore malato deve rimanere nel proprio domicilio nelle fasce di reperibilità (10-12; 17-19).
Qualora il lavoratore risulti assente ingiustificato alla visita di controllo “decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo” (art. 5 co. 14 d.l. 1983/463). L’assenza, inoltre, può legittimare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il comma 3 autorizza il datore di lavoro a far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Si rende noto, tuttavia, che la logica di pubblicizzazione delle visite sull’idoneità fisica del lavoratore, cara al legislatore statutario, appare superata dall’istituzione della figura del “medico competente” da parte del d.lgs. n. 81/2008 (e prima del d.lgs. n. 626/1994) nominato dal datore di lavoro. L’art. 41 del d.lgs. 81/2008, infatti, affidando al medico competente l’effettuazione delle visite sull’idoneità psico fisica del lavoratore alla mansione, ha spinto parte della dottrina a discorrere di abrogazione implicita del comma 3 dell’art. 5. Altri autorevoli autori sostengono, invece, che l’art. 41 si riferirebbe solo alle visite pre-assuntive o a quelle svolte in corso di rapporto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria e correlate ai rischi lavorativi. L’attività del medico competente non si estenderebbe, pertanto, alle visite disposte discrezionalmente dal datore di lavoro, in base al proprio interesse: in questo caso continuerebbe a trovare applicazione il comma 3 dell’art. 5, per cui l’idoneità fisica del lavoratore potrebbe essere controllata solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Contro i giudizi formulati dal medico competente è ammesso ricorso allo Spisal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’azienda sanitaria locale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.
Le visite personali di controllo (c.d. perquisizioni personali): art. 6 St. Lav.
L’art. 6 introduce un generale divieto di perquisizioni personali di controllo sul lavoratore, temperato da esigenze di tutela del patrimonio aziendale.
Le perquisizioni, infatti, sono consentite soltanto qualora siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti (comma 1).
Anche qualora le perquisizioni siano indispensabili, per la legittimità del controllo, il legislatore introduce ulteriori precauzioni a tutela del lavoratore. In particolare:
- le perquisizioni devono essere svolte all’uscita dei luoghi di lavoro, con la salvaguardia della dignità e della riservatezza del lavoratore e con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori (comma 2).
- le ipotesi di visite personali di controllo e le relative modalità devono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di queste, con la commissione interna (comma 3).
- In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, le visite devono essere autorizzate dall’Ispettorato del Lavoro, con provvedimento impugnabile innanzi al Ministero del lavoro entro 30 giorni dalla sua comunicazione (comma 4).
L’oggetto delle visite
È controverso se le perquisizioni rispettose delle garanzie ex art. 6 St. Lav. (sottoscrizione di un accordo aziendale o autorizzazione amministrativa) riguardino la sola persona fisica del lavoratore o si estendano anche agli effetti personali di sua immediata pertinenza (ad es. borse, zaini). Attesa l’ondivaga giurisprudenza sul punto, si segnala la nota n. 20542/2018 del Ministero del Lavoro, che, facendo propria una lettura estensiva della norma, comprende nella nozione di visite personali anche gli accertamenti sui beni dei lavoratori riconducibili alla sfera intima del singolo o appartenenti al suo normale utilizzo (coperti anch’essi dalle garanzie dell’art. 6 St. Lav.).
Le sanzioni
La perquisizione del lavoratore eseguita senza l’osservanza delle disposizioni della norma statutaria, comporta l’applicabilità, nei confronti degli autori materiali della perquisizioni (anche in concorso con il datore di lavoro), delle sanzioni penali previste dall’art. 38 Stat. lav. Inoltre, gli esiti della visita personale sono inutilizzabili ai fini disciplinari.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di perquisizioni e visite mediche
Si veda la sezione sulla giurisprudenza della voce Controllo a distanza dei lavoratori.