Questa voce è stata curata da Enzo Martino e aggiornata da Arianna Castelli
Scheda sintetica
Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione italiana del 1948 sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300).
In particolare, il titolo III dello Statuto (artt. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori).
Agli inizi degli anni ’90, la contrattazione collettiva ha sostituito, nella gran parte dei settori produttivi, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Nel pubblico impiego le RSU regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Per ulteriori informazioni si veda anche la voce Sindacato
Per il settore pubblico si veda la voce Rappresentanze sindacali nel pubblico impiego
Fonti normative
- art. 39 Costituzione italiana
- art. 19 Legge 20 maggio 1970 n. 300
- Protocollo 23 luglio 1993 sottoscritto da Governo, Confindustria e sindacati
- Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
- art. 42 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel settore del pubblico impiego
- DPR n. 312 e 313 del 28.7.1995 in esito al referendum parzialmente abrogativo dell’art. 19 dello Statuto
- Accordo interconfederale 28 giugno 2011
- Protocollo di intesa 31 maggio 2013
Introduzione storica
Dopo la caduta del fascismo e la soppressione dell’ordinamento corporativo, la riconquista della libertà di azione sindacale, che sarebbe stata solennemente sancita dall’art. 39 della Costituzione del 1948, ha consentito la creazione di organismi di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Gli organismi storicamente più importanti e diffusi, soprattutto nelle grandi e medie aziende del settore industriale, sono state dapprima le “Commissioni interne”, ricostituite dopo la tragica parentesi del ventennio fascista.
Le commissioni interne erano sorte all’inizio del secolo scorso, a partire dall’accordo aziendale tra la FIOM (Federazione italiana operai metallurgici) e l’azienda metalmeccanica “Itala” di Torino del 1906.
Il 2 ottobre 1925 le commissioni interne erano state però soppresse con il “patto di Palazzo Vidoni” tra la Confindustria e la Confederazione fascista delle corporazioni.
Esse furono reintrodotte il 2 settembre 1943 con il cosiddetto “patto Buozzi – Mazzini” sottoscritto tra la Confederazione dei lavoratori dell’industria (allora unitaria) e la Confederazione degli industriali.
Alle elezioni delle commissioni interne, cui venivano attribuiti per la prima volta anche poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale, furono chiamati a esprimersi tutti i lavoratori, e non solamente gli iscritti al sindacato, come invece avveniva in passato.
Le Commissioni interne ottennero un riconoscimento con gli accordi interconfederali del 7 agosto 1947, dell’8 maggio 1953 ed infine del 18 aprile 1966, che prevedevano anche misure di tutela dei candidati e degli eletti contro trasferimenti e licenziamenti ingiustificati.
Essendo una rappresentanza unica e democraticamente eletta da tutti i lavoratori, l’istituto delle Commissioni interne dimostrò grande vitalità sino agli anni ‘60, quando la spinta dell’autunno caldo e le radicali trasformazioni strutturali in atto nei luoghi di lavoro imposero una riflessione circa la necessità di forme più articolate di rappresentanza.
Nacquero così, sul finire degli anni ’60, i “Consigli di fabbrica”, che diedero alla vita sindacale un impulso ed una spinta democratica ancora maggiori, in quanto i componenti del Consiglio erano “delegati” di gruppi di lavoratori omogenei (linee, reparti, officine), i quali venivano continuamente coinvolti nelle scelte del proprio rappresentante.
Le assemblee dei lavoratori, di fabbrica o di reparto, divennero nel contempo le forme più elevate di partecipazione democratica nei luoghi di lavoro.
In molte situazioni aziendali, però, il principio costituzionale di libertà sindacale e gli altri diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione continuavano a restare lettera morta, anche per mancanza di una efficace tutela legislativa contro i licenziamenti ingiustificati ed il conseguente stato di soggezione in cui si trovavano larghi settori del mondo del lavoro.
Nel rinnovato clima politico creatosi in quegli anni, si imponeva dunque un intervento legislativo, che arrivò il 20 maggio 1970 con la storica Legge n. 300, denominata “Statuto dei lavoratori”, la quale si proponeva di garantire libertà e dignità ai lavoratori non soltanto con il riconoscimento di diritti fondamentali di libertà solennemente enunciati, ma anche e soprattutto con una legislazione “promozionale” o “di sostegno” diretta a rendere effettivi tali diritti attraverso la presenza del sindacato in azienda.
L’art. 19 rappresenta dunque un tassello fondamentale nel progetto complessivo dello Statuto, unitamente ad altri istituti nuovi, tra i quali vanno menzionati l’assemblea ed il referendum nei luoghi di lavoro, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, e la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.
L’art. 19 dello Statuto
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori garantisce la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro mediante la possibilità di costituire Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, ma esclusivamente nell’ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti.
importante sottolineare in premessa come la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 luglio 2013, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non prevede che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell’azienda, abbiano partecipato alla trattativa.
Nel suo testo originario, le RSA potevano essere costituite nell’ambito:
- delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
La norma privilegiava dunque il sindacato confederale (Cgil, Cisl e Uil), considerato per definizione “maggiormente rappresentativo”, rispetto alle altre associazioni sindacali aventi una struttura organizzativa soltanto di categoria.
Il difetto di una dimensione intercategoriale, e la conseguente mancanza dell’aspirazione ad interpretare le istanze della generalità dei lavoratori, era infatti reputata dal legislatore del 1970 un limite alla rappresentatività delle associazioni cosiddette “autonome”, le quali, per accedere alla legislazione promozionale, dovevano essere firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.
La norma nel contempo manifestava un assoluto sfavore verso il sindacalismo meramente interno, e ciò in quanto la semplice sottoscrizione di un contratto aziendale non era considerato un requisito sufficiente per costituire le RSA.
Negli anni successivi, la formulazione della norma fu oggetto di critiche sempre più insistenti provenienti da vari fronti, sino a che, nel 1995, l’art. 19 dello Statuto venne sottoposto a referendum parzialmente abrogativo.
In esito alla consultazione popolare, furono emanati i d.p.r. n. 312 e n. 313 del 28.07.1995, cosicché il testo attualmente vigente del primo comma dell’art. 19 dello Statuto è il seguente:
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.
In altre parole, è scomparso ogni riferimento alla maggior rappresentatività delle Confederazioni, e le RSA possono ora essere costituite nell’ambito di qualunque organizzazione sindacale, purché firmataria di un contratto collettivo, di qualunque livello (e dunque anche aziendale), applicato nell’unità produttiva.
L’art. 19 dello Statuto contiene anche un secondo comma, nel quale viene stabilito che, nell’ambito di aziende con più unità produttive, le rappresentanze sindacali possano istituire organi di coordinamento.
L’art. 35 dello Statuto dei lavoratori, peraltro, limita il campo di applicazione del titolo terzo dello Statuto, e dunque anche dell’art. 19, alle sole unità produttive con oltre 15 dipendenti.
In alcuni settori la contrattazione collettiva ha però introdotto forme di rappresentanza anche nelle imprese minori.
Come detto, il titolo III dello Statuto, oltre a contemplare la possibilità di costituire RSA, prevede altresì un sistema organico di sostegno all’attività sindacale in azienda, e di tutela dei rappresentanti sindacali aziendali.
In quest’ottica, ad esempio, l’art. 22 dello Statuto impone al datore di lavoro di richiedere un nulla osta alle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle RSA, e l’art. 18, commi da 4 a 7, introduce un particolare strumento di tutela urgente in caso di licenziamento.
Gli artt. 23 e 24 dello Statuto prevedono inoltre la concessione di permessi, sia retribuiti che non retribuiti, ai dirigenti delle RSA per lo svolgimento del loro mandato.
Alle RSA competono anche appositi spazi, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, per l’affissione di comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale e del lavoro (art. 25 Statuto).
Nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti le RSA hanno diritto in via permanente ad un locale comune per l’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di addetti hanno diritto di usufruire, se ne fanno richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni (art. 27 Statuto).
Le RSA sono titolari del potere di convocazione dell’assemblea dei lavoratori (art. 20 Statuto), e del potere di indire il referendum in azienda su materie di interesse sindacale (art. 21 Statuto).
È stato osservato in dottrina che la norma contenuta dall’art. 19 dello Statuto non identifica un modello definito, bensì costituisce una sorta di “guscio vuoto”, che può essere “riempito” dalle organizzazioni sindacali con i modelli organizzativi che preferiscono.
Queste caratteristiche di duttilità e flessibilità della norma hanno consentito in una prima fase l’applicazione della normativa sulle RSA anche ai nascenti Consigli dei delegati, mentre, in epoca più recente, è stata agevole la gestione del passaggio alla nuova forma organizzativa delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Per maggiori informazioni si veda la voce Diritti sindacali.
Dalle RSA alle RSU
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, la brusca interruzione del processo di unità sindacale avviato negli anni precedenti contribuì a mettere in crisi la sintesi raggiunta tra la rappresentanza elettiva dei Consigli di fabbrica ed il sistema di designazione delle RSA, introdotto dall’art. 19 dello Statuto, il quale imponeva garanzie di presenza alle varie sigle presenti nei luoghi di lavoro.
Negli anni precedenti, l’esperienza unitaria aveva infatti consentito, in molti settori, in particolare industriali, di fare sostanzialmente coincidere le Rappresentanze sindacali aziendali dell’art. 19 delle Statuto con i Consigli di fabbrica, e ciò in quanto venivano nominati RSA dalle organizzazioni sindacali proprio coloro i quali risultavano eletti dai lavoratori come delegati.
Ma sul finire degli anni ’80, la crisi dell’unità sindacale aveva contribuito a creare situazioni difficilmente sostenibili: ad esempio nel settore metalmeccanico per almeno un biennio la Fiom faceva eleggere dai lavoratori i propri rappresentanti in seno al consiglio di fabbrica, mentre Fim e Uilm semplicemente li designavano ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
Per risolvere tale situazione di criticità, si arrivò all’intesa-quadro 1 marzo 1991 tra Cgil, Cisl e Uil ed al successivo Accordo interconfederale 23 luglio 1993, sottoscritto da governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che introduce le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), la cui composizione «…deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti».
Una mediazione, dunque, diretta a garantire, pur nel rispetto del principio del suffragio universale, una presenza anche alle organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda.
Una disciplina maggiormente dettagliata per quanto attiene a modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU nel settore industriale venne concordata nell’accordo interconfederale stipulato il 20 dicembre 1993 tra Confindustria da un lato, e CGIL, CISL e UIL dall’altro.
L’accordo in questione venne seguito da altre numerose altre intese e regolamenti elettorali a livello di categoria, anche se va ricordato che in alcuni importanti settori in genere non industriali (ad esempio, settore bancario ed assicurativo) le RSU non hanno ancora trovato attuazione.
Per quanto attiene invece al settore del pubblico impiego, le RSU sono attualmente regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha modificato la precedente disciplina contenuta nell’art. 6 del decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396.
L’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle RSU
Esaminando i contenuti dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, che costituisce la normativa contrattuale di riferimento del comparto industriale, meritano di essere segnalati i seguenti punti.
Potere di iniziativa
La RSU può essere costituita nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti ad iniziativa non solo delle associazioni sindacali firmatarie il Protocollo del 23 luglio 2003, ma anche delle organizzazioni firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva.
Quest’ultima precisazione costituisce un importante elemento di compatibilità con l’art. 19 dello Statuto nel testo emendato dal referendum del 1995, ed anzi costituisce una sorta di anticipazione dell’esito referendario.
Il potere di iniziativa, e conseguentemente il diritto a presentare una lista, appartiene anche ad altre associazioni sindacali purché formalmente costituite, che aderiscano ai contenuti dell’accordo interconfederale e corredino la lista con un numero di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Composizione e numero dei componenti
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali si deve perseguire l’obiettivo di garantire un’adeguata presenza anche di impiegati e quadri, nonché della manodopera femminile.
Le RSU restano in carica tre anni (art. 6, parte I, dell’accordo).
Numero dei componenti
Il numero minimo di rappresentanti è:
- di 3 componenti nelle unità produttive sin a 200 dipendenti;
- di 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive sino a 3.000 addetti;
- di 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di dimensioni ancora maggiori, in aggiunta al numero di cui al punto b).
Come si può facilmente notare, la disposizione contrattuale mutua gli stessi parametri numerici adottati dal legislatore nell’art. 23 dello Statuto dei lavoratori, norma che regola il diritto ai permessi retribuiti per i componenti della RSA, e dunque, anche da questo punto di vista, è assai agevole l’armonizzazione tra le due discipline.
Diritti, compiti e funzioni
Chiave di volta di tutta la disciplina è il punto 5 della parte I dell’accordo interconfederale, che stabilisce che le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Coerentemente, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, o che comunque vi aderiscano partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
Lo stesso art. 5 cit., con disposizione che non esisteva per le RSA perché discende dal carattere elettivo ed unitario delle nuove rappresentanze, attribuisce espressamente alle RSU il potere di stipulare accordi sindacali aziendali nelle materie previste dal CCNL.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.
Le associazioni stipulanti il CCNL, comunque, si riservano il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, le assemblee per 3 ore annue (sulle 10 ore complessive retribuite), il diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art 24 dello Statuto ed infine il diritto di affissione di cui al successivo art. 25 Statuto (cfr. art. 4, parte I, dell’accordo interconfederale).
Disciplina della elezione delle RSU
Tutta la parte II dell’accordo interconfederale è dedicata alle modalità di elezione delle RSU.
Senza entrare troppo nel dettaglio, in questa sede ci si può limitare a richiamare i principi di:
- segretezza del voto, che non può essere espresso per delega o per interposta persona;
- l’istituzione di una commissione elettorale deputata a garantire un ordinato e corretto svolgimento della consultazione;
- la creazione di un comitato di garanti a livello provinciale per decidere su eventuali impugnazioni dei provvedimenti della commissione elettorale;
- l’istituzione, sia pure connotata da una certa elasticità, di un quorum del 50% per la validità delle elezioni;
- la previsione di un unico voto di preferenza nell’ambito della lista prescelta.
L’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 e il Protocollo di Intesa 31 maggio 2013
Il 28 giugno 2011, Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo di rappresentanza che introduce significative novità in tema di efficacia dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSU e dalle RSA.
In particolare, l’accordo del 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU “sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda” (c.d. efficacia erga omnes) – punto 4 dell’Accordo di rappresentanza.
Medesima efficacia generalizzata è riconosciuta anche ai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle RSA, purché (punto 5 dell’Accordo di rappresentanza):
- le RSA stipulanti detengano la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione;
- il contratto collettivo sia sottoposto “al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti”.
All’Accordo di Rappresentanza del 2011 ha poi fatto séguito un Protocollo d’Intesa, siglato il 31 maggio 2013 tra le medesime parti sociali, che in materia di RSU e RSA prevede che (punto 6):
- “viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
- le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
- in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo;
- le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
- le RSU saranno elette con voto proporzionale;
- il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito”.
Il T.U. sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014
Il 10 gennaio 2014 è stato siglato tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria l’Accordo Interconfederale in merito al Testo unico sulla rappresentanza, attuativo dell’Accordo 28 giugno 2011 e del Protocollo d’intesa 31 maggio 2013.
Nella Parte Seconda, vengono regolamentate le rappresentanze in azienda, mentre nella Parte Terza, le parti sociali hanno provveduto a stabilire i criteri attributivi di efficacia generale ai contratti aziendali stipulati dalle RSA o dalle RSU.
Per quanto riguarda il primo profilo, l’Accordo disciplina specificatamente le rappresentanze sindacali nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, prevedendo che:
- dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza;
- l’iniziativa per la costituzione di RSU e per la presentazione di liste elettorali spetta sia alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2010, del Protocollo 31 maggio 2013 e dello stesso T.U., che alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva interessata. In alternativa, le stesse facoltà sono riconosciute alle associazioni sindacali che hanno aderito formalmente al contenuto degli accordi di cui sopra e la cui lista elettorale, nelle aziende con più di 60 dipendenti, è corredata da un numero di firme dei lavoratori impiegati in quell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto (oppure almeno tre firme nelle imprese di dimensione compresa tra 16 e 59 dipendenti). Nel caso di rinnovi successivi, l’iniziativa può essere esercitata anche dalle RSU già esistenti;
- alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti;
- le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e all’esercizio delle funzioni loro spettanti;
- i componenti delle RSU restano in carica per tre anni; in caso di dimissioni o di cambio di appartenenza sindacale il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti; le dimissioni non possono riguardare più della metà dei componenti della RSU, pena il rinnovo dell’intero organismo.
Nella clausola di salvaguardia è stato confermato espressamente che le organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. e degli accordi precedenti (o che comunque vi abbiano aderito formalmente) si impegnano a non costituire RSA nelle unità produttive ove vengano costituite RSU (o lo siano state in passato). Un eventuale passaggio al modello delle RSA è possibile solo se vi è il consenso unanime delle stesse organizzazioni sindacali.
Inoltre, nel T.U. le parti sociali hanno regolamentato minuziosamente la procedura per l’elezione delle RSU, dettando la disciplina relativa alle modalità di indizione delle elezioni, di votazione, di attribuzione dei seggi e di presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione elettorale appositamente designata.
Il T.U. conferma anche l’importante ruolo giocato dalle rappresentanze aziendali in sede di stipulazione dei contratti aziendali.
I contratti collettivi aziendali, infatti, sono efficaci per tutto il personale impiegato nell’impresa e vincolano tutte le associazioni sindacali che siano espressione delle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del T.U. (o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato), solo nel caso in cui siano stati approvati dalle rappresentanze costituite nell’azienda.
In particolare, nel caso in cui si sia optato per il modello delle RSU, i contratti aziendali esplicano tale efficacia solo se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole contenute nel T.U. stesso.
Qualora siano invece presenti delle RSA, i contratti collettivi aziendali possono avere un’efficacia generalizzata per tutto il personale in forza solo se vengono approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano essere destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali nell’anno precedente alla stipulazione del contratto di cui si discute.
Inoltre, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le organizzazioni sindacali espressione di una delle Confederazioni firmatarie del T.U. o almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa possono chiedere che il testo dell’accordo (già approvato dalle RSA) venga sottoposto a voto referendario. Affinché la consultazione sia valida, è richiesta la partecipazione del 50% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto e l’intesa viene respinta se la maggioranza semplice dei votanti esprime un parere negativo sul suo contenuto.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di rappresentanze sindacali
Per le decisioni in tema di RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) e in tema di RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), si veda i paragrafi specifici contenuti nella voce Sindacato.