Lavoro ripartito – Job sharing

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

Scheda sintetica

Il decreto legislativo n. 81/2015 – uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (Legge delega n. 183 del 2014 –, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato le norme in materia di lavoro ripartito; questa particolare tipologia di rapporto lavorativo, introdotta nel nostro ordinamento dalla c.d. riforma Biagi, dunque, a oggi non è più contemplata dal nostro ordinamento. Nella presente scheda si propone una sintetica ricostruzione della disciplina antecedente la riforma del 2015.

Il contratto di lavoro ripartito (detto anche job sharing) è il contratto con cui due lavoratori si obbligano in solido a fornire la stessa prestazione lavorativa.

Salva diversa intesa tra le parti o differente previsione dei contratti collettivi, i lavoratori possono discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituirsi tra loro, come pure modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro.
Invece, le sostituzioni da parte di terzi soggetti è subordinata al consenso del datore di lavoro.

I lavoratori che stipulano un contratto di lavoro ripartito sono tutti coobbligati alla prestazione lavorativa.
Questo sembra voler dire che un legittimo impedimento che riguardi uno di questi lavoratori è indifferente per il datore di lavoro, che potrà pretendere la prestazione dall’altro lavoratore che ha stipulato il contratto.
Per esempio, in caso di malattia di uno dei coobbligati, il datore di lavoro può pretendere l’adempimento da parte dell’altro, sempre che – ovviamente – non sia malato a sua volta.

Se poi l’impedimento riguarda tutti i coobbligati, è prevista la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
In ogni caso, la sorte dei lavoratori coobbligati è davvero comune, giacché il contratto – salve diverse intese tra le parti – è destinato a risolversi nel caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori.
In questo caso, il datore di lavoro può sempre chiedere al lavoratore superstite di rendersi disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente: in questo caso, il rapporto si trasforma in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto e, ai fini del periodo di prova, deve contenere alcuni elementi, quali:

  • la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei coobbligati (ferma restando la possibilità che gli stessi hanno di modificare discrezionalmente questa originaria previsione);
  • il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascuno dei lavoratori.


Sui lavoratori che stipulano un contratto di lavoro ripartito incombe l’obbligo di informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in ordine all’orario di lavoro di ciascuno di loro, e ciò al fine di consentire al datore di lavoro la possibilità di certificare le eventuali assenze.
Il significato di quest’obbligo è sostanzialmente oscuro, dal momento che – come si è visto – almeno di regola i lavoratori che hanno stipulato il contratto possono in qualsiasi momento modificare la ripartizione dell’orario e, in ogni caso, sono tutti coobbligati alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che l’assenza dal lavoro di chi era programmato in turno non esonera dalla responsabilità il suo coobbligato.

La disciplina del rapporto di lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva; in mancanza, si applica la normativa generale del rapporto di lavoro subordinato, in quanto compatibile.
In ogni caso, il lavoratore ripartito deve ricevere un trattamento economico e normativo (che comunque andrà riproporzionato) non inferiore a quello che spetta al lavoratore di pari livello che svolga le medesime mansioni.

Inoltre, i lavoratori in questione fruiscono anche del diritto di assemblea ex art. 20 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con un trattamento economico ripartito tra i coobbligati in proporzione alla prestazione di lavoro effettivamente svolta, e del diritto di partecipare al referendum aziendale ex art. 21 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), peraltro potendo in questo caso esprimere un solo voto.

Quanto alle prestazioni previdenziali (tra cui l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti, l’indennità di malattia e le relative contribuzioni), i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono equiparati ai lavoratori a tempo parziale.

Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà effettuato mese per mese, con conguaglio di fine anno.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

 

 

Cosa fare – A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro