Questa voce è stata curata da Alexander Bell
Nozione
Il nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante l’imposizione di un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.
L’importo della retribuzione sul quale vengono calcolati, sotto forma di quota percentuale, i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro costituisce il c.d. imponibile contributivo.
In generale, vanno a comporre l’imponibile contributivo tutti i redditi di lavoro dipendente, ovverosia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986).
La legge peraltro prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa in ogni caso essere inferiore all’importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all’importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, qualora il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella fissata dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, la quota di contributi da versare andrà comunque commisurata alla retribuzione dovuta, anziché a quella effettivamente corrisposta al lavoratore.
La legge individua in modo tassativo le componenti della retribuzione che sono escluse dalla base di calcolo dell’imponibile contributivo.
Compensi che concorrono alla determinazione dell’imponibile contributivo
La regola generale è che l’imponibile contributivo si calcoli tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa.
Fermo restando il minimale contributivo, rientrano, pertanto, nella base di calcolo dei contributi previdenziali:
- la paga base;
- l’indennità di contingenza e l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
- gli scatti di anzianità;
- i compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario;
- i compensi percepiti a titolo di provvigione;
- il superminimo;
- le mance;
- le partecipazioni agli utili;
- le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro, anche qualora si tratti di somme corrisposte a integrazione di quanto già corrisposto al lavoratore dalle gestioni previdenziali o assistenziali (come nel caso delle indennità di malattia, maternità, infortunio, ecc.);
- le somme periodicamente corrisposte al lavoratore a titolo di patto di non concorrenza;
- i compensi in natura (il cui valore viene determinato, ai sensi dell’art. 9, co. 3, D.P.R. n. 917/1986, in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi), fatte salve talune eccezioni espressamente indicate dal legislatore (come le c.d. stock option).
La legge prevede una disciplina particolare per quanto riguarda i compensi percepiti dal lavoratore per l’attività svolta in trasferta (art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986):
- in caso di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore, occorre distinguere a seconda che:
- l’attività sia svolta nel Comune della sede di lavoro: in tal caso, le indennità o i rimborsi di spese concorrono a formare la retribuzione imponibile, con la sola eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore;
- l’attività sia svolta al di fuori del territorio comunale: in tal caso, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese (per es. il telefono), anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro (importo elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero);
- in caso di indennità forfettaria, occorre distinguere a seconda che:
- l’attività sia svolta nel Comune della sede di lavoro: in tal caso, l’indennità è interamente assoggettata a contributi;
- l’attività sia svolta al di fuori del territorio comunale: in tal caso, l’indennità concorre a formare il reddito imponibile solo per la parte eccedente 46,48 euro giornalieri (importo elevato a 77,47 euro giornalieri per le trasferte all’estero).
Quanto, invece, alle indennità percepite dai trasfertisti (ovverosia da quei lavoratori che sono tenuti per contratto a prestare la propria attività in luoghi sempre diversi), esse concorrono a formare il reddito imponibile in una misura pari al 50% del loro ammontare.
Per quanto riguarda le somme percepite dal lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, la legge anzitutto prevede che non rientrino nell’imponibile contributivo né le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, né le somme corrisposte al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
L’INPS ha peraltro chiarito che in quest’ultima categoria rientrano le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro; le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi (Circ. INPS, 24 dicembre 1997, n. 263).
Diversamente, rientrano nell’imponibile contributivo:
- i premi di anzianità;
- l’indennità sostitutiva del preavviso;
- premi o gratifiche contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell’erogazione e non come fatto generatore di essa.
Quanto alle somme percepite dal lavoratore per effetto della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, vale il principio per cui sono assoggettate a contribuzione le somme pagate dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni perdute dal lavoratore, mentre sono esenti da contribuzione quelle pagate a titolo risarcitorio.
Particolari categorie di lavoratori
Per talune categorie di lavoratori dipendenti, la legge stabilisce modalità di individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi diverse da quelle ordinarie.
Nel settore edile, in particolare, ferma restando l’applicabilità della disciplina ordinaria in ordine agli elementi della retribuzione da farsi rientrare nell’imponibile contributivo, è previsto che l’ammontare dei contributi debba essere calcolato su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (c.d. retribuzione virtuale), a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate.
Quand’anche, dunque, l’operaio edile presti la propria attività lavorativa per un numero di ore inferiore, la contribuzione andrà comunque calcolata sulla base della retribuzione che gli sarebbe spettata qualora egli avesse lavorato il numero di ore fissato dalla contrattazione collettiva.
Qualora, tuttavia, il numero di ore lavorate dall’operaio edile sia inferiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva a causa di assenze c.d. giustificate (ovverosia le assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili), la contribuzione dovuta torna a calcolarsi in base alla disciplina ordinaria, ovverosia tenendo conto delle sole ore di lavoro effettivamente prestate (e retribuite).
Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi, la retribuzione imponibile è determinata secondo le regole ordinarie, fatta eccezione per la previsione di specifici massimali contributivi, che variano a seconda che il lavoratore, al 31 dicembre 1995, abbia o meno maturato un’anzianità contributiva.
In particolare, per i lavoratori dello spettacolo la legge prevede quanto segue:
- lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è dovuta nei limiti di un massimale annuo di retribuzione pari a 96.149,00 euro per il 2012; alla parte di retribuzione che superi questo massimale di retribuzione imponibile, si applica un contributo di solidarietà pari al 5% (2,5% a carico del datore di lavoro, 2,5% a carico del lavoratore);
- lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: la retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata all’aliquota del 33% secondo la seguente modalità:
- integralmente, se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile (pari a 700,93 euro, per il 2012);
- nei limiti dei massimali di retribuzione giornalieri di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede il limite di 700,93 euro; in tal caso è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%; sulla parte di retribuzione eccedente il massimale è dovuto un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore).
Per gli sportivi, invece, sono previsti i seguenti massimali contributivi:
- lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: la contribuzione si applica integralmente sulla retribuzione sino a un massimale annuo pari, per il 2012, a 96.149 euro; sulla quota di retribuzione eccedente detto massimale annuo – e fino al limite (per il 2012) di retribuzione annua di 701.058 euro – si applica un contributo di solidarietà pari all’1,2% (0,6% a carico del datore di lavoro, 0,6% a carico del lavoratore); alla quota di retribuzione annua che superi i 701.058 euro non si applica alcun contributo;
- lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: la contribuzione si applica integralmente sulla retribuzione sino a un massimale giornaliero pari a 308,17 euro; sulla quota di retribuzione eccedente detto massimale giornaliero – e fino al limite (per il 2012) di retribuzione giornaliera di 2.246,98 euro – si applica un contributo di solidarietà pari all’1,2% (0,6% a carico del datore di lavoro, 0,6% a carico del lavoratore); alla quota di retribuzione giornaliera che superi i 2.246,98 euro non si applica alcun contributo.
Massimali contributivi sono previsti anche per i collaboratori coordinati e continuativi. In particolare, per questa categoria di lavoratori è previsto che sia assoggettata a contributi la sola retribuzione compresa entro il limite, per il 2012, di 96.149 euro annui.