Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS – RLST)

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

Scheda sintetica

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

  • diritto all’informazione
  • diritto alla formazione
  • dritto alla partecipazione
  • diritto al controllo.

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.

La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 – e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo – ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame.

Normativa di riferimento

  • Codice civile, art. 2087
  • Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 9
  • D.Lgs. 626/1994, artt. 18 e 19
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 47-50

Scheda di approfondimento

Origini del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Codice civile

Come è noto, il lavoratore è inserito in un’organizzazione volta, in generale, alla produzione di beni o servizi programmata dal datore di lavoro secondo i poteri direttivi ed organizzativi a lui concessi dalla legge.
Il primo, in altri termini, opera all’interno di un ambiente lavorativo la cui organizzazione e programmazione è definita dal soggetto da cui dipende.

In virtù di tale situazione, il legislatore del 1942 ha posto a carico di quest’ultimo soggetto un dovere di protezione dei propri dipendenti, che deve essere adempiuto mediante la predisposizione di tutte le misure necessarie a rendere detto ambiente di lavoro compatibile con le istanze di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale di tutti i lavoratori.
Invero, l’art. 2087 cod. civ., imponendo al datore di adottare tutte le misure idonee alla protezione della persona del lavoratore in virtù della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, stabilisce un obbligo di carattere generale che risulta di difficile applicazione se non supportato da una normativa più specifica in materia.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione concreta al dovere datoriale ora riportato, il legislatore aveva disegnato una normativa prevenzionale, volta disciplinare organicamente le modalità di prevenzione di infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Detta normativa, dapprima contenuta in una serie di decreti emanati fra il 1955 e il 1956, si è nel tempo arricchita grazie al recepimento di numerose direttive comunitarie che si sono sovrapposte e/o integrate alla disciplina originaria e hanno condotto, mediante la cd. Direttiva quadro n. 391/89 e altre 7 direttive sulle misure specifiche, al D.Lgs. 626/1994, il quale ha segnato la svolta del sistema relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nel nostro ordinamento.

Lo Statuto dei lavoratori

Prendendo atto della debolezza della tutela delle condizioni di lavoro così disegnata, lo Statuto dei lavoratori ha introdotto, con l’art. 9, una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e integrità fisica, destinato a diventare il primo nucleo attorno al quale la successiva normativa costruirà il già menzionato modello partecipativo: per la prima volta, infatti, i lavoratori, intesi come collettività e non come individui, possono partecipare attivamente all’assetto di prevenzione e tutela della propria salute e sicurezza.

La norma citata stabilisce, infatti, il diritto dei lavoratori di controllare, per tramite delle proprie rappresentanze, l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché la prerogativa- a favore di dette rappresentanze- di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Sebbene il legislatore non avesse specificato nulla circa la provenienza del rappresentante, nella prassi applicativa, la prima figura di rappresentante preposto al controllo sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro si è formata in ambito fondamentalmente sindacale e, come tale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza maggioritaria, che aveva attribuito all’art. 9 cit. carattere precettivo e alle rappresentanze da esso introdotte legittimazione alla partecipazione in ambito antinfortunistico.

Ciò nonostante, concretamente, la statuizione non ha avuto vasta applicazione e la figura del rappresentante del lavoratore, è rimasto per lo più sulla carta, laddove, anche a seguito della previsione in esame, predominava ancora la pratica della monetizzazione del rischio infortuni (ossia la corresponsione di indennità nel caso di incidenti- cd. indennità di rischio- le quali, peraltro, prescindono ora dal verificarsi di infortunio) in luogo della predisposizione delle misure idonee a prevenirli.

Il D.Lgs. 626/1994

Per ottenere riconoscimento formale e legislativo, in aggiunta a quello meramente pratico, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve attendere il D.Lgs. 626/1994 che, in attuazione di una serie di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, è intervenuto in maniera organica sulla regolamentazione concernente la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
In generale, attraverso la citata normativa, oltre a rendere più concreto l’obbligo di protezione e sicurezza già previsto genericamente a carico del datore di lavoro mediante l’art. 2087 cod. civ. (già posto a fondamento della normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro), il legislatore ha altresì reso effettivo quel modello partecipativo già adombrato in sede di redazione dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto riguarda il primo aspetto rilevato, per quel che qui interessa, ci si limita a ricordare che il D.Lgs. 626/1994 ha procedimentalizzato gli obblighi di sicurezza, disciplinandone le varie fasi di attuazione (valutazione dei rischi, elaborazione del documento per la sicurezza, realizzazione del programma), introducendo nel nostro ordinamento un nuovo modello prevenzionale.

Quanto al secondo aspetto, che è quello che qui rileva, il D.Lgs. 626/1994 ha statuito l’esistenza e, soprattutto, l’obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente elezione, poteri e doveri, con ciò attribuendo ai dipendenti una nuova modalità di esercizio del diritto alla salute, stante la loro possibilità di scegliere una figura che li rappresenti in via diretta (e cioè, senza che intervenga la mediazione degli organismi sindacali) nei diritti e nella tutela relativi alla sicurezza.
In particolare, all’art. 18, la normativa prevedeva che in tutte le aziende o unità produttive venisse eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa norma, pur demandando alla contrattazione collettiva la definizione del numero di rappresentanti nelle aziende e delle modalità di elezione di questi, stabiliva il numero minimo e le modalità di elezione normali delle stesse, distinguendo a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’unità produttiva e statuendo che:

  • nelle aziende o unità produttive con un numero di dipendenti sino a 15, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori fra i lavoratori stessi e può essere individuato anche per più aziende operanti nel medesimo ambito territoriale o nel medesimo comparto produttivo e nell’ambito delle rappresentanze sindacali;
  • nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante è invece eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in mancanza delle quali è scelto tuttavia fra i lavoratori stessi.

Le prerogative e le funzioni di cui il RLS era titolare venivano disciplinate specificamente nel successivo art. 19, che statuiva che, per poter esercitare i propri diritti di informazione, partecipazione, formazione e controllo, poteva, in sintesi:

  • accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa;
  • essere consultato preventivamente per quanto concerneva la valutazione dei rischi, l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva oltre che per quanto riguardasse la designazione degli addetti alle attività di prevenzione dei rischi e all’organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (prevista questa dall’art. 22 della normativa in esame);
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (con riferimento anche ai documenti di valutazione relativi ai rischi derivanti dalle sostanze pericolose, dalle macchine, impianti, nonché con riferimento all’organizzazione degli ambienti, agli infortuni e alle malattie professionali) e quelle relative ai servizi di vigilanza;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • fare ricorso alle autorità competenti in caso ritenesse che le misure adottate non fossero idonee a garantire un adeguato livello di protezione, nonché formulare osservazioni nelle occasioni di visita o controllo da parte di dette autorità;
  • partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi prevista dall’art. 11 della stessa legge;
  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

L’attività dei rappresentanti sindacali veniva tutelata in sede giurisdizionale, potendo costoro reagire ed impugnare le indebite ingerenze da parte del datore di lavoro.

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve, infine, l’ultima definizione con il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della legge delega n. 123/2007 (che aveva superato una precedente legge delega mai attuata), noto come Testo unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il RSL oggi

Come detto, l’ultimo intervento legislativo ha delineato la figura del rappresentante dei lavoratori definendone più dettagliatamente i compiti, le modalità di elezione e apportando vistose modifiche in relazione alla figura di per se stessa considerata.

In altri termini, con l’atteso Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il modello partecipativo enucleato per la prima volta nel 1970, per quello che attiene alla figura in esame, riceve ulteriore specificazione ed incremento.

Le tipologie di rappresentante sindacale per la sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 introduce una distinzione sconosciuta all’assetto normativo precedente e trasforma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da figura unica a organo differenziato a seconda del contesto in cui essa è chiamata a svolgere le proprie funzioni.

Il legislatore stabilisce, infatti, che il RSL possa essere istituito a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale o a livello di sito produttivo (art. 47 D.Lgs. 81/2008) e disciplina dette figure in modo distinto.
Si verifica sostanzialmente un’estensione della figura del rappresentante che, conseguentemente, acquisisce maggior potere di intervento, specie se si considerano i vari livelli a cui oggi detto intervento può estendersi.

Le attribuzioni del RSL sono disciplinate all’art. 50 che è applicato a tutte le tipologie di rappresentanza, a prescindere dal livello in cui operano.
Le distinzioni fra le tre figure emergono per lo più in relazione alle modalità scelta del rappresentante, oltre ad intervenire per disciplinare gli aspetti peculiari di ciascuna tipologia.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale

Il D.Lgs. 81/2008 ribadisce l’obbligatorietà della figura del RSL in tutte le aziende, come già era avvenuto con l’emanazione del precedente complesso normativo in tema di sicurezza sul lavoro.

L’art. 47 della normativa più recente stabilisce, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (comma 2) e che, in ogni caso, qualora tale elezione o designazione non avvenga, le prerogative della figura prevista dalla disposizione in esame siano esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo (salvo diversi accordi stipulati in sede collettiva (comma 8).

Ai fini della nomina, il legislatore non ha apportato, in merito alla figura in esame, rilevanti modifiche rispetto a quanto già statuito dal D.Lgs. 626/1994.

La norma menzionata demanda infatti alla contrattazione collettiva la disciplina del numero, delle modalità di designazione o elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni del rappresentante.

Inoltre, come già previsto dall’art. 18 della normativa previgente, viene compiuta distinzione, ai fini della nomina, a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS deve essere scelto.

Infatti:

  • nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.

Una novità degna di nota è invece introdotta con il comma 6 della norma in analisi, il quale stabilisce che l’ elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale deve avvenire di norma nello stesso giorno per tutte le aziende italiane e, in particolare, in concomitanza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, da individuarsi con decreto ministeriale e sentite le confederazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova norma è degna di nota sulla base del fatto che, come da più parti affermato, l’elezione della figura da svolgersi in un’unica giornata nazionale potrebbe accentuarne il carattere pubblicistico, rispetto alla valenza prettamente privatistica che il RLS acquisiva con l’elezione prima e l’operatività poi a livello esclusivamente aziendale.

La medesima norma, pur lasciando- come detto- libertà alla contrattazione collettiva in ordine al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuna azienda o unità produttiva, stabilisce tuttavia un numero minimo che non può in ogni caso essere disatteso, prevedendo che:

  • per le aziende/unità produttive che occupano sino a 200 lavoratori il numero minimo di RSL sia uno;
  • per le aziende/unità produttive che occupano da 201 a 1.000 lavoratori i rappresentanti debbano essere almeno tre;
  • nelle aziende/unità produttiva che occupano più di 1.000 lavoratori siano presenti almeno sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale numero minimo può peraltro essere aumentato nella misura prevista da accordi interconfederali o nei contratti collettivi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Al fine di rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RSL anche nell’ambito delle imprese di modeste o piccole dimensioni, il legislatore del 2008 ha conferito maggior risalto ad una figura che, pur essendo già prevista dal D.Lgs. 626/1994 (art. 18 co. 2), era stata in principio scarsamente utilizzata.

Si tratta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al quale sono attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del rappresentante aziendale, da esercitarsi però in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, nelle quali non sia stato eletto o designato il RSL (art. 48 co. 1).

Il rappresentante territoriale è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.

Il legislatore prevede talune regole peculiari relative alla figura in analisi:

  • Il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (art. 48 ultimo comma);
  • il nominativo del rappresentante territoriale è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6);
    l’accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato con un preavviso individuato attraverso gli accordi collettivi menzionati, stante il carattere “esterno” dell’azione svolta dalla figura in esame in quanto comune a più realtà. Detto preavviso non opera, tuttavia, nel caso in cui si sia verificato un infortunio grave;
  • qualora sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati, il RSLT può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’art. 13 della normativa in esame (comma 7);
  • il rappresentante territoriale ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’art. 48 in esame.

Il rappresentante per la sicurezza di sito produttivo

L’ulteriore nuova forma di rappresentanza costituisce la tipizzazione di una figura già presente in taluni siti di produzione caratterizzati da peculiari problematiche relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori in essi impiegati.

Infatti l’art. 49 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che tale figura debba essere individuata nell’ambito di specifici contesti di produzione che siano caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.

Tali contesti, sinteticamente, sono:

  • i porti sedi di autorità portuali o marittime;
  • i centri intermodali di trasporto;
  • gli impianti siderurgici;
  • i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (ossia la presunta entità dei cantieri calcolata attraverso la somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori- anche autonomi- previste per la realizzazione di tutte le opere);
  • contesti di produzione con particolari problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e nei quali siano impiegati mediamente almeno 500 addetti operanti

Il rappresentante è individuato fra coloro che sono stati nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo rilevante, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Esercita le medesime funzioni affidate alle altre figure di rappresentanza e ha, inoltre, il compito di coordinare l’attività di tutti i rappresentanti nominati nell’ambito delle aziende del sito produttivo.

Le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Come già rilevato, l’ultimo intervento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha confermato e incrementato il modello partecipativo, che consente ai lavoratori impiegati nelle aziende o nei contesti produttivi di prendere parte attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.

Tale sistema è attuato, fra l’altro, grazie alla previsione di una figura come il rappresentante per la sicurezza che ha, nell’arco dell’evoluzione normativa più sopra delineata, acquisito sempre maggiore spazio e maggiori prerogative.

E infatti, ad oggi, il RSL è titolare dei quattro diritti fondamentali già più sopra accennati, diritti attorno ai quali si svolgono poi i compiti che l’art. 50 D.Lgs. 81/2008 disciplina espressamente.

In particolare, il RSL è, dunque, titolare del:

  • diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • diritto di proposizione , per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, l’art. 50 citato attribuisce al rappresentante il potere di

  • accedere ai luoghi di lavoro;
  • essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio- anche ove sia racchiuso su supporto informativo- non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere misure di prevenzione;
  • partecipare alle riunioni previste dalla normativa;
  • ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza

Si vedano le decisioni della Magistratura dello specifico paragrafo relativo alla voce Sindacato