Questa voce è stata curata da Simona Rizzello
Scheda sintetica
Gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la medesima azienda. L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.
Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.
In genere gli importi variano a seconda della qualifica cui appartiene il lavoratore, e possono essere stabiliti in cifra fissa, ovvero sulla base di una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile.
Taluni contratti collettivi fanno dipendere gli scatti di anzianità all’anzianità di servizio relativa al lavoro effettivamente prestato: in altri casi invece, sono computabili ai fini di tali scatti, anche le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortuni, congedi, aspettative.
Sono nulli i contratti che fanno decorrere la maturazione degli scatti di anzianità al compimento di un’età minima.
Riferimenti normativi
- Art. 36 Costituzione Repubblica Italiana
- Art. 31 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
- Art. 2103 cod. civ.
Passaggio di qualifica e scatti
In caso di passaggio di qualifica ad un livello superiore, la giurisprudenza prevede espressamente che lo scatto di anzianità venga assorbito dal nuovo aumento, salvo diversa pattuizione espressa tra le Parti.
In generale, si possono individuare due differenti prassi diffuse tra i contratti collettivi nazionali:
- Contratti collettivi che prevedono l’azzeramento e il conseguente assorbimento dello scatto di anzianità nell’aumento connesso al passaggio di qualifica superiore: in tal caso potrebbe ben accadere che a seguito dell’aumento del livello, e a seguito dell’assorbimento dello scatto in tale aumento, si determini una retribuzione complessivamente minore: pertanto, in tali situazioni dovrà essere necessariamente attribuito un superminimo, ovvero aumentato quello già applicato, sino al raggiungimento del precedente livello retributivo. Tale soluzione è rispondente al principio della irriducibilità della retribuzione espresso dall’art. 2103 cod. civ. il quale specificatamente prevede che il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, senza che la retribuzione gli venga diminuita. Il datore di lavoro dunque, nel corso del rapporto lavorativo, non può modificare unilateralmente la retribuzione inizialmente pattuita tra le parti.
- Contratti collettivi che prevedono la continuità degli scatti maturati sino al momento del passaggio di qualifica: in tal caso, la determinazione del numero di scatti cui ha diritto il lavoratore è determinata sommando il valore complessivo degli scatti sino a quel momento maturati, dividendo conseguentemente per l’importo cui corrisponde il nuovo scatto.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente schema:
- Scatti maturati sino al passaggio di qualifica: 2, per un totale di €. 21,95
- Importo scatto anzianità relativo a livello superiore: €. 21,95
- Divisione dei due valori: 21,95: 21,95= 1
- Scatto cui ha diritto il lavoratore = 1
Assenze e scatti di anzianità
La stragrande maggioranza di contratti collettivi nazionali, prevede uno stretto collegamento tra gli scatti di anzianità e l’anzianità di servizio: orbene, quest’ultima, secondo prassi comune, decorre ugualmente pur in mancanza di lavoro effettivo, e dunque anche in caso di assenze per malattia, ferie, infortuni, congedi, aspettative.
Parimenti, durante tali periodi di assenza, maturano gli scatti di anzianità.
In particolare, tale sistema è previsto specificatamente per:
- Lavoratori in aspettativa non retribuita, chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali (art. 31 L. 20 maggio 1970 n. 300): in tal caso, il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come lavoro effettivamente prestato ai fini degli aumenti periodici di retribuzione e della progressione della carriera;
- Lavoratori chiamati e prestare il servizio militare;
- Periodi trascorsi in Cassa integrazione guadagni.
Scatti di anzianità e lavoro part- time
I lavoratori assunti con contratto di lavoro part – time, al pari degli altri lavoratori hanno diritto agli scatti di anzianità: tale diritto infatti, non richiede un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello richiesto dai lavoratori a tempo pieno.
L’unica sostanziale differenza rispetto a quelli è l’importo dello scatto che sarà conseguentemente proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa (e della correlativa retribuzione).
Cosa fare –Tempi – A chi rivolgersi
Nel caso in cui al lavoratore non siano riconosciuti gli scatti di anzianità, ovvero gli sia applicato uno scatto di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, si dovrà rivolgere a:
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio Legale specializzato in diritto del lavoro
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di anzianità di servizio e scatti di anzianità
In genere
- La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’anzianità di servizio acquisita, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione. (Cass. 7/7/2008 n. 18584, Pres. De Luca Est. Bandini, in Orient. della giur. del lav. 2008, 549)
- Il periodo trascorso in aspettativa dal lavoratore chiamato, ai sensi dell’art. 31 SL, a ricoprire cariche sindacali, è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e comporta il diritto al correlativo aumento retributivo alla ripresa del servizio, salvo che la disciplina contrattuale ricolleghi la maturazione degli scatti all’effettività delle prestazioni di lavoro (Cass. 24/9/96 n.8430, pres. Martinelli, est. Filadoro, in D&L 1997, 363)
- L’anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione; conseguentemente nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass. 24/9/96 n.8430, pres. Martinelli, est. Filadoro, in D&L 1997, 363)
- Nessuna rilevanza può riconoscersi alle clausole contrattuali collettive che fanno decorrere l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici dal compimento del 21 anno di età, dovendosi ritenere che lo svantaggio così posto a carico di chi inizia a lavorare a un’età inferiore sia in contrasto con il disposto degli artt. 37 e 3 Cost. (Pret. Milano 18/7/95, est. Atanasio, in D&L 1996, 191)
- La L. 91/77, pur vietando il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alla variazione del costo della vita e stabilendo che essi non possono dar luogo a ricalcoli in tempi differenti, non impedisce di tener conto della contingenza, ai fini del computo della base di calcolo degli scatti di anzianità (Pret. Milano 13/12/94, est. Cecconi, in D&L 1995, 397)
- I periodi durante i quali il lavoratore resta sospeso dal servizio, fruendo della Cigs, vanno inclusi nell’anzianità di servizio “prestato”, utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, previsti dall’art. 16 D.S., parte I, CCNL 18/1/87 per gli addetti all’industria metalmeccanica privata (Pret. Rovigo 25/11/94, est. Righetti, in D&L 1995, 663)