Il cd. Fondo di tesoreria – Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto – è stato istituito dall’art. 1, c. 749 – 766, L. 296/2006 (D.M. 30 gennaio 2007).
Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava in azienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste dal dipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datore di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalità prevalente di strumento di finanziamento previdenziale: è cambiata la disciplina del conferimento del trattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di decidere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando.
Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso il datore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da questo apposito fondo istituito presso l’Inps.
Per approfondimenti si veda la voce “Trattamento di fine rapporto“