Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario
Definizione
(D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81; Circolare Inps 12 agosto 2015, n. 149)
I “buoni lavoro” (c.d. voucher) rappresentano il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio.
I buoni devono essere:
- orari;
- numerati progressivamente;
- datati;
- avere valore nominale (fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali).
I committenti devono comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, mediante sms o posta elettronica, i seguenti dati del lavoratore:
- committenti imprenditori non agricoli o professionisti: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
- committenti imprenditori agricoli: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare, oltre ai dati sopra indicati, i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale) che andranno riportati anche nell’oggetto delle e-mail.
Andranno altresì comunicate, sempre non oltre 60 minuti prima dell’inizio delle attività, le eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già trasmesse.
Al fine di semplificare le attività di verifica, l’Ispettorato del lavoro ritiene che sia opportuno, da parte del committente/professionista, la conservazione delle copie delle e-mail inviate. (Circ. Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2016)
In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. (art. 49, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 185/2016)
La dichiarazione di inizio attività deve essere comunicata anche all’Inps. (Nota Ministero del lavoro n. 3337/2015; Circ. Inps n. 149/2015 ; Circ. INL n. 1/2016)
I committenti imprenditori o professionisti acquistano i buoni, uno o più carnet esclusivamente attraverso modalità telematiche
I committenti non imprenditori o professionisti possono invece continuare ad acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
Il valore nominale del buono orario è attualmente di 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), della contribuzione per l’assicurazione anti-infortuni a favore dell’Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il valore netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.
Sono, inoltre, disponibili anche buoni multipli del valore nominale di 50 euro (equivalente a 5 buoni non separabili) pari al valore netto di 37,50 euro e da 20 euro (equivalente a 2 buoni non separabili) pari al valore netto di 15 euro.
Unicamente nel settore agricolo il valore nominale è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolari casi in cui soggetti in stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, vengono utilizzati nell’ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro può stabilire – con decreto – specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari
Acquisto
(D.Lgs. n. 81/2015, art. 49, c. 1)
I committenti imprenditori e liberi professionisti possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking;
- Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Riscossione
(D.Lgs. n. 81/2015, art. 49, c. 4 e 7)
In attesa che il Ministero del lavoro individui con un proprio decreto il concessionario del servizio, il prestatore di lavoro accessorio percepisce il compenso, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, dall’INPS e dalle agenzie per il lavoro.
I compensi percepiti per lavoro accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Limiti economici
(D.Lgs. n. 81/2015, art. 48, c. 1 e 2; Circolari Inps 16 aprile 2015, n. 77 e 12 agosto 2015, n. 149)
Il compenso complessivamente percepito dal prestatore, nel corso di un anno civile (1° gennaio-31 dicembre), non può essere superiore a:
- 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore (9.333 euro lordi);
- 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore (2.693 euro lordi) – l’importo annuo complessivo percepibile rimane di 7.000 euro nette.
Per l’anno 2015 l’Inps ha stabilito, nel caso di prestazioni svolte a favore di imprenditori o professionisti, che i compensi sono pari a 2.020 euro (netti).
I prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali (nei termini del patto di stabilità), nel limite complessivo di 3.000 euro (4000 euro lordi) di compenso per anno civile.
Indennità di mobilità
Dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato sulla base della variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio. (Circolare Inps n. 170/2015, punto 2.1)
Indennità NASpI
L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese (gg. 30) rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività. (Circolare Inps n. 142/2015, punto 9.1)
Integrazioni salariali
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, il lavoratore non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate e nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS decade dal diritto al trattamento.
La comunicazione preventiva non dovrà essere presentata nel caso in cui gli emolumenti da lavoro accessorio rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, mentre andrà obbligatoriamente presentata, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite, nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno civile. (D.Lgs. n. 148/2015, c. 2 e 3; Circolari Inps n. 170/2015, punto 2.4 e n. 130/2010, punto 4; Messaggio Inps n. 29489/2010)
Indennità disoccupazione agricola
Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono compatibili con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso.
L’Inps precisa che “in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione”. (Circolare Inps n. 170/2015, punto 2.3)
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Modalità procedurali
(Circolare Inps 12 agosto 2015, n. 149 – All. 1)
Procedura con voucher telematico
Il committente si registra presso l’INPS (direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:
- sportelli INPS;
- sito istituzionale www.inps.it;
- contact center integrato INPS/INAIL (numero gratuito 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Il prestatore si registra presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:
- sportelli INPS;
- sito istituzionale www.inps.it;
- contact center integrato INPS/INAIL (numero gratuito 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore maggiorenne:
- la carta magnetica (INPS Card c.d. ‘Postepay virtual’), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps). L’attivazione della carta, in un qualsiasi ufficio postale, richiede un ‘caricamento’ minimo di 5 €;
- materiale informativo.
In caso di cambio di indirizzo, l’INPS non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.
Per comunicare un nuovo indirizzo in sostituzione di quello registrato è necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale.
La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.
La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).
In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la “riemissione”.
Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni accessorie.
Il valore complessivo dei buoni-virtuali che verranno effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore – con una delle seguenti modalità:
- tramite modello F24 indicando – nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento a seguito dell’inoltro da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS.
Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente.
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio, in corrispondenza dei link:
- Entra nel servizio committente/datore di lavoro
- Entra nel servizio consulente/associato/delegato
dopo essersi autenticati con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.
Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto ‘Lavoro Accessorio’.
Come accennato, fino a nuove disposizioni, continuano a essere valide le attuali procedure di comunicazione dell’inizio delle attività di lavoro accessorio.
Anche il giorno stesso, purché prima dell’inizio della prestazione, il committente effettua – attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS – la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere:
- l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
- il luogo di svolgimento della prestazione
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori (Gestione separata per la generalità dei prestatori e FPLD per le imprese familiari).
Servizio di gestione dei voucher presso i tabaccai
Il committente acquista i voucher presentando la propria Tessera Sanitaria oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica.
Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di buoni lavoro.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente deve comunicare all’Inps:
- il proprio codice fiscale;
- la tipologia di committente/attività;
- i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
- il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione;
utilizzando i seguenti canali:
- Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
- sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
- recarsi in una sede INPS.
Questa operazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Istituto a trasferire in tempo reale all’INAIL i dati necessari.
La mancata comunicazione prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’ di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), della L. n. 183/2010 (Circ. Ministero del lavoro n. 38/2010; Circ. Inps n. 157/2010, par. 1.1).
Il prestatore riceve i voucher dal committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote, presso qualsiasi rivenditore autorizzato dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria o con il tesserino del codice fiscale o con la carta d’identità elettronica, per la verifica del codice fiscale. Prima di pagare il tabaccaio controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.
La riscossione dei voucher è possibile entro 1 anno dal giorno dell’emissione (Messaggio Inps n. 28791/2010).
Il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati dovrà riconsegnarli integri a una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti alle seguenti condizioni:
- assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile;
- rimborso effettivo di 9,50 € per ogni 10,00 € di rimborso richiesto per un importo complessivo non superiore a € 500,00 (per importi superiori la richiesta sarà presentata Banca ITB);
- rimborso per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione.
In merito all’erogazione dei voucher ai privati, la Federazione Italiana Tabaccai (FIT), con nota del 26 giugno 2015, ha precisato che «la convenzione in essere con l’INPS, rinnovata dalla FIT lo scorso febbraio, identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto con modalità telematica. Lo stesso Istituto Previdenziale, come confermato per le vie brevi, nelle sue comunicazioni al competente Ministero del Lavoro durante l’iter di approvazione di detto decreto, ha sempre individuato il servizio svolto dai tabaccai come servizio “svolto con modalità telematica”. … In ragione di ciò i tabaccai, salvo diverso esplicito chiarimento o decreto del Ministero del lavoro, continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti».
Servizio di gestione dei voucher presso gli sportelli bancari (BPS e BPER)
Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o carta d’identità elettronica).
Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 € di buoni lavoro
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente deve comunicare all’Inps:
- il proprio codice fiscale;
- la tipologia di committente/attività;
- i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
- il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione;
utilizzando i seguenti canali:
- Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
- sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
- recarsi in una sede INPS.
Questa operazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Istituto a trasferire in tempo reale all’INAIL i dati necessari.
La mancata comunicazione prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’ di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), della L. n. 183/2010 (Circ. Ministero del lavoro n. 38/2010; Circ. Inps n. 157/2010, par. 1.1).
Il prestatore riceve i voucher dal committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote, presso gli sportelli elle banche abilitate dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o carta d’identità elettronica) ed un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente all’INPS.
È possibile riscuotere i buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell’emissione
Servizio di gestione dei voucher presso gli uffici postali
Dal 27 febbraio 2012 a seguito della convenzione firmata tra l’Inps e Poste Italiane è possibile acquistare i buoni-lavoro presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.
Il committente/datore di lavoro acquista (in contanti o tramite Postamat) i voucher presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.
Per l’acquisto dei voucher (per ogni singola operazione di emissione) è previsto il versamento della commissione di 2,50 €.
È possibile acquistare in una sola operazione fino a 25 buoni lavoro e il limite giornaliero di acquisto è di 5.000 € lordi.
Dal giorno successivo all’acquisto e prima dell’inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare all’Inps:
- il proprio codice fiscale/partita IVA;
- la tipologia di committente/attività;
- i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
- il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione;
utilizzando i seguenti canali:
- Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
- sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
- recarsi in una sede INPS.
La mancata comunicazione prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’ di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), della L. n. 183/2010 (Circ. Ministero del lavoro n. 38/2010; Circ. Inps n. 157/2010, par. 1.1).
I buoni-lavoro sono riscuotibili presso tutti gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale, oltre che un documento di identità in corso di validità.
Prima di effettuare il pagamento l’operatore dell’ufficio postale controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.
Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.
La riscossione dei voucher è possibile entro 2 anni dal giorno dell’emissione.
Rimborso
(Circ. Inps n. 81/2008 e Msg Inps n. 12082/2010)
L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’Inps. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale Inps, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.
Il controvalore effettivo (determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita all’Inps a titolo di rimborso spese) dei voucher riconsegnati è pari a:
- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €;
- 19 € per il buono lavoro “multiplo” da 20 €;
- 47,5 € per il buono lavoro “multiplo” da 50 €.
L’Istituto ha precisato che il rimborso sarà consentito anche:
- per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro,
- per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
Smarrimento o furto
(Msg Inps n. 12082/2010)
Prestatore di lavoro
In caso di furto o smarrimento si procede nel seguente modo:
- Il prestatore comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
- la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione tramite l’invio di una segnalazione alla casella di posta dedicata lavoro.occasionale@inps.it, allegando la denuncia del prestatore;
- i voucher su richiesta effettuata a livello centrale vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l’importo relativo nel conto corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio;
- la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell’importo;
- la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la collezione nella procedura dei “Pagamenti vari”, e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la seguente causale: “pagamento per voucher smarriti o rubati”;
- la sede comunica alla casella di posta dedicata lavoro.occasionale@inps.it l’emissione del bonifico e l’esito della riscossione.
Committente
Si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4.
A seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il riaccredito dell’importo da parte di Poste.