Scheda sintetica
Il lavoro autonomo è disciplinato nel titolo III, capo I del libro V del codice civile. In tale sede tuttavia non ne viene fornita una definizione specifica, ragione per cui ancora oggi si prende a riferimento la nozione del contratto d’opera (che viene considerato il principale contratto di lavoro autonomo), contenuta nell’articolo 2222, ai sensi del quale il contratto è stipulato “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. In questo caso, il legislatore ha stabilito che si applicano le norme contenute nel Capo I (artt. 2222 e ss), salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.
E’ opportuno precisare, infatti, che le disposizioni contenute all’articolo 2222 e seguenti del codice civile intervengono a disciplinare le multiformi tipologie di lavori riconducibili all’area dell’autonomia solo nelle ipotesi in cui non sia prevista una disciplina specifica.
Originariamente non era stata prevista alcuna particolare tutela in favore dei lavoratori autonomi, diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati. L’evolversi del mercato del lavoro, anche in seguito alla crisi economica degli ultimi anni, ha fatto sì però che l’assenza di garanzie sia sul piano del rapporto di lavoro che sul piano previdenziale pregiudicasse in modo non tollerabile la posizione di questa categoria di lavoratori.
Per ovviare a questo problema, il legislatore è intervenuto con la legge 22 maggio 2017, n. 81, definita il “Jobs Act del lavoro autonomo” ; tale provvedimento riconosce un ventaglio di diritti -in realtà piuttosto limitato- riguardanti il rapporto contrattuale, la tutale della paternità e della maternità, nonché le prestazioni previdenziali e sociali.
Fonti Normative
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
A chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
Elementi distintivi rispetto al contratto di lavoro subordinato e parasubordinato
Per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, di regola si fa ricorso a un indice principale, ovvero la soggezione del lavoratore al potere direttivo del committente. Tuttavia, laddove nel caso concreto tale situazione di soggezione non emerga chiaramente, è possibile ricorrere a indici cosiddetti suppletivi, quali l’inserimento nell’impresa del committente, la continuità della prestazione, la l’assenza di rischio di impresa, il rispetto dell’orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e a scadenze prestabilite (si veda in proposito la voce Indici della subordinazione).
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale affermando che, in realtà, l’elemento qualificante la cd. subordinazione in senso stretto -non riscontrabile in altre tipologie di rapporto per quanto similari – è il fatto che la prestazione lavorativa si svolge all’interno di un’organizzazione produttiva di un altro soggetto che è anche l’unico legittimato ad appropriarsi del prodotto di tale attività.
Si può dire, per semplificare, che in tutti i casi in cui non è configurabile la subordinazione, il rapporto di lavoro è autonomo, purché la prestazione sia caratterizzata da attività prevalentemente personale.
Al contrario, il carattere prevalentemente personale dell’attività richiesta al prestatore di lavoro autonomo serve a distinguere quest’ultimo dalla figura dell’imprenditore. L’assunzione della qualifica di imprenditore è, infatti, meramente eventuale da parte del lavoratore autonomo, tanto più che la nuova disciplina prevista dalla legge n. 81/2017 appositamente per regolamentare il lavoro autonomo (vedi infra) non si applica proprio agli imprenditori (anche se piccoli).
La parasubordinazione, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
A livello normativo tale figura era stata definitivamente riconosciuta nell’art. 409 num. 3 del cod. proc. civ., ove è stabilito che il rito lavoristico si applica anche ai rapporti -formalmente riconducibili nell’area del lavoro autonomo – connotati dallo svolgimento di una “prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale.”
Lo scopo di tale previsione è quella di estendere almeno parte delle tutele tipiche del lavoro subordinato anche a quelle particolari forme di lavoro autonomo connotate da una situazione di debolezza economico-sociale.
Sempre per questo motivo vennero poi riconosciute al lavoratore parasubordinato anche alcune forme di tutela previdenziale obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti), nonché la tutela obbligatoria contro gli infortuni.
Tuttavia, col tempo, si manifestò la tendenza a utilizzare le collaborazioni parasubordinate -cui comunque si applicava una disciplina meno garantista rispetto a quella prevista per il lavoro subordinato – in un’ottica puramente elusiva. Pertanto il legislatore del 2003 (D.Lgs. n. 276/2003) sancì che, salvo limitate eccezioni, non fosse più possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza che fossero contestualmente stipulati “uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal lavoratore” , pena la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Allo stesso tempo, ai lavoratori a progetto venne attribuita una limitata serie di garanzie in relazione ai contenuti minimi del progetto, al compenso del prestatore e alle tutele previste in caso di gravidanza, malattia e infortunio (artt. 62, 63 e 66).
Il Jobs Act però intervenne nuovamente sulla tematica: il D.Lgs. n. 81/2015, infatti, pur lasciando in vita le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c. (cui il d. lgs 276/2003 non aveva riconosciuto particolari forme di tutela), abolì completamente il lavoro a progetto, eliminando le già ridotte garanzie che erano state riconosciute a questa categoria di lavoratori.
Oltre a ciò, tra le norme abrogate dal d.lgs. 81/2015 vi era anche l’art. 69 bis del d.lgs. 276/2003; tale norma – introdotta nel 2012 dalla legge Fornero, al fine di arginare il fenomeno delle c.d. false partite iva – prevedeva una presunzione in forza della quale, in presenza di determinate condizioni, la prestazione resa da un soggetto titolare di partita iva si considerava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L’art. 2 D.Lgs. 81/2015, invece, stabilì che, salvo alcune eccezioni, alle collaborazioni coordinate e continuative in cui fossero organizzate dal committente le modalità di esecuzione della prestazione si applicasse la disciplina del lavoro subordinato, in modo tale da ricondurre all’area della subordinazione i casi in cui, in realtà, il lavoratore era stabilmente presente negli uffici del committente e in cui vi era una costante ingerenza di quest’ultimo nell’attività lavorativa (anche senza la presenza di direttive vere e proprie).
Sul punto la legge n. 81/2017 ha chiarito taluni aspetti. In particolare, è stato affermato esplicitamente come tra i lavoratori autonomi siano ricompresi anche i collaboratori coordinati e continuativi, di cui per la prima volta si fornisce una definizione. Una collaborazione può definirsi coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa (art. 409 n. 3 c.p.c.).
Come si vede, questa definizione è coerente con quanto già era stato disposto dall’art. 2 D.Lgs. n. 81/2015. In sintesi, si può affermare che l’elemento che permette di distinguere le due tipologie di collaboratori è proprio l’individuazione del titolare dell’organizzazione della prestazione lavorativa: se tale soggetto è il lavoratore autonomo stesso si sarà in presenza di un rapporto di lavoro autonomo, se invece l’organizzazione è esercitata dal committente si tratterà di lavoro subordinato.
Perciò si può affermare che tutte le collaborazioni in cui l’organizzazione dell’attività lavorativa sia riservata al lavoratore non potranno essere ricondotte al lavoro subordinato e neppure potranno più fruire di quelle garanzie che in passato la legge prevedeva a favore dei lavoratori a progetto, potendo invece solo godere delle limitate tutele previste dalla L. n. 81/2017 per i lavoratori autonomi.
Si veda per approfondimenti sui temi previdenziali la voce Lavoro autonomo – Aspetti previdenziali
Oggetto del contratto
Il contratto potrà avere ad oggetto qualunque attività (opera o servizio) di carattere manuale ovvero tecnica, che abbia l’attitudine a generare un risultato di natura economica, con la precisazione che l’opera si distingue dal servizio in quanto in quest’ultimo caso non interviene la trasformazione della materia.
Profili sostanziali – Il cd. Jobs Act degli autonomi (L. n. 81/2017)
Ambito di applicazione
Come anticipato, la legge n. 81/2017 ha previsto una serie di limitati diritti in favore dei lavoratori autonomi, escludendo tuttavia dal campo di applicazione gli imprenditori, anche se piccoli. Tra i lavoratori autonomi cui si applica tale disciplina, inoltre, devono essere ricompresi anche i collaboratori coordinati e continuativi non etero-organizzati di cui si è già detto.
Rapporto tra committente e lavoratore autonomo
La riforma, al fine di prevenire episodi di prevaricazione da parte dei committenti, definisce abusive alcune clausole contrattuali e alcune condotte.
Più precisamente è abusiva (e dunque priva di effetto) la clausola:
- con cui il committente si riservi di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- con cui il committente si riservi la facoltà di recedere senza congruo preavviso da un contratto che abbia ad oggetto una prestazione continuativa;
- che preveda termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Contestualmente, viene esplicitato che il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta è anch’esso abusivo.
In tutti questi casi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni -anche promuovendo un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati – e trova applicazione la disciplina in materia di abuso di dipendenza economica. In forza di quest’ultimo rinvio, in particolare, ogni patto attraverso il quale si verifica un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi deve ritenersi nullo.
Oltre a ciò, si devono applicare in quanto compatibili anche le norme in materia di lotta contro il ritardo nei pagamenti contenute nel D.Lgs. 231/2002; ad oggi, dunque, le disposizioni inerenti gli interessi di mora si applicheranno anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o amministrazioni pubbliche, nonché tra gli stessi lavoratori autonomi.
Una tutela specifica è stata prevista anche in relazione ai rapporti tra lavoratore autonomo e committente in merito alle invenzioni del lavoratore. Infatti, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e dunque appositamente retribuita, i diritti relativi all’utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni realizzate in esecuzione del rapporto di lavoro autonomo spettano direttamente al prestatore.
Disposizioni fiscali
L’art. 8 della L. 81/2017 ha sancito il superamento del limite di deducibilità forfettaria delle spese inerenti a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che esse possano essere dedotte senza alcuna limitazione purché sostenute nell’esercizio di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Inoltre, diversamente da quanto avveniva in passato – quando operava il limite del 50% -, per i lavoratori autonomi sono integralmente deducibili, entro un tetto annuo di 10.000 euro, le spese sostenute per l’iscrizione a master o corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi (comprese quelle di viaggio e di soggiorno). Sono integralmente deducibili anche le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità ma, in quest’ultimo caso, opera il limite di 5.000 euro annui. Infine, sono totalmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Si veda per approfondimenti la voce redditi da lavoro autonomo
Appalti
Le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, in qualità di stazioni appaltanti, sono tenute a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza e di ricerca.
A tal fine, le stesse amministrazioni pubbliche devono favorire il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, nonché la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Gravidanza, malattia e infortunio
Una tutela specifica è stata prevista in caso di gravidanza, malattia e infortunio.
In primo luogo, è stato disposto che tali eventi, quando interessino un lavoratore autonomo che presti la sua attività in via continuativa per il committente, non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro. Al contrario, in caso di esplicita richiesta del lavoratore, l’esecuzione del rapporto viene sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto comunque salvo il venir meno dell’interesse da parte del committente.
Nel caso di maternità, la lavoratrice autonoma può essere sostituita tramite altri lavoratori autonomi, purché godano della sua fiducia e siano in possesso dei requisiti professionali richiesti. In questi casi, è sempre possibile prevedere forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Aspetti fiscali
Per gli aspetti fiscali si veda la voce Redditi di lavoro autonomo
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di lavoro autonomo
In genere
- L’amministratore unico può agire in giudizio nei confronti della società quando non gli viene corrisposto il corrispettivo per la propria attività e l’onere di provare l’inesistenza della delibera assembleare sulla quale si fonda il diritto al compenso spetta alla società e non all’amministratore, poiché l’inesistenza della delibera non è fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio ma è fatto impeditivo dello stesso, da eccepirsi e quindi da provarsi dal soggetto (la società) che ne sostiene l’inesistenza. (Cass. 9/11/2010 n. 22738, Pres. Miani Canevari Est. Di Cerbo, in D&L 2010, 1140)
- La sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione all’attività aziendale sono individuabili, la prima nella perdurante cadenza della presenza del lavoratore mentre la seconda va verificata in base all’incidenza dell’apporto del lavoratore sulla normale attività, ma tenendo conto dell’eventuale diverso e concorrente impegno lavorativo del soggetto. Per i soggetti pensionati, pacificamente escluso un diverso impegno lavorativo assicurato, deve necessariamente concludersi per la prevalenza di quello lavorativo autonomo, a prescindere dalla sua stessa entità. (Trib. Forlì 19/5/2010, Giud. Angelini Chesi, in Lav. Nella giur. 2011, con commento di Domenico Mesiti, 309)
- E’ costituzionalmente illegittimo, per l’intrinseca contraddittorietà con la ratio stessa della norma, l’intero art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. [L’illegittimità costituzionale è dichiarata sia nella parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista (profilo oggetto della censura del remittente) sia nella parte in cui essa consente agli accordi sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire termini diversi per la cessazione degli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, nel testo in vigore sia prima che dopo la modifica apportata dall’art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). (Corte Cost. 1/12/2008 n. 399, Pres. Flick Red. Mazzella, in Dir. e prat. lav. 2009, 173, e in in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Pietro Ichino, “Collaborazioni autonome continuative: quando il divieto va contro il proprio scopo e quando no”, 304)
- Le prestazioni rese da un avvocato su incarico di un patronato possono consistere sia nella consulenza resa agli iscritti e nel compimento di attività amministrativa per il conseguimento e la liquidazione di prestazioni previdenziali, sia in attività conciliativa e transattiva ovvero propriamente giudiziale a tutela degli iscritti: mentre nel primo tipo di prestazioni è configurabile un rapporto di parasubordinazione tra il legale e il patronato, con riferimento all’attività conciliativa o transattiva e a quella propriamente giudiziale (per le quali la legge richiede un esplicito mandato del lavoratore o, rispettivamente, una procura ad litem) si presume che l’incarico sia stato dato dal cliente, salvo che sia provato specificatamente dall’avvocato il conferimento dell’incarico da parte del patronato. (Rigetta, App. Roma, 3 settembre 2003). (Cass. 17/1/2008 n. 848, Pres. De Luca Est. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2008, 1880)
- Il contratto di lavoro autonomo occasional, stipulato per un periodo superiore a 30 giorni è illegittimo e il rapporto di lavoro deve essere automaticamente convertito in rapporto di lavoro subordinato (stante la mancanza di qualsiasi progetto) e a tempo indeterminato (stante l’assenza di qualsiasi giustificazione in merito all’apposizione del termine). (Trib. Milano 21/12/2007, ord., Est. Tanara, in D&L 2008, con nota di Barbara Fezzi, “La prestazione occasionale. Requisiti e patologie”, 543)
- Non sonofondate le questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. “Bersani”) nel testo originario e in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia per l’asserita lesione delle competenze regionali. La norma prevede molteplici liberalizzazioni nel settore delle libere professioni, in particolare con riguardo alla pubblicizzazione dell’offerta, alla possibilità di rendere in forma associata prestazioni differenziate, alla previa pattuizione di compensi, all’abolizione delle tariffe minime. Si verte infatti in materie rientranti in ambiti di competenza esclusivamente statale (tutela della concorrenza e ordinamento civile) ove l’intervento del legislatore deriva da precise sollecitazioni ricevute in diverse sedi comunitarie. (Corte Cost. 12/12/2007 n. 443, Pres. Bile Red. Silvestri, in Dir. e prat. lav. 2008, 369)
- In applicazione dell’art. 29, primo comma, della L. n. 160 del 1975, come sostituito dall’art. 1, comma 203 della L. n. 662 del 1996, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, nella gestione artigiani e nella gestione commercianti, è onere dell’Inps individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. (Cass. 5/10/2007 n. 20886, Pres. Mattone Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2008, 315)
- L’obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consista nel fornire consigli relativi alla gestione dell’impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell’imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento, con il derivanete effetto che tale risultato non può costituire una giusta causa di recesso da parte del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione logica e adeguata, aveva ritenuto che i suddetti obiettivi di impresa, testualmente elencati nel contratto, non determinavano specifiche prestazioni del consulente ma fornivano mere direttive a cui il consulente si era attenuto nel breve periodo di durata della sua attività, durante il quale aveva discrezionalmente e diligentemente selezionato ed eseguito le attività più urgenti, in tal modo adempiendo ai suoi obblighi, donde la corretta valutazione di ingiustificatezza del recesso operato dalle committenti. (Cass. 15/12/2006 n. 26895, Pres. Mattone Rel. Roselli, in Lav. nella giur. 2007, 620)
- Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione della azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, dovendosi escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato; e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata. (Cass. 28/7/2005 n. 15781, Pres. Carbone Rel. Elefante, in Dir. e prat. lav. 2006, 404)
- Al contratto d’opera, in caso di acquisto di azienda, non si applica il principio di cui all’art. 2558 c.c., essendo tale contratto rientrante tra quelli conclusi intuitus personae. (Trib. Roma 17/3/2004, Est. Casari, in Lav. nella giur. 2004, 709)
- Il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione, richiede la forma scritta ad substantiam (come ogni altro contratto stipulato con la stessa, anche qualora agisca iure privatorum) a pena di nullità. E’ irrilevante l’esistenza di una delibera con cui l’organo collegiale dell’ente pubblico (nella specie, il consiglio comunale) abbia conferito un incarico ad un professionista (nella specie, incarico di progettazione esecutiva dei lavori relativi alla rete elettrica comunale) ove ad essa non segua la formale stipulazione del negozio tra il professionista e il rappresentante esterno dell’ente; tale delibera, infatti, non costituisce una proposta contrattuale, ma un mero atto interno e preparatorio del contratto; la valida formazione del rapporto non è comunque surrogabile per facta concludentia quali l’esecuzione dell’incarico e la ricezione e utilizzazione dell’opera da parte dell’ente che possono al più, ricorrendone i presupposti, fondare pretese ex art. 2041 c.c. (Cass. 18/7/2002, n. 10440, Pres. Pontorieri, Est. Settimi, in Foro it. 2003 parte prima, 822)
- Ove l’atto costitutivo non disponga diversamente, ai sensi degli artt. 2364, 1° comma, n. 3, e 2389, 1° comma, c.c., spetta all’assemblea stabilire il compenso del membro del consiglio d’amministrazione, mentre – presunto per tali cariche il carattere oneroso della prestazione in conformità alla previsione dell’art. 1709 c.c. in tema di mandato – va riconosciuto al Cda il potere di deliberare la corresponsione dell’ulteriore compenso per coloro, fra i propri membri, che siano investiti di particolari deleghe ovvero del Presidente del consiglio; la rinuncia da parte del consigliere investito di specifiche deleghe alla relativa remunerazione non comporta la rinuncia ai compensi spettanti in qualità di consigliere. In mancanza di specifica deliberazione da parte dell’organo competente, il compenso è stabilito dal giudice che determina l’entità ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c.; il compenso spettante al Presidente del Cda può essere parametrato – ove si sia dimostrata l’assiduità operativa in tutti i settori aziendali – alla retribuzione del dirigente d’azienda. (Trib. Firenze 18/3/2002, Est. Bazzoffi, in D&L 2002, 667)
- Nel contratto d’opera professionale allorchè le parti abbiano regolato l’esercizio del potere di recesso nel collegamento con la fissata scadenza del termine di durata, deve ritenersi che l’apposizione del termine valga ad introdurre una deroga convenzionale al regime di libera recedibilità a favore della stabilità del rapporto e che pertanto, per il relativo periodo, al beneficiario della prestazione professionale non sia consentito recedere ai sensi dell’art. 2237 c.c.. Nel contratto d’opera professionale il recesso intimato prima della scadenza del termine costituisce inadempimento contrattuale risarcibile alla stregua dei criteri fissati all’art. 1223 c.c. con liquidazione dei danni per la perdita subita ed il mancato guadagno. (Corte d’Appello Milano 23/10/2001, Est. Accardo, in D&L 2002, 193, con nota di Lisa Giometti, “Apposizione del termine e regime di stabilità convenzionale nel rapporto d’opera professionale: risarcimento del danno da recesso anticipato”)
- Nel caso di risoluzione anticipata di contratto di lavoro autonomo a durata minima garantita, deve ravvisarsi il pregiudizio grave e irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c. sotto il profilo della compromissione della possibilità di condurre un’esistenza conforme ai parametri tutelati dall’art. 36 Cost. (Trib. Milano 19 novembre 1999 (ord.), est. Martello, in D&L 2000, 475)
- La risoluzione anticipata da un rapporto di lavoro autonomo a termine, non supportata da idonea e specifica motivazione, comporta il diritto del lavoratore a essere tenuto indenne dalle conseguenze negative dell’anticipata risoluzione, quale, in primo luogo, il mancato guadagno fino alla scadenza predeterminata (Trib. Milano 19 novembre 1999 (ord.), est. Martello, in D&L 2000, 475)
- In caso di anticipata risoluzione di un contratto di lavoro autonomo non assistita da giusta causa, il committente è tenuto a risarcire al collaboratore il danno, da quantificarsi nei compensi che lo stesso avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto (Pret. Milano 25/3/99, est. Canosa, in D&L 1999, 691)