TFR (Trattamento di Fine Rapporto) – Anticipo

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Questa voce è stata curata da Simone Perego

 

Scheda sintetica

L’art. 2120 c.c. (commi 6 – 11) prevede che il lavoratore possa chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

La possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 % degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7); a tale proposito, la Cassazione (sentenza n. 2749 del 6.3.1992, in Dir. Prat. Lav. 1992, 1221) ha escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti, argomentando sia sul tenore letterale della norma, che, imponendo il limite del 4 % del totale dei dipendenti, postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità, sia sulla ratio, intesa a non privare le imprese suddette di una fonte di finanziamento, alla cui utilizzazione sono preordinati gli accantonamenti annuali del TFR (in senso contrario: Pret. Macerata 20.9.1984 in Orient. Giur. Lav. 1984, 1220; Pret. Milano 9.2.1984 in Orient. Giur. Lav. 1984, 518);
  • l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9).

 

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a); la straordinarietà che giustifica la concessione dell’anticipazione non deve essere intesa nel senso di rarità e di singolarità degli interventi e delle terapie, ma di complessità o pericolosità (Pret. Firenze 30.3.1983 in Giust. Civ. 1983, I, 1852) ovvero di rilevante importanza medico – economica dei medesimi (Cass. 11.4.1990, n. 3046 in Giust. Civ. 1991, I, 171). La necessità per il lavoratore di ottenere l’anticipazione deve rivestire carattere di attualità intesa nel senso di immediatezza fra richiesta e bisogno del lavoratore (Pret. Milano 3.6.1983 in Lavoro80 1983, 1060); la spesa può riguardare anche costi accessori, quali le spese di viaggio e il soggiorno nei luoghi di cura delle persone che prestano assistenza al malato (Pret. Firenze 21.12.1982, in Rep. Giur. Lav. 1983, II, 220). Infine, secondo la giurisprudenza, la norma non richiede né il preventivo, né la dimostrazione a consuntivo della spesa (Pret. Firenze 30.3.1983, cit.);
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b); la Corte Costituzionale (sentenza n. 142 del 5.4.1991, in Dir. Prat. Lav. 1991, 1147) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede, in ipotesi di acquisto in itenere, la possibilità di provarne l’acquisto con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività (ad es. preliminare di acquisto). Il diritto all’anticipazione sussiste anche nel caso di acquisto da parte del coniuge ove vi sia comunione dei beni (Cass. 3.12.1994, n. 10371 in Dir. Prat. Lav. 1995, 1059);
  • eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000). Si tratta dei congedi per astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la c.d. formazione continua. Alcuni di tali congedi infatti non sono retribuiti o sono retribuiti solo in parte, sicché tra le “spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi” possono rientrare anche quelle per i sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo (art. 7, c. 1, L. 53/2000).

 

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120 c.c., c. 11). In assenza di espresse regolamentazioni contrattuali, la tesi prevalente in giurisprudenza ritiene che si debba privilegiare il criterio dell’ordina cronologico delle domande (Pret. Cagliari 21.5.1985 in Foro It. 1985, I, 3034).

L’importo anticipato deve essere portato in detrazione dal TFR spettante a fine rapporto (art. 2120 c.c., c. 9).

Il diritto all’anticipazione è espressamente escluso (art. 4, c. 3, Legge 297/1982) per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977.