Questa voce è stata curata da Marco Rovello
Definizione
La riforma tributaria entrata in vigore in Italia tra il 1972 e il 1973 ha ritenuto di tassare con una unica imposta (IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) tutti i tipi di reddito di cui dispone una persona fisica.
Il legislatore fiscale ha pertanto classificato, all’Art. 6 del Testo Unico delle imposte sui Redditi DPR 22/12/1986 n. 917, i redditi delle persone fisiche nelle seguenti categorie:
- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi di capitale
- redditi diversi
Sommando tra loro i singoli redditi prodotti appartenenti alle categorie di cui sopra si ottiene il reddito complessivo (imponibile ai fini dell’IRPEF) a cui vengono applicate le aliquote progressive sulla base dello scaglione di reddito di riferimento.
Oltre ai redditi sopra elencati l’art. 6 del T.U. indica anche:
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati;
- i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Per dettagli si vedano le voci: