Definzione
Anche su sollecitazione della giurisprudenza costituzionale , si svilupparono inoltre negli anni ’80 del secolo scorso, vari tentativi da parte delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori di dettare una autodisciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei diversi settori di esercizio di servizi ritenuti essenziali, orientata appunto soprattutto alla garanzia, durante lo sciopero, di un minimo indispensabile nella relativa erogazione; tentativi sostanzialmente falliti per la limitata efficacia soggettiva di tale disciplina, riguardante unicamente il sindacato che l’aveva predisposta e i suoi soli iscritti, con esclusivo riguardo agli scioperi da esso proclamati.
La disciplina legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si è uniformata allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, in ordine ai quali la legge è diretta ad assicurare il contemperamento con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.
La legge, per maggiore chiarezza, contiene anche un elenco, peraltro meramente esemplificativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.
La disciplina legale in tali settori riguarda essenzialmente la necessaria predisposizione da parte dei contratti collettivi – e comunque il necessario esperimento – di procedure di raffreddamento del conflitto, l’obbligo del preavviso della manifestazione di sciopero nonché il necessario rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione, durante lo sciopero, delle prestazioni ritenute indispensabili.
L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, denominato Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione, all’uopo disciplinato ex novo, nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.
Per dettagli e approfondimenti si veda la voce Sciopero nei servizi pubblici essenziali