Scheda sintetica
Per la prima volta nell’Ordinamento italiano, la Costituzione della Repubblica configura lo sciopero come diritto (prevalentemente qualificato dalla dottrina come diritto assoluto della persona, ad esercizio collettivo).
Ripudiando i divieti dello Stato corporativo fascista, per cui lo sciopero era variamente sanzionato come reato (artt. 502-508 e 330 e 333 del codice penale Rocco del 1930) e superando l’atteggiamento di indifferenza verso tale forma di conflitto adottato in precedenza dallo Stato liberale (che non escludeva la qualificazione dello sciopero come inadempimento contrattuale – sanzionabile pertanto, sul piano disciplinare, anche col licenziamento), la Costituzione italiana guarda allo sciopero come ad uno degli strumenti di promozione della effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico sociali, per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza delle classi lavoratrici (quindi quale mezzo di attuazione dello scopo fondamentale stabilito dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione).
L’art. 40 della Costituzione repubblicana stabilisce infatti che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
In realtà, fino alla Legge 12 giugno 1990 n. 146, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (poi modificata e integrata con la Legge 11 aprile 2000 n. 83), una disciplina di legge relativa all’esercizio del diritto di sciopero esisteva unicamente in pochi specifici settori di eccezionale delicatezza, quali quello degli impianti nucleari (artt. 49 e 129 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185) e quello dei controllori di volo (art. 4 della legge 23 maggio 1980 n. 242), mentre un vero e proprio divieto di sciopero era previsto per i militari (art. 8 della legge 11 luglio 1987 n. 382) e per il personale della polizia di Stato (art. 84 della legge 1° aprile 1981 n. 121).
Successivamente, su impulso proveniente dalla Corte Costituzionale (in particolare, la sentenza 27 maggio 1996 n. 171), la Legge 11 aprile 2000 n. 83, di modifica e integrazione della Legge n. 146 del 1990, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina che andava modificando e integrando anche all’”astensione collettiva delle prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali” (art. 2-bis del testo novellato).
Tale disciplina riguarda, tra l’altro, prevede l’obbligo di predisporre, nei contratti collettivi riferiti ai settori disciplinati dalla legge (e per i lavoratori autonomi, professionisti, etc., nei codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni o dagli organismi di rappresentanza delle categorie interessate), procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie, da espletare obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero.
In ogni caso, la legge detta una procedura di conciliazione in sede amministrativa da rispettare quando non sia applicabile quella contrattuale (impegnativa, come è noto, solo per i lavoratori iscritti al sindacato stipulante, che promuove lo sciopero).
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