Stock option

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Questa voce è stata curata da Francesca Aiello e  Marco Rovello

 

Definizione

Le stock options rappresentano una peculiare forma di distribuzione di azioni ai lavoratori.
Il datore di lavoro, infatti, può predisporre dei piani medianti i quali riserva ai dipendenti (a una determinata categoria o anche a singoli) la facoltà di esercitare una cd. opzione di acquisto di azioni della società ad un prezzo bloccato ed entro una determinata scadenza.
In altri termini, il lavoratore ha la possibilità di acquistare dei titoli della società presso la quale è impiegato nel termine determinato dal piano e ad un prezzo fissato al momento dell’offerta, il quale non può essere mutato sino alla scadenza dell’opzione.
La prassi delle stock options si iscrive nel più ampio fenomeno del cd. azionariato operaio, ossia nell’iniziativa aziendale di distribuire azioni ai dipendenti al fine di ottenere da essi una maggiore partecipazione nell’andamento della società presso la quale sono impiegati.

Detto fenomeno – che a sua volta trova la propria origine nell’art. 2099 co. 3 nella parte in cui prevede la distribuzione degli utili fra le varie forme retributive ivi elencate – ha come riferimenti normativi gli artt. 2349 e 2441 comma 8 cod. civ.
Le norme citate delineano due possibili forme di distribuzione delle azioni:

  • la prima prevede che la società possa, in via straordinaria, assegnare utili ai dipendenti mediante l’emissione- per lo stesso importo- di particolari categorie di azioni che vengono attribuite ai lavoratori a titolo gratuito;
  • la seconda invece stabilisce che la società possa deliberare un aumento di capitale e contestualmente assegnare ai lavoratori, a titolo oneroso, le azioni corrispondenti. In tal caso, l’operazione può comportare due situazioni: i dipendenti acquistano i titoli sottoscrivendoli e pagandone il prezzo (generalmente corrispondente al valore nominale, più basso rispetto a quello di mercato) oppure i titoli stessi vengono distribuiti fra i dipendenti ed il loro valore è conteggiato come parte della retribuzione.

Le stock options, pur non essendo specificamente contemplate da alcuna normativa, sorgono nell’alveo della seconda disposizione menzionata.
Esse costituiscono pertanto delle forme atipiche di distribuzione di azioni, la quale è ispirata a prassi di matrice anglosassone e si è poi diffusa anche nel nostro ordinamento in tempi più recenti, comportando una funzione sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Per il primo, esse rivestono la funzione di incentivo alla produttività dei propri dipendenti e di fidelizzazione degli stessi.
Quanto al lavoratore, le stock options offrono l’opportunità essere coinvolto nella vita della società (potendo partecipare alle scelte aziendali ed incrementare la propria retribuzione) e ottiene un profitto consistente nella differenza fra il prezzo fissato per l’acquisto e il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l’opzione era valida.
Peraltro, le opzioni in esame hanno goduto per lungo tempo di un regime contributivo di particolare favore.

Il D.Lgs. n. 505/99, infatti, stabiliva che, qualora sussistessero determinate condizioni, venisse esclusa dalla base imponibile la differenza fra il valore delle azioni al momento dell’esercizio dell’azione e il prezzo pagato dal dipendente in virtù del piano aziendale.
L’esclusione poteva operare alle seguenti condizioni:

  • il prezzo pagato dal dipendente doveva essere almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta del diritto di opzione;
  • le partecipazioni possedute dal dipendente dovevano rappresentare una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale inferiore al 10%;
  • che l’opzione fosse esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
  • che al momento in cui l’opzione divenisse esercitabile, la società risultasse quotata in mercati regolamentati;
  • che il beneficiario mantenesse almeno per i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Detto regime è stato tuttavia abolito mediante le disposizioni contenute nel decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa, pertanto, il valore più sopra delineato concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente e dovrà pertanto essere assoggettato a ritenuta d’acconto.

Invero, l’abolizione del regime agevolato opera relativamente alle azioni assegnate ai dipendenti successivamente all’entrata in vigore della predetta normativa, ove per data di assegnazione di intende quella in cui è esercitato il diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo.
Conseguentemente, l’esclusione continua ad operare in relazione alle azioni già assegnate prima del giorno in cui le nuove disposizioni sono entrate in vigore, sempre che sussistano le condizioni elencate.

Si veda anche la voce Fringe benefits

 

 

Le Stock option: aspetti fiscali e previdenziali

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 54/E fornisce i chiarimenti sul nuovo trattamento fiscale introdotto con il decreto legge n. 112 del 2008, che ha anche modificato il regime di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai dipendenti.
In pratica, dunque, le nuove norme si applicano alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008 anche se i relativi piani sono stati deliberati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 112.
Il regime fiscale agevolato, consistente nell’esclusione dal reddito imponibile da lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, continua invece ad applicarsi alle azioni già assegnate alla data del 25 giugno qualora ne ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge.
Resta invariata anche la disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti. In tal caso rimane ferma l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti a condizione che abbiano un valore complessivo non superiore a 2.065,83 euro e non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute dal lavoratore prima di tre anni dall’assegnazione.
Più leggera invece la contribuzione previdenziale. Viene infatti stabilito che i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option non concorrono all’imponibile contributivo. L’esclusione scatta a partire dalle stock option assegnate dal 25 giugno 2008.

 

 

L’abolizione del regime delle stock option

L’articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 26 agosto 2008, n. 133, ha previsto l’abolizione del suddetto regime agevolato.
In particolare, la citata disposizione ha disposto l’abrogazione della lettera g-bis) contenuta nel citato comma 2 dell’articolo 51 del TUIR; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.
Il relativo compenso in natura deve essere assoggettamento a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, il datore di lavoro dovrà cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio delle opzioni con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l’assegnazione delle azioni.
In caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro l’ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia stata operata, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, ultimo periodo, del DPR n. 600 del 1973. L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale capital gain, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR con l’aliquota del 12,50 per cento. Al riguardo, si ricorda che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere assunto nel costo di acquisto delle azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. L’eventuale minusvalenza realizzata, determinata secondo i medesimi criteri applicabili per le plusvalenze, è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell’ambito del regime del risparmio amministrato ovvero della dichiarazione.
Da ultimo si fa presente che nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR.
Pertanto, rimane ferma l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte ai dipendenti a condizione che le azioni:

  • siano offerte alla generalità dei dipendenti;
  • abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
  • non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

Ovviamente, nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all’atto della successiva cessione l’intero importo del corrispettivo percepito continua a configurarsi come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

 

Decorrenza della disposizione

L’articolo 82, comma 24, del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplina la decorrenza della disposizione che abroga il regime delle stock option.
Il comma 24 prevede che detta abrogazione “si applica in relazione alla azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
In proposito si precisa che la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.
Come già chiarito in precedenti documenti di prassi (si veda al riguardo la Risoluzione n. 366/E del 12 dicembre 2007 e la Risoluzione n. 29/E del 20 marzo 2001), il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, l’opzionario (il dipendente) per l’esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo. Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrino nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione.
L’abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option opera, quindi, anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 giugno 2008). Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il regime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data.

 

Regime previdenziale delle stock option

La Legge n. 133 del 2008 di conversione del citato decreto legge n. 112 ha modificato anche il regime di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai dipendenti.
In particolare, il comma 24-bis dell’articolo 82 in commento, inserito in sede di conversione, ha integrato quanto già disposto dall’articolo 27 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
Al comma 4 del citato articolo 27, che individua le somme ed i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti che si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi, sono stati ora aggiunti alla lettera g-bis) “i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”, i quali, pertanto, non saranno assoggettati a prelievo ai fini previdenziali.
Anche tale disposizione, ai sensi del successivo comma 24-ter dell’articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 54, del 9 settembre 2008

Oggetto: Abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del TUIR – articolo 82, comma 23 e seguenti, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Premessa
Il regime fiscale agevolato delle stock option disciplinato dall’articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 e successive modificazioni, consiste, come noto, nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.
Detto regime, introdotto dal decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 29, del decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10 per cento.
Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 51 del TUIR, per usufruire dell’agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
– che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
– che al momento in cui l’opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;
– che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Non verificandosi tali condizioni, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio delle opzioni stesse concorre a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile.