Questa voce è stata curata da Marco Colombo
Scheda sintetica
I lavoratori subordinati pubblici e privati possono contrarre prestiti da estinguere con la cessione di una parte della retribuzione nella misura massima di un quinto al netto delle ritenute di legge.
Per i lavoratori a tempo indeterminato il periodo di cessione non può essere superiore ai dieci anni. Per quelli a tempo determinato, la cessione del quinto non può essere superiore al periodo di tempo che, al momento della stipulazione del prestito, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro procede alla trattenuta sul TFR fino alla concorrenza. Tale previsione non si applica ai lavoratori a termine.
Le cessioni di credito devono essere garantite da apposite assicurazioni sulla vita e su altri rischi che assicurino il recupero del credito residuo.
Dal 1° gennaio 2006 le cessioni del quinto della retribuzione hanno effetto solo dal momento della notifica al debitore ceduto.
Per approfondimenti si veda la voce Cessione del credito