Redditi di lavoro autonomo

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Questa voce è stata curata da Marco Rovello

 

Scheda sintetica

La legge italiana considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
L’attività di lavoro autonomo si differenzia da quella di lavoro dipendente perché il professionista organizza la propria attività secondo criteri discrezionali e senza vincolo di subordinazione e da quella di impresa perché non opera attraverso un’organizzazione di mezzi ma con il lavoro prevalentemente proprio.
Lo svolgimento dell’attività professionale comporta come primo adempimento l’iscrizione all’Ufficio IVA.
Affinché l’attività assuma rilievo, ai fini IVA, è necessario che si verifichino, contemporaneamente, tre requisiti:

  • l’oggetto dell’operazione deve riguardare la cessione di beni o la prestazione di servizi (requisito oggettivo)
  • le operazioni di cui sopra devono essere poste in essere nell’esercizio di imprese o di arti e professioni (requisito soggettivo)
  • le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato italiano (requisito territoriale).

Si ricorda che l’attività deve essere svolta con carattere di abitualità: di conseguenza, nessun obbligo, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, scatta quando le prestazioni sono occasionali, cioè poste in essere in via del tutto sporadica e non ripetuta.

Nel momento di apertura della posizione IVA il contribuente deve indicare il volume d’affari presunto. E’ “presunto” nel senso che a nulla rileva se viene o meno realizzato.
La richiesta in realtà serve a collocare il contribuente in uno dei sistemi contabili previsti e dipendenti proprio dal volume di affari realizzato.

I diversi sistemi contabili sono i seguenti:

  • Contabilità semplificata
  • Contabilità ordinaria
  • Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
  • Regime dei contribuenti minimi

Dal 1 gennaio 1997 viene considerato regime naturale per i professionisti quello della contabilità semplificata, nel caso il contribuente voglia aderire ad un diverso sistema dovrà indicarlo nella dichiarazione di inizio attività o nella prima dichiarazione annuale. Come verrà spiegato negli approfondimenti ogni regime contabile presenta particolarità riguardanti gli aspetti fiscali, contabili ed il calcolo delle imposte.

Lo svolgimento dell’attività professionale comporta un ulteriore adempimento: l’iscrizione alla previdenza sociale.
Sono tenuti all’iscrizione anche i lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di 5.000 euro.
Nell’esercizio della propria attività il professionista percepisce i propri compensi attraverso l’emissione di appositi documenti denominati fatture.
Al termine dell’esercizio la tassazione avviene secondo il principio di cassa, ossia in base ai compensi percepiti e al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta

La normativa fiscale italiana prevede che per alcuni tipi di compensi, all’atto del loro pagamento, taluni soggetti eroganti, definiti sostituti d’imposta siano obbligati a trattenere una somma a titolo di imposta definita “ritenuta d’acconto”: è il caso dei compensi di lavoro autonomo.
Il professionista nell’esercizio della sua attività può trovarsi ad assumere contemporaneamente la veste di soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta e di soggetto che subisce la ritenuta.
La tassazione dei redditi di lavoro autonomo avviene secondo il principio di CASSA (compensi percepiti al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta). La normativa fiscale delinea le condizioni generali relative alla deducibilità delle spese sostenute dal professionista.

E’ possibile dedurre dai compensi percepiti le spese che sono:

  • Sostenute: la spesa deve essere effettivamente pagata nel periodo d’imposta considerato.
  • Inerenti: la regola generale, valida per ogni professionista, è quella dell’inerenza del costo rispetto l’attività svolta; sono deducibili le spese che il lavoratore sostiene per la propria attività professionale.
  • Documentate: deve essere provato il sostenimento della spesa con un documento fiscalmente valido.

La nostra Costituzione all’art. 53 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
La norma generale riguarda solo le imposte dirette (IRPEF) ma, nel nostro Paese, assumono sempre più rilevanza le imposte indirette tra le quali trova la sua collocazione l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e le imposte locali come, ad esempio, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che colpisce il valore catastale degli immobili, e l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Per approfondimenti sugli aspetti fiscali si vedano, tra l’altro, i seguenti paragrafi: ordinamento fiscale per i lavoratori autonomi e Modello UNICO.

Per ulteriori approfondimenti si veda la voce Lavoro autonomo – Aspetti normativi

 

 

Fonti normative

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni – In particolare: art. 3 (prestazione servizi); art. 5 (Esercizio di arti e professioni); art. 6 (effettuazione operazioni); art. 7 (Territorialità dell’imposta); art 16 (aliquote dell’imposta); art. 21 (Fatturazione delle operazioni); art. 35 (Inizio – variazione e cessazione attività)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi – In particolare: art. da 23 a 30 (Ritenute alla fonte); art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi); art. 24 ( ritenute redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente lavoro autonomo).
  • Testo Unico Imposte sui Redditi del 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni – In particolare: art. 11 (aliquote Irpef); art. 53 (redditi di lavoro autonomo); art. 53 co.2 (redditi non professionali di lavoro autonomo); art. 54 (determinazione del redditi di lavoro autonomo); art. 67 co.1 lettera l (attività Lavoro Autonomo occasionale)
  • Costituzione della Repubblica Italiana – In particolare: art. 53
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – In particolare: art. 2 co.26 e seguenti (contributo gestione separata INPS)
  • Legge 23 dicembre 2000, N. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001) – In particolare: art 13(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Legge Finanziaria 2008
  • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
  • Legge 24 luglio 2008, n. 126, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112
  • Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
  • Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
  • Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 settembre 2008, Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP
  • Risoluzione 13DF Dipartimento Finanze 10 dicembre 2008, Riparametrazione aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

 

Cosa fare – Tempi

I lavoratori autonomi hanno diverse scadenze per adempiere alle regole dettate dalla normativa fiscale.
Il contribuente che aderisce ai regimi di contabilità semplificata ed ordinaria è soggetto ai seguenti adempimenti:

RITENUTE DI ACCONTO

  • VERSAMENTO: entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura;
  • CERTIFICAZIONE REDDITI SOGGETTI A RITENUTA(documento con il quale il sostituto d’imposta “certifica” i compensi erogati e le ritenute effettuate in capo ad un soggetto per l’intero anno): da consegnare al soggetto interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo al quale i compensi e le ritenute si riferiscono;
  • DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA (770): entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale i compensi e le ritenute si riferiscono nel caso di modello semplificato ed entro il 31 luglio nel caso di modello ordinario;


UNICO e DICHIARAZIONE IRAP

  • PRESENTAZIONE: entro il 30 giugno dell’anno successivo al quale i redditi si riferiscono se la presentazione avviene in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 31 luglio se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
  • VERSAMENTI IMPOSTE: entro il 16 giugno dell’anno successivo al quale i redditi si riferiscono; i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento;


IVA

  • COMUNICAZIONE DATI IVA: entro il mese di febbraio dell’anno successivo al quale le operazioni si riferiscono; sono esonerati i contribuenti che hanno realizzato un volume di affari inferiore a 25.822,84 euro.
  • DICHIARAZIONE ANNUALE: entro il 31 luglio dell’anno successivo al quale le operazioni si riferiscono
  • VERSAMENTI IVA: Liquidazioni trimestrali: 16 maggio (1° trimestre), 16 agosto (2° trimestre), 16 novembre (3° trimestre), 27 dicembre (acconto), 16 marzo dell’anno successivo al quale le operazioni si riferiscono (saldo – 4° trimestre); Liquidazioni mensili (obbligatoria per contribuenti con volume di affari superiore a 309.874,14 euro): entro il 16 del mese successivo, 27 dicembre (acconto);


REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
Le differenze rispetto ai professionisti che aderiscono al regime contabile semplificato sono:

  • RITENUTE DI ACCONTO SUBITE: Esonerati.
  • VERSAMENTI IVA: Versamento annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo al quale le operazioni si riferiscono.
  • COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: Esonerati
  • IMPOSTA SOSTITUTIVA (10%): Stessi termine previsti per il modello UNICO


REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Le differenze rispetto ai professionisti che aderiscono al regime contabile semplificato sono:

  • IVA (Versamenti, comunicazione e dichiarazione annuale): Esonerati.
  • DICHIARAZIONE IRAP: Esonerati.
  • IMPOSTA SOSTITUTIVA (20%): Stessi termine previsti per il modello UNICO

 

 

A chi rivolgersi

  • Professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro)
  • Inps, Inail
  • Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
  • Associazioni sindacali o datori di lavoro
  • Ente pensionistico

 

 

Apertura Partita IVA

La legge IVA prevede che entro 30 giorni dall’inizio dell’attività venga richiesta l’attribuzione della Partita IVA all’Ufficio IVA competente per territorio che equivale al capoluogo ove il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale (la propria residenza anagrafica nel caso del singolo professionista).
La dichiarazione di inizio attività è redatta, a pena di nullità, su apposito modello ministeriale (AA9/9 per i lavoratori autonomi) e devono risultare i dati identificativi del professionista (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio fiscale) e dell’attività appena iniziata (tipo e oggetto, luogo o luoghi in cui viene esercitata).
Il modello può essere presentato con le seguenti modalità:

  1. duplice esemplare direttamente ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  2. unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
  3. per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato fino al momento della cessazione dell’attività e che dovrà essere sempre indicato nei diversi documenti di carattere fiscale (fatture, dichiarazioni etc.).
In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita I.V.A. è necessario compilare sempre gli stessi modelli e presentarli all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività.
Il modello ministeriale AA9/9 per la richiesta di iscrizione all’Ufficio IVA, oltre a richiedere i dati identificativi del contribuente, presenta richieste che richiedono alcuni chiarimenti:

VOLUME DI AFFARI PRESUNTO
Deve essere detto innanzitutto che il volume d’affari è «presunto» nel senso che a nulla rileva se viene o meno realizzato; la richiesta in realtà serve a collocare il contribuente in uno dei sistemi contabili previsti e dipendenti proprio dal volume di affari realizzato. Essendo il primo anno di attività e non avendo un fatturato dell’anno precedente su cui fare riferimento ci si attiene a quanto dichiarato come volume di affari presunto.
I diversi sistemi contabili dipendenti dal volume di affari indicato nella dichiarazione e che verranno dettagliatamente illustrati nel capitolo riguardante la contabilità sono i seguenti:
Regime contabile semplificato: per tutti i professionisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume di affari dichiarato.

REGIME CONTABILE ORDINARIO
Prescinde dal volume di affari dichiarato e può essere utilizzato da chi abbia esercitato l’apposita opzione in sede di dichiarazione annuale. Il D.P.R. 442/1997 ha modificato la disciplina delle opzioni per i regimi contabili: non è più prevista l’opzione preventiva nella dichiarazione di inizio attività ma è sufficiente la concreta applicazione del regime prescelto sin dall’inizio dell’attività (comportamento concludente) e la dichiarazione è da effettuare nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

REGIME CONTRIBUENTI MINIMI
A decorrere dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto un nuovo regime contabile-fiscale semplificato che riguarda i soggetti con compensi non superiori a 30.000 euro annui.

REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE
Compensi non superiori a 30.987,41 euro; per poter rientrare in tale regime vi sono altri limiti che dovranno essere rispettati e che saranno analizzati in dettaglio nel capitolo riguardante la contabilità.

Da ultimo si ricorda che l’importo indicato come volume di affari presunto è ragguagliato ad anno e ciò significa che se, ad esempio, nel mese di novembre viene presentata la dichiarazione di inizio attività indicando 10.000 euro di volume di affari, tale indicazione riguarda due mesi di fatturato ed allora si suppone che in un anno il volume di affari sia di 60.000 euro

CODICE DI ATTIVITA’Ogni attività è stata codificata ed è importante indicare correttamente la propria in quanto, sulla base del codice indicato, l’Amministrazione Finanziaria dello Stato esegue controlli ed applica parametri di riferimento per eventuali richieste o accertamenti.

REGIMI AGEVOLATI
Si ricorda che per aderire ad un regime fiscale agevolato è necessario barrare l’apposita casella regime dei contribuenti minimi o regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

 

Contabilità

Tutti i professionisti, titolari di partita IVA, sono obbligati alla tenuta della contabilità al fine di determinare il reddito prodotto nel periodo d’imposta.
Gli incassi e le spese sostenute dal professionista devono essere registrate sulla base di regole contabili stabilite secondo il regime contabile adottato.
Si è parlato della scelta del regime contabile parlando di apertura dell’attività; in quella sede il professionista può esercitare opzioni per scegliere un regime contabile diverso da quello “naturale”.
Dal 1 gennaio 1997 viene considerato regime naturale per i professionisti quello della contabilità semplificata.

Sono previsti altri tre diversi regimi contabili (vedi infra):

  1. regime di contabilità ordinaria
  2. regime sostitutivo per le nuove iniziative
  3. regime dei contribuenti minimi

 

 

La contabilità semplificata

Il primo regime contabile esaminato è quello che è stato definito regime naturale dei lavoratori autonomi.
Quanto ai registri obbligatori per questo tipo di contabilità, il legislatore fiscale ha previsto l’impiego dei “registri IVA” al fine di contabilizzare fatture emesse e ricevute ed il “registro degli incassi e dei pagamenti” per la determinazione del reddito fiscale in base al principio di cassa (art.19 DPR 600/73).
In tema di semplificazioni fiscali (articolo 3 del DPR 695/96) è consentito eliminare il registro incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri IVA se si annotano separatamente, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad IVA (registri IVA opportunamente integrati con una sezione incassi e pagamenti) e rilevanti solo ai fini IRPEF. E’ necessario, inoltre, annotare a fine esercizio l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate: le corrispondenti operazioni andranno registrate nell’anno di effettivo incasso o pagamento.
La contabilità semplificata può essere quindi tenuta scegliendo una delle seguenti alternative:

  • utilizzare registri unificati I.V.A. denominati: Registro I.V.A. fatture emesse integrato e Registro I.V.A. acquisti integrato e annotazione somme non incassate e non pagate.
  • utilizzare i registri I.V.A. ed un registro per le imposte dirette denominati: Registro I.V.A. fatture emesse o Bollettario a madre e figlia (utilizzabile dai professionisti con compensi nell’anno precedente fino a 309.874,14 euro), Registro I.V.A. acquisti e Registro incassi e pagamenti

 

 

La contabilità ordinaria

Il comma 2 dell’art.3 DPR 9 dicembre 1996 n.695 ha previsto che il regime ordinario di contabilità sia un regime del tutto opzionale e mai obbligatorio.
I registri previsti per questo tipo di contabilità sono i seguenti:

  • Registro fatture emesse, o Bollettario a madre e figlia (utilizzabile dai professionisti con compensi nell’anno precedente fino a 309.874,14 euro);
  • Registro fatture ricevute;
  • Registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie.

I primi due registri riguardano l’annotazione delle fatture emesse e ricevute e sono gli stessi impiegati per la contabilità semplificata.
Il “registro cronologico” rispecchia il contenuto del registro incassi e pagamenti della contabilità semplificata al quale vanno aggiunte le movimentazioni finanziarie. Sono previste infatti apposite colonne dove annotare incassi e pagamenti effettuati tramite cassa (in contanti) e prelievi e versamenti che interessano il conto corrente bancario.
Le colonne relative alla cassa e alla banca devono quadrare (corrispondere):

  • al saldo effettivo di cassa (contanti a disposizione per le piccole spese)
  • all’estratto conto bancario.

Ciò significa che le somme riportate nelle colonne dedicate ai movimenti bancari del registro devono rispecchiare fedelmente quanto riporta l’estratto conto bancario.

 

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L’articolo 13 Legge 388 del 23 dicembre 2000 ha istituito, dal 2001, il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo.
Il beneficio è riconosciuto ai professionisti a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;
  • siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il regime ha validità per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi a meno che non sopraggiunga una causa di cessazione: rinuncia da parte del contribuente o superamento del limite dei ricavi prestabilito. Nel caso i ricavi conseguiti superino il limite, il contribuente sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari a decorrere dal periodo d’imposta successivo, nel caso invece il superamento sia maggiore del 50% del limite stesso (compensi superiori a 46.481,12 euro), la tassazione nei modi ordinari sarà applicata allo stesso periodo d’imposta in cui il limite è stato oltrepassato.
I contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse (si ricorda che la parcella dovrà riportare la dicitura “non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 13 della Legge 388/2000”) e dalla comunicazione annuale dati I.V.A. Gli unici obblighi per i professionisti sono: conservare i documenti contabili ricevuti ed emessi, emettere fattura per le prestazioni di lavoro eseguite e presentare le dichiarazioni annuali.

 

Regime dei contribuenti minimi

A partire dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto, per le persone fisiche residenti, un nuovo regime fiscale semplificato (articolo 1 co. da 96 a 117 Legge 244/2007) che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali, pari al 20 per cento. I contribuenti sono inoltre esclusi da tutti gli adempimenti ai fini I.V.A. (versamenti periodici, comunicazione dati e dichiarazione annuale), dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi. Nessuna esclusione è prevista dall’applicazione delle ritenute d’acconto, che sono quindi effettuate o subite con criteri ordinari.
I benefici sono riconosciuti ai professionisti a condizione che:

  • sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.000 euro;
  • nel triennio solare precedente non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
  • non abbiano effettuato esportazioni ed operazioni assimilate;
  • non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori (borsisti, tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi).

La più importante particolarità del regime è che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA sulle operazioni attive e non la recuperano sugli acquisti. Ogni fattura emessa deve contenere la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.1, co.100, della L. n.244/07” e trattandosi di operazione non assoggettata ad Iva, se il corrispettivo supera euro 77,47, deve essere apposta marca da bollo da euro 1,81 sull’originale da consegnare al cliente.
Il regime dei contribuenti minimi non ha vincoli di durata ma il venir meno, nel corso di un anno d’imposta, di uno dei requisiti sopra esposti comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo. Il superamento per oltre il 50% del limite dei compensi (45.000 euro), comporta la fuoriuscita immediata: il contribuente deve ricostruire gli adempimenti contabili fin dal 1° gennaio, applicare l’IVA con i criteri ordinari per gli importi eccedenti 30.000 euro, procedere al versamento dell’IVA conseguente e procedere al calcolo delle imposte con le regole ordinarie. Non è consentita la fuoriuscita con adozione del regime sostitutivo delle nuove iniziative imprenditoriali.
Per riassumere le semplificazioni del regime si ricorda che gli unici obblighi per i professionisti sono:

  • conservare e numerare i documenti contabili ricevuti ed emessi
  • emettere fattura per le prestazioni di lavoro eseguite
  • effettuare e subire le ritenute d’acconto con criteri ordinari.

 

 

Incassi e fatturazione

Nell’esercizio della propria attività il professionista percepisce i propri compensi attraverso l’emissione di appositi documenti (fatture) rilasciati in relazione al tipo di prestazione resa e al soggetto committente.
Il lavoratore autonomo è tenuto all’emissione di tali documenti entro e non oltre l’incasso del compenso; tale regola deriva dalla normativa fiscale che impone per le prestazioni di servizi tale termine.
Il professionista viene tassato ai fini IRPEF per “CASSA”, ossia in base ai compensi percepiti e al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta.
Al termine del periodo d’imposta ci si potrà trovare pertanto nella situazione di dover escludere dall’imposizione delle prestazioni non ancora incassate e ad includervi altre di periodi d’imposta precedenti, incassate nel periodo.

 

Fattura

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare da parte del soggetto che effettua l’operazione e deve contenere i seguenti elementi:

  • Data emissione;
  • numero (ogni anno si ricomincia dal numero 1 e la numerazione deve seguire un ordine progressivo);
  • nome, cognome, residenza o domicilio fiscale, numero partita I.V.A. e codice fiscale del soggetto emittente
  • nome, cognome, residenza, numero partita I.V.A. e codice fiscale del cliente o in caso di parcella emessa non a persone fisiche, nome della ditta o società, sede, numero partita I.V.A. e codice fiscale della stessa;
  • natura, qualità e quantità della prestazione;
  • base imponibile (prezzo, spese accessorie ecc. I.V.A. esclusa);
  • aliquota %, ammontare dell’imposta e dell’imponibile (arrotondamento al centesimo di euro);
  • articolo di legge per le operazioni:
    • non soggette (art. 74);
    • non imponibili (artt. 7, 8, 8bis, 9, 38quater D.P.R.633/72; art. 41 e 50bis D.L. 331/1993);
    • esenti (art. 10 D.P.R.633/72).

Alle fatture non assoggettate ad Iva superiori a 77,47 euro deve essere apposta marca da bollo di 1,81 euro sull’originale da consegnare al cliente.
Gli elementi indicati rappresentano il contenuto minimo della fattura che può essere ovviamente integrata con altri elementi.
Occorre sottolineare che le verifiche fiscali degli ultimi anni sulle attività professionali hanno comportato sanzioni anche in relazione alla “natura, qualità e quantità delle prestazioni” in quanto l’Amministrazione Finanziaria ha riscontrato una carenza nella descrizione delle prestazioni effettuate; si consiglia pertanto di non limitarsi per esempio alla dicitura “consulenza” ma integrare la stessa con elementi più specifici per evitare eventuali contestazioni.
Per maggiori dettagli si veda il fac-simile di parcella con riferimento ai differenti regimi contabili.

 

Le ritenute di acconto

La normativa fiscale italiana prevede che per alcuni tipi di compensi, all’atto del loro pagamento, taluni soggetti eroganti, definiti sostituti d’imposta (art.23, 24, 25 DPR 600/73), siano obbligati a trattenere una somma a titolo di imposta definita “ritenuta d’acconto”: è il caso dei compensi di lavoro autonomo.
Affinché si verifichino i presupposti per l’applicazione di tale ritenuta devono sussistere tre condizioni, due soggettive ed una oggettiva: dal punto di vista soggettivo è importante la veste giuridica del soggetto erogante e di quello percipiente, mentre dal punto di vista oggettivo assume importanza il tipo di compenso percepito.
Le somme trattenute possono costituire l’imposta definitiva per certi redditi (ritenute sugli interessi del conto corrente bancario) mentre per altri, come nel caso dei lavoratori autonomi, possono rappresentare un acconto rispetto alle imposte che verranno pagate successivamente secondo altre modalità.
Il professionista nell’esercizio della sua attività può trovarsi ad assumere contemporaneamente la veste di soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta e di soggetto che subisce la ritenuta; nei prossimi paragrafi analizzeremo gli adempimenti e gli oneri connessi alle due figure.

RITENUTE SUBITE
I compensi di lavoro autonomo o professionali sono fra quelli che la legge assoggetta a ritenuta, se e quando derivino da prestazioni rese a favore di determinati soggetti (sostituti d’imposta).
L’elemento soggettivo è determinante in quanto è la legge stessa che indica le persone e gli enti obbligati a trattenere una somma a titolo di ritenuta. Ad esempio il professionista che annovera fra la sua clientela esclusivamente persone fisiche che provvedono direttamente al pagamento, non subisce dalle stesse alcuna ritenuta in quanto queste non rivestono mai la qualifica di sostituti di imposta.
L’aliquota della ritenuta di acconto da effettuare nei confronti dei professionisti è pari al 20%, tale percentuale viene calcolata sull’importo dell’onorario ed evidenziata nella parcella. Il professionista riceverà dal sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del pagamento della prestazione, un documento denominato “Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto” nel quale verranno riepilogate le somme assoggettate a ritenuta e le ritenute effettuate e versate. Il totale delle ritenute d’acconto subite costituisce l’ammontare di IRPEF già pagata dal professionista.

RITENUTE EFFETTUATE
Il professionista oltre ad essere soggetto a ritenuta da parte di alcune categorie di clienti, assume la qualifica di “sostituto” di imposta e quindi di soggetto obbligato a trattenere somme a titolo di imposta, nei confronti dei lavoratori autonomi che gli hanno reso una prestazione.
Gli adempimenti che seguono a tale obbligo sono essenzialmente tre: il versamento della ritenuta, la certificazione e infine la dichiarazione riepilogativa (770) da inviare all’Amministrazione Finanziaria.
Il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura, mediante il modello F24.
La certificazione, o più precisamente la “Certificazione dei redditi soggetti a ritenuta”, rappresenta il documento con il quale il sostituto d’imposta “certifica” i compensi erogati e le ritenute effettuate in capo ad un soggetto per l’intero anno. Tale documento va consegnato al soggetto interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo al quale i compensi e le ritenute si riferiscono.
La dichiarazione riepilogativa dei sostituti d’imposta o modello 770, và presentata all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale i compensi e le ritenute si riferiscono nel caso del modello semplificato ed entro il 31 luglio nel caso di modello ordinario.
Ricordiamo che i contribuenti rientranti nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali sono esonerati dalla ritenuta d’acconto. Il professionista agevolato dovrà rilasciare al sostituto apposita dichiarazione da cui risulti che i redditi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% e all’interno delle fatture emesse dovrà riportare la dicitura “non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 13 della Legge 388/2000”.

 

Contributi previdenziali

I lavoratori autonomi, per la Legge di riforma delle pensioni (art.2 co.26 L. 335/1995), hanno l’obbligo di iscrizione all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) presso un’apposita gestione separata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ed il conseguente obbligo contributivo. Sono tenuti all’iscrizione anche i lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di 5.000 euro.
Dal 2008 le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla gestione separata Inps sono pari a 24,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (lavoratore dipendente che svolge anche attività di lavoro autonomo).
Il contributo alla gestione separata INPS può essere addebitato ai clienti nella misura del 4% ed il professionista deve indicarne l’importo all’interno della fattura.
Il contributo previdenziale dipende dalla cassa di previdenza ed assistenza propria del lavoratore autonomo. Normalmente il professionista è soggetto alla gestione separata INPS ma in alcuni casi è assoggettato ad altre Casse autonome di categoria; è il caso per esempio dei giornalisti, soggetti all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) e degli Avvocati, soggetti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Legge n. 576 del 20.09.1980). In entrambi i casi, INPGI e Cassa Forense, la misura del contributo che può essere addebitato al cliente e da indicare in fattura è il 2%. A differenza del contributo alla gestione separata INPS del 4% che è soggetto ad I.V.A. e ritenuta d’acconto, il contributo del 2% (INPGI o Cassa Forense) è assoggettato ad I.V.A. ma non a ritenuta d’acconto.

Contributo gestione separata INPS
ONORARI € 1.000,00
CONTRIBUTO INPS (4%) € 40,00
IVA (20%) € 208,00

TOTALE FATTURA € 1.248,00

R.A. 20% € 208,00

TOTALE DOVUTO € 1.040,00

Contributo INPGI o Cassa Forense
ONORARI € 1.000,00
CONTRIBUTO (2%) € 20,00
IVA (20%) € 204,00

TOTALE FATTURA € 1.224,00

R.A. 20% € 200,00

TOTALE DOVUTO € 1.024,00

 

Le spese


CONDIZIONI GENERALI DI DEDUCIBILITA’La normativa fiscale (ART. 54 DPR 917/86) delinea le condizioni generali relative alla deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo.
E’ possibile dedurre dai compensi percepiti le spese che sono:

  • Sostenute: la spesa deve essere effettivamente pagata (principio di cassa) nel periodo d’imposta considerato. Ci sono deroghe al principio di cassa tassativamente previste che saranno analizzate successivamente.
  • Inerenti: il legislatore fiscale non poteva stabilire, per ogni categoria di contribuente, quali costi fossero considerati deducibili. La regola generale, valida per ogni professionista, è quella dell’inerenza del costo rispetto l’attività svolta. In altri termini non sono deducibili le spese che il lavoratore sostiene per la propria vita personale. Ad esempio sono deducibili le spese di soggiorno in albergo per un incarico professionale, mentre non lo sono le analoghe spese sostenute per vacanze.
  • Documentate: deve essere provato il sostenimento della spesa. La prova è costituita da un documento fiscalmente valido.


DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
Le spese sostenute inerenti l’attività svolta devono essere giustificate mediante documenti fiscalmente rilevanti.
Sono considerati “documenti fiscalmente rilevanti”:
la fattura;
la ricevuta fiscale: sostituisce la fattura a certificazione di determinate prestazioni e vendite; la ricevuta è considerata idonea a documentare spese sostenute e deducibili solo se integrata a cura di chi la emette (es. ristoratore) con i dati identificativi del cliente (Partita I.V.A., codice fiscale) come stabilito dall’art.3 DPR 696/1996;
lo scontrino parlante: dal 21 febbraio 1997 lo scontrino fiscale integrato con l’indicazione della natura, qualità e quantità dell’operazione e con il codice fiscale del cliente è idoneo a documentare le spese ai fini delle imposte dirette; può inoltre essere utilizzato, con decorrenza 1 luglio 2007, per il riconoscimento del beneficio fiscale relativo all’acquisto di medicinali (commi 28 e 29 della legge n. 296/2006).
Per alcune particolari spese è prevista un’apposita documentazione:
Carburanti: l’acquisto è documentato con la compilazione dell’apposita scheda carburante che sostituisce la fattura. Tale scheda può essere mensile o trimestrale e deve contenere gli estremi di individuazione dell’autoveicolo (targa o numero di telaio), i dati relativi al rifornimento (data e prezzo del carburante), la ragione sociale e il numero di partita I.V.A. del gestore (questi ultimi possono essere indicati mediante timbro) e la firma dello stesso.
Biglietti ferroviari: l’acquisto è documentato dall’estratto conto dell’agenzia di viaggio, non essendo riconosciuta validità ai singoli biglietti, mentre il biglietto aereo, essendo intestato, non necessita di estratto conto dell’agenzia.
Valori bollati e postali: la documentazione di spesa è costituita da una distinta dei valori acquistati recante il timbro della rivendita; è opportuno che tale distinta sia compilata su carta intestata del professionista

TIPOLOGIE DI SPESE E LIMITAZIONI FISCALI
Dopo aver descritto i criteri generali per la deducibilità delle spese, procediamo all’analisi delle limitazioni e delle deroghe disciplinate dall’articolo 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

BENI STRUMENTALI
Le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività (mobili, computer, strumenti specifici), d’importo superiore a 516,46 euro, costituiscono la prima deroga al principio di cassa. Dette spese non sono integralmente deducibili nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento ma per quote annuali.
Il costo sostenuto per l’acquisto del bene strumentale di importo superiore a 516,46 euro è ripartito in più anni in conformità a percentuali stabilite dal legislatore (coefficienti d’ammortamento D.M. 31 dicembre 1988) per categorie omogenee di beni in relazione all’attività svolta.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge a carico del cliente non costituisce reddito per il professionista; non andrà quindi compreso nei compensi annuali percepiti. Fa eccezione l’addebito pari al 4% dei compensi destinato alla gestione separata INPS (art.2 co.26 L. 335/1995).

BENI A USO PROMISCUO
Sono definiti beni ad uso promiscuo quelli che vengono impiegati sia per lo svolgimento dell’attività professionale, sia per la vita personale (art.54 c.3 D.P.R.917/86). Le spese relative all’acquisto, all’utilizzo, alla manutenzione di tali beni sono deducibili al 50%.

TELEFONIA MOBILE E FISSA
Le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di comunicazione (c.d. telefonini), le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione, sono deducibili nella misura del 80% (art.50 c. 3bis DPR 917/86).

AUTOVEICOLI
Per le autovetture, autocaravan e motocicli, a decorrere dal 1997, sono posti dei limiti massimi in valore assoluto (art. 54 e 164 DPR 917/86) al costo di acquisto, locazione, noleggio e manutenzione oltre ai quali non è consentita la deduzione degli ammortamenti o la deducibilità del costo.
A partire dal periodo di imposta in corso al 28 giugno 2007 il professionista potrà dedurre il 40% delle spese, di qualunque genere, relative ad un veicolo e la nuova disposizione prevede un tetto massimo di deducibilità del costo d’acquisto (o dei canoni di leasing) dell’automezzo, fissato in euro18.075,99 che per il professionista, come già sottolineato, sarà ridotto al 40%.
Ad esempio il professionista che acquista nel 2008 un’autovettura del valore di 30.000 euro, potrà dedurre una spesa totale massima di euro 18.075,99 ripartita nei vari periodi d’imposta sulla base del coefficiente di ammortamento del 25%.
Quindi dal 2008 al 2011 (quattro esercizi) potrà dedurre, come spesa relativa all’acquisto dell’automezzo, un massimo di euro 4.519 ogni anno.

 

Tabella deducibilità per Lavoro autonomo

Tabella deducibilità per Lavoro autonomo

 

SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI
Sono costituite da fatture e ricevute fiscali per soggiorni in albergo e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Tali spese sono deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 c. 5 DPR 917/86).
Il professionista con compensi annuali pari a 30.000 euro può dedurre fino ad un massimo di 600 euro per alberghi e ristoranti.
A partire dal 1 settembre 2008 (circolare Agenzia Entrate 53E del 05.09.2008) è stata ammessa la detraibilità integrale dell’Iva su servizi alberghieri e di ristorazione, risulta quindi soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell’Iva (art. 19-bis 1, comma 1, lettera e del D.P.R. 633/1972).
Pertanto, una volta verificata la sussistenza dell’inerenza della spesa, l’imposta assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande diviene detraibile senza le precedenti limitazioni.
Dal 1 gennaio 2009 però sarà ammessa deducibilità parziale dei costi sostenuti per servizi alberghieri e ristorazione relativamente alle imposte sui redditi. La modifica adegua la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione. Per tentare di arginare la perdita di gettito, il diritto alla detrazione Iva è stato accompagnato dalla riduzione della deducibilità di costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75% (non più al 100% ed in deroga alle condizioni generali di deducibilità).

SPESE DI RAPPRESENTANZA
E’ difficile dare una corretta definizione del termine “spese di rappresentanza”. Secondo l’Associazione Dottori Commercialisti di Milano le spese di rappresentanza hanno la stessa natura delle spese di pubblicità e di propaganda (spese promozionali) ma possiedono anche caratteristiche, più o meno marcate, di liberalità o di autoconsumo (interpretazione in linea con la tesi del Ministero delle Finanze).
Le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo non superiore all’ 1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’ imposta (art.54 c.5 DPR 917/86).
Il professionista con compensi annuali pari a 30.000 euro può dedurre fino ad un massimo di 300 euro per spese di rappresentanza.

SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Tali spese sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Si includono le spese sostenute per viaggio e soggiorno.

ALTRE SPESE DEDUCIBILI
Sono deducibili come abbiamo già sottolineato tutte le spese inerenti l’attività purché pagate nel periodo d’imposta.

 

Ordinamento fiscale per i lavoratori autonomi

IL SISTEMA IMPOSITIVO IN ITALIA
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Ciò è quanto stabilisce la nostra Costituzione all’art.53 e troppo facile sarebbe commentare con una certa perplessità l’applicazione corretta del dettato costituzionale.
Un principio fondamentale viene fissato dall’art.53 ed è quello della “progressività” cioè a dire che più è alto il reddito, maggiori sono le aliquote impositive.
La norma generale stabilita dalla nostra Costituzione riguarda solo le imposte dirette (IRPEF) ma, come in tutti i paesi ad economia avanzata, assumono sempre più rilevanza, nei bilanci degli Stati, le imposte indirette e sui consumi tra le quali trova la sua collocazione l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Anche le imposte locali stanno assumendo sempre più rilevanza come ad esempio l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che colpisce il reddito catastale degli immobili, e l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Nel sistema tributario italiano vi sono poi altre imposte di diversa natura e che più raramente possono interessarci da vicino: imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni etc.

IRPEF = Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
La riforma tributaria entrata in vigore in Italia tra il 1972 e il 1973 ha ritenuto di tassare con un’unica imposta tutti i tipi di reddito di cui dispone una persona fisica.
Il legislatore fiscale ha pertanto stabilito precise regole di comportamento per i seguenti redditi:

  • fondiari (terreni e fabbricati)
  • capitale
  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • redditi di impresa
  • redditi diversi

Sommando tra loro i redditi prodotti si ottiene l’imponibile ai fini dell’IRPEF, imponibile cui vengono applicate aliquote progressive che per l’anno 2008 sono state così modificate dalla Legge finanziaria:

 

Scaglioni IRPEF

Scaglioni IRPEF

 

Nel caso un contribuente detenga solamente redditi di lavoro autonomo dovrà applicare a questi le aliquote della tabella ed otterrà l’imposta IRPEF:
A titolo di esempio si può ipotizzare il caso di un contribuente che percepisca 100.000 euro di redditi di lavoro autonomo.

 

Calcolo IRPEF - Esempio

Calcolo IRPEF – Esempio

 

IRAP = Imposta sul Reddito delle Attività Produttive
In vigore dal 1° gennaio 1998 (Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997) l’IRAP è stata istituita allo scopo di raggiungere alcuni obbiettivi. In particolare:
semplificazione fiscale attraverso l’eliminazione di un “gruppo” di imposte (ILOR, ICIAP, Tassa salute, Imposta Patrimoniale, tassa Partita I.V.A.) con relativa riduzione delle scadenze fiscali;
federalismo fiscale in quanto il gettito è destinato quasi integralmente alla Regione ove il reddito viene prodotto.
Per gli esercenti l’attività di lavoro autonomo la base imponibile IRAP è costituita dalla differenza tra:

  • ammontare dei compensi percepiti
    e
  • ammontare dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’ attività esercitata, ma escludendo gli interessi passivi compresi quelli sui canoni leasing, le spese per il personale dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali.

L’aliquota con cui viene colpito tale reddito è stata fissata in 3,90% a partire dal 2008.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive i professionisti facenti parte del regime dei contribuenti minimi e più in generale i lavoratori autonomi che non soddisfano il requisito dell’autonoma organizzazione.
Per autonoma organizzazione si intende l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovvero di un quid pluris che secondo il comune sentire, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista (circolare Agenzia Entrate 45E del 13 giugno 2008). Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l’attività. La presenza di autonoma organizzazione può essere rilevata, per esempio, quando il lavoratore autonomo svolge la propria professione in un ufficio di proprietà o in locazione, si avvale di collaboratori in modo continuativo o possiede beni strumentali, per la propria attività, di notevole valore (automobile, personal computers, apparecchiatura tecnica).

IVA = Imposta sul Valore Aggiunto
L’ IVA è un’imposta sui consumi in quanto colpisce l’utilizzatore finale di un bene o di un servizio, cioè chi acquista un bene o riceve un servizio per propria necessità personale e non come bene o servizio utile per l’attività che svolge.
Da ciò nasce anche la definizione di ”valore aggiunto”; infatti per un professionista vi è la possibilità di dedurre, dall’ IVA incassata dai propri clienti, quella versata ai propri fornitori e pertanto solo sulla differenza di valore viene versata imposta allo Stato.
Come è noto i professionisti, ad eccezione dei contribuenti minimi, devono applicare l’IVA sulle fatture emesse ai propri clienti e possono portare in deduzione l’IVA versata ai propri fornitori.
Tutto ciò in quanto il meccanismo dell’ IVA è tale da obbligare un soggetto all’adempimento di alcune formalità che l’amministrazione finanziaria dello Stato utilizza come sistema di controllo per la dichiarazione dei redditi.

ICI = Imposta Comunale sugli Immobili
Istituita nel 1993 al fine di dotare i Comuni di autonome entrate fiscali, l’ ICI è un’imposta che colpisce i redditi catastali dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.
La base imponibile è determinata dalla rendita catastale rivalutata (rilevabile dal certificato rilasciato dal Catasto) moltiplicata per:

  • 34 volte per gli immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe)
  • 50 volte per gli immobili di categoria A/10 (uffici e studi privati) e D (alberghi, teatri, banche ecc.)
  • 100 volte per gli immobili dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • 140 volte per gli immobili del gruppo catastale B

Sono soggetti passivi di tale imposta i titolari di un diritto di proprietà o di godimento (usufrutto) di un immobile (nel caso assai frequente di un immobile cointestato l’imposta sarà versata separatamente dai titolari del diritto di proprietà o di godimento).
L’aliquota può variare da Comune a Comune ma è normalmente compresa tra il quattro e il sette per mille.
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Legge 24 luglio 2008, n. 126) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). La categoria catastale è rilevabile dal certificato rilasciato dal Catasto.