Ambiti di tutela

Il licenziamento comminato da un datore di lavoro nei confronti di un singolo lavoratore incorre in particolari conseguenze qualora il provvedimento manchi di una giusta causa o di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). In tali casi si parla di illegittimità del licenziamento.

Le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento non sono sempre le stesse, ma si distinguono appunto in diversi ambiti di tutela.

In proposito, occorre infatti distinguere a seconda che il licenziamento sia stato intimato ove si applichi la c.d. tutela prevista dall’art. 18 della Legge 300/197 (Statuto dei Lavoratori), ovvero la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 della Legge 604/1966 (e successive modificazioni).

Mentre, infatti, l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede, in alcuni specifici casi, il potere del giudice di eliminare il licenziamento intimato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo (dichiarandolo nullo, annullandolo o dichiarandolo inefficace), la Legge 604/1966 prevede che il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, ancorché illegittimo, non venga mai dichiarato dalla legge annullabile, pur se espone il datore di lavoro a conseguenze sanzionatorie (tutela reale).

Per una migliore comprensione, vale la pena precisare che si applicano o l’una o l’altra disciplina a seconda della dimensione aziendale del datore di lavoro.

 

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