Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario
Scheda sintetica
Il lavoro socialmente utile segna il passaggio da un modello essenzialmente assistenziale (welfare) ad un modello di tutela sociale (workfare) in cui il disoccupato, a fronte di un’indennità economica e un’assistenza previdenziale, fornisce una prestazione lavorativa “fuori mercato” in attività utili alla collettività.
La Legge 24 luglio 1981, n. 390 (di conversione del D.L. n. 244/1981) prevedeva l’impiego temporaneo per i disoccupati, residenti nelle aree meridionali e titolari di un trattamento di integrazione salariale, in opere e servizi di pubblica utilità, stabilendo anche che ai lavoratori «è dovuta a carico delle amministrazioni pubbliche interessate una somma pari alla differenza tra somma corrisposta dall’Inps a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell’amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni».
In seguito la Legge 27 febbraio 1984, n 18 (abrogata) ha esteso, per i lavoratori che fruivano del trattamento di cassa integrazione straordinaria l’utilizzo del l.s.u. su tutto il territorio nazionale mentre il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla Legge n. 451/1994 (art. 14 – abrogato) aveva allargato la possibilità di utilizzazione anche agli iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento.
Successivamente si ha una completa ridefinizione dell’istituto, prima con il D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 che qualificava il lavoro socialmente utile come «strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo» e poi con il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 che aveva previsto la continuazione dell’esperienza di l.s.u. unicamente per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 avessero conseguito 12 mesi di attività e aveva ridimensionato la sfera di operatività.
Infine il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha abrogato nella sua interezza il D.Lgs. n. 468/1997 (art. 34) e con l’art. 26 ha previsto che, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche e secondo criteri e modalità definiti, i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza.
Continuano ad applicarsi gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 468/1997 ai soli progetti di attività e ai lavori socialmente utili già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, cioè per quei progetti il cui atto di approvazione di utilizzo di lavoratori socialmente utili abbia una data antecedente al 24/9/2015.
Fonti normative
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 26
Disciplina
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 1)
Le attività a fini di pubblica utilità devono essere svolte a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, nel territorio del comune dove i lavoratori s.u. siano residenti.
Il lavoro socialmente utile (LSU) rientra nei c.d. “ammortizzatori sociali” (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento.
Soggetti utilizzatori
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 1)
L’attività di pubblica utilità deve essere svolta a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza.
Al fine di promuovere le attività di pubblica utilità, le regioni e le province autonome stipulano, con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall’ANPAL.
Per amministrazioni pubbliche si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». (D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2)
Le amministrazioni pubbliche devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, c. 3; Circ. Dip. Funzione pubblica n. 3/2006, par. 5.1)
Soggetti utilizzabili
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 1, 3 e 5)
L’utilizzo del lavoro socialmente utile è consentito ai:
- lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (titolari di trattamenti di integrazione salariale) e lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, per permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite. Se il lavoratore non aderisce alla prima richiesta di partecipazione ad attività socialmente utile, in assenza di giustificato motivo, subisce la decurtazione di una mensilità, mentre un secondo rifiuto comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (D.Lgs. n. 150/2015, art. 21, c. 7, lett. c);
- lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato.
L’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale, che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887/2008, n. 2605/2013, n. 22287/2014, n. 6155/2018, n. 5896/2020).
«La circostanza che ai soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili vengano estesi fondamentali istituti contrattuali propri del rapporto di lavoro non è idoneo a trasformare il particolare regime giuridico che disciplina tale speciale categoria di “lavoratori”» (T.A.R. Toscana, Firenze, n. 373/2002).
Orario di lavoro
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 4 e 5)
L’orario di lavoro per i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili è il seguente:
- per i percettori di trattamenti di sostegno al reddito l’orario è proporzionato al rapporto tra il trattamento stesso e la retribuzione iniziale, calcolata al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento;
- per i lavoratori disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, il tetto massimo è di 20 ore settimanali.
Riposo compensativo
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 9)
Le attività di lavoro socialmente utile sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno.
Ferie
Il periodo feriale è un diritto sancito dalla Costituzione (art. 36) e anche ai lavoratori socialmente utili si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro valide per tutti i settori di attività pubblici e privati.
Assenze per motivi personali
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 10)
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
Assenze protratte nel tempo
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 10)
Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore.
Permessi ex art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(D.Lgs. n. 151/2001, art. 65, c. 5)
Anche i lavoratori socialmente utili possono fruire di permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, per 3 giorni al mese – frazionabili – continuando a beneficiare dell’assegno.
Malattia
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 29, c. 10)
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno.
I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio di appartenenza e il certificato medico deve essere consegnato, o inviato a mezzo raccomandata, esclusivamente all’ente utilizzatore, e non inviato telematicamente dal medico curante poiché il lavoratore socialmente utile non è un lavoratore dipendente.
Ai lavoratori socialmente utili non spetta l’indennità di malattia.
Maternità/Paternità
Astensione obbligatoria per maternità
(D.Lgs. n. 151/2001, artt. 16, 17 e 65)
È vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Nell’ipotesi in cui il parto avvenga oltre tale data, il divieto copre il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui ai primi due punti superi il limite complessivo di cinque mesi.
Allorché le lavoratrici siano impegnate in occupazioni gravose e pregiudizievoli per lo stato di gravidanza, il divieto è anticipato a tre mesi.
Indennità di maternità
(Circ. Ministero del lavoro n. 138/1998)
Durante il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete un’indennità pari all’80% dell’assegno.
L’indennità deve essere corrisposta anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare la prestazione lavorativa in progetti di lavori socialmente utili a causa della maternità, qualora le stesse, avendo espresso la loro adesione e potendo essere assegnate ad un progetto secondo la graduatoria desumibile dai criteri adottati, al momento dell’avvio delle attività, si trovino nel periodo di astensione obbligatoria. Le medesime avranno altresì diritto all’inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione obbligatoria.
Congedo
(D.Lgs. n. 151/2001, art. 65, c. 1)
Le lavoratrici e i lavoratori impiegati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
Riposi giornalieri
(D.Lgs. n. 151/2001, art. 65, c. 4)
Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi giornalieri per maternità o paternità.
Malattia professionale o infortunio
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 9 e 10)
I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità idonee coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
Sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. a)
Le disposizione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano anche ai lavoratori socialmente utili.
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. n. 81/2008 fa discendere particolari obblighi non sono computati i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 4, c. 1, lett. h)
Assegno per attività socialmente utile
(D.Lgs. n. 150/2015, art. 26, c. 5-7)
I lavoratori disoccupati – con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato e impegnati in lavori socialmente utili – hanno diritto, per un impegno settimanale di massimo 20 ore, di un importo mensile pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’INPS a cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
L’assegno viene corrisposto anche nelle giornate di assenza per:
- malattia, purché documentate;
- infortunio o malattia professionale non coperte dall’indennità erogata dall’Inail;
- assistenza ai familiari conviventi portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- partecipazione ad assemblee sindacali alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
L’assegno per i lavori socialmente utili non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.
In caso di avvio alle attività socialmente utili, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento riservato ai disoccupati con più di 60 anni.
È invece cumulabile con gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
Dal 1° gennaio 2015 l’importo mensile dell’assegno sociale è pari a euro 448,52 (Circ. Inps n. 1/2015)
Il diritto all’assegno non può venire meno «per il solo fatto di espletare, in ore diverse della giornata, altra attività lavorativa retribuita. Il sussidio infatti, diversamente dalla indennità di mobilità, è pur sempre il corrispettivo di una attività lavorativa … dal momento che, in questo caso, l’interessato non cessa di prestare il lavoro socialmente utile, dedicandosi all’altro in orari e modalità con esso compatibili». (Cass. n. 9344/2007)
I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili – in conformità a specifiche disposizioni normative – sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (D.Lgs. n. 917/1986, art. 50, lett, l).
Assegni familiari
(Circ. Inps n. 82/1996)
Ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili spetta, per i periodi di concessione del sussidio, l’eventuale assegno per il nucleo familiare.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di L.S.U.
- Deve escludersi che, ove le prestazioni siano rese dal lavoratore socialmente utile in difformità da quelle previste dal programma originario e comunque in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, possa trovare applicazione, a parte il diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., già riconosciuto al lavoratore, la tutela della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Cass., 21 ottobre 2014, n. 22287 in Lav. e prev. oggi, 2014, 9/10)
- Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l’occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l’attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell’apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale. Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola quest’ultimo e deve escludersi la responsabilità contrattuale dell’ente comunale ex art. 2087 c.c. (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2605 in Lav. e prev. oggi, 2013, 1/2)
- Il D.Lgs. n. 468/1997, nel ricomprendere nell’ambito dei lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, non reca una elencazione tassativa di attività, e nemmeno le previsioni della contrattazione collettiva che destinano risorse al sostegno delle iniziative volte al miglioramento della produttività, efficienza ed efficacia dei servizi hanno diretta incidenza sulla ricomprensione di analoghe iniziative tra le attività inerenti i citati lavori socialmente utili. (Cass., 11 giugno 2013, n. 14636)
- In tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto e orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato. (Cass., 5 luglio 2012, n. 11248, in D&L, 2012, 764 con nota di TOMBA C., Lavoratori socialmente utili: sì alla retribuzione, no alla subordinazione)
- In tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulare il relativo assegno con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, sicché, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 8, l’assegno non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se questo è iniziato (come nella specie) prima dell’avvio del progetto Lsu. Ciò risponde alla intentio legis di configurare l’inserimento nei progetti Lsu come finalizzato alla creazione di occupazione, ratio espressamente indicata per i progetti di attività di utilità collettiva, assimilabili ai progetti Lsu e riservati dall’art. 23 della legge n. 67 del 1988 ai giovani “privi di occupazione”. (Cass., 7 giugno 2012, n. 9205, in Orient. giur. lav., 2012, 458)
- In tema di retribuzione dei lavoratori socialmente utili, le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali la tredicesima mensilità, le ferie retribuite ed il T.F.R., non sono riconosciute in relazione all’importo integrativo corrisposto dall’ente pubblico utilizzatore rispetto all’attività coperta dal trattamento previdenziale previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997, atteso che il T.F.R., previsto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 464 del 1972, è determinato sulla sola quota dell’integrazione e la tredicesima mensilità, contenuta nel trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall’articolo unico della legge n. 427 del 1980 (sia nel testo originario che in quello modificato dall’art. 1 della legge n. 299 del 1994) è computata nella retribuzione costituente la base di calcolo degli importi dell’integrazione salariale, mentre le ferie e le festività sono direttamente coperte dallo stesso trattamento di cassa integrazione, che viene erogato per dodici mensilità, e quindi anche per il periodo nel quale non si presta attività lavorativa, dovendosi ritenere la ragionevolezza della differenziata tutela rispetto al rapporto di lavoro subordinato, con conseguente infondatezza dei dubbi di costituzionalità, in quanto il complessivo assetto così delineato risponde ad un equilibrato contemperamento tra l’esigenza dei lavoratori di continuare a percepire l’indennità di cassa integrazione di lunga durata, conservando l’iscrizione nelle liste di collocamento speciale, con quella di assolvere alla richiesta di lavorare presso soggetti pubblici a progetti di utilità generale. (Cass. 15 giugno 2010, n. 14334, in Giur. It., con nota di PERSIANI M., Esistenza nei fatti di un rapporto di lavoro subordinato e necessaria applicazione della tutela dell’uomo che lavora)
- Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il D.Lgs. n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull’indennità di mobilità, fatto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 608 del 1996, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 9, L. n. 223/1991), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997). (Cass. 19 aprile 2007, n. 9344, in: Argomenti dir. lav., 2008, 1, 284 con nota di VASCELLO N., La Cassazione sulla cumulabilità tra sussidio per lavori socialmente utili e reddito da attività lavorativa part-time nella disciplina anteriore al D.Lgs. n. 468 del 1997; Foro it. con nota di GENTILE S.L., In tema di lavori socialmente utili; Lav. giur., 2007, 1254 e Dir. prat. lav., 2008, 489)
- I rapporti tra P.A. e lavoratori socialmente utili non possono essere qualificati come rapporti di pubblico impiego: il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali, rientrando nel quadro dei c.d. “ammortizzatori sociali” (messa in mobilità dei lavoratori in esubero; collocamento in cassa integrazione; trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, così da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale ed assistenziale (Cass., S.U., 3 gennaio 2007, n. 3).
- In tema di quantificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili, cui è estranea “ex lege” la disciplina dell’impiego subordinato, la quantificazione dell’importo integrativo va operata unicamente secondo il disposto dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 468 del 1997, sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell’individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale). (Cass., 3 marzo 2020, n. 5896 e 7 novembre 2018, n. 28481 in Corte Suprema di Cassazione, Mass. Civ., 2/2020 e 2/2018)..
- In tema di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, per le prestazioni che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., applicabile ne confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato. (Cass., 30 giugno 2016, n. 13472 in Corte Suprema di Cassazione, Mass. Civ., 1/2016).
- La contribuzione figurativa a carico dell’Inps sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità,come discende dall’interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d’impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale. (Cass., 27 febbraio 2019, n. 5744 in Corte Suprema di Cassazione, Mass. Civ., 2/2019).
- La contribuzione figurativa accreditata ai lavoratori socialmente utili è valorizzabile, a far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell’accesso al trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 510 del 1996, conv. dalla L. n. 608 del 1996. (Cass., 20 novembre 2018, n. 29942 in Corte Suprema di Cassazione, Mass. Civ., 2/2018).