Servizio civile volontario

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Questa voce è stata curata da Adele Caridi e Simone Lauria

Scheda sintetica

Con la L. n. 64/2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario, la cui disciplina è stata successivamente integrata dal D.Lgs. n. 77/2002 (come modificato dal D.L. n. 7/2005), che ha provveduto a regolarne l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento, quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

Rispetto alle precedente normativa, nell’ambito della quale il Servizio Civile era sostanzialmente una alternativa al servizio militare obbligatorio, dal 1° gennaio 2005 esso si svolge su base esclusivamente volontaria.
Come si può leggere sul Portale del Servizio Civile Nazionale, “il Servizio Civile offre a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace”.

Esso “rappresenta quindi una forte esperienza educativa e formativa ed è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica”.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero.

Fonti normative

  • Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”
  • Decreto Legge 7/2005
  • Messaggi INPS nn. 25493/2007, 4166/2008, 7424/2008

 

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a svolgere il servizio civile i cittadini italiani, uomini e donne, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, che, alla data di presentazione dell’apposita domanda:

  • abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
  • siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego per cui si intende concorrere;
  • non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena, anche di entità inferiore, per delitti contro la persona o concernenti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata (art. 3 del D.Lgs. n. 77/2002, come modificato dal D.L. n. 7/2005).

 

Finalità e progetti del servizio civile nazionale volontario

Il servizio civile volontario è finalizzato a concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, nonché a contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all’estero (art. 1 L. n. 64/2001).

Il servizio civile può, infatti, essere svolto anche all’estero presso le sedi ove sono realizzati progetti nell’ambito di iniziative assunte dall’Unione Europea, o presso strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione Europea o da organismi internazionali.

Le prestazioni richieste dai progetti di servizio civile possono, ad esempio, consistere in: attività di assistenza ad anziani, minori, immigrati, disabili e malati; attività di cura, riabilitazione e reinserimento sociale; attività di protezione civile, difesa ecologica e salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.

Tutti i progetti sono, altresì, predisposti al fine di garantire la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Durata

Il servizio civile ha durata complessiva di 12 mesi.

Tale durata può, tuttavia, essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego (art. 3, D.Lgs. n. 77/2002).

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

Al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile, l’art. 13 D.Lgs. n. 77/2002 consente all’Ufficio Nazionale del servizio civile, alle Regioni e alle province autonome di stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro.

Inoltre, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

Le Università possono, altresì, riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio dalle stesse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile.

Tuttavia, è bene precisare che in caso di cessazione anticipata del rapporto di servizio civile tali benefici non trovano applicazione, a meno che il servizio prestato sia pari a sei mesi e l’interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio.

Compatibilità del Servizio Civile con altre attività di lavoro nell’impiego pubblico e privato

I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di subordinato o autonomo solo nel caso in cui questa sia compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.

I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il Servizio Nazionale Civile sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In tal caso, il periodo trascorso in aspettativa è comunque computato per intero ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 77/2002).

Quanto, invece, al trattamento riservato ai dipendenti di datori di lavoro privati che intendano svolgere il servizio civile, occorre fare riferimento alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di settore.

I singoli contratti collettivi, infatti, prevedono forme diverse di tutela, quali la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per i volontari cooperanti nei paesi in via di sviluppo o ancora un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di un anno, da concedersi compatibilmente con le esigenze aziendali (ad esempio, art. 158 CCNL Commercio-Terziario; art. 37 CCNL personale non dirigente Poste Italiane).

Trattamento normativo ed economico

L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art. 9 del D.Lgs. n. 77/2002).

Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale (14,66 Euro al giorno, pari a 433,80 mensili).

È previsto, altresì, che gli ammessi vengano assicurati per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile e che agli stessi sia fornita l’assistenza sanitaria dal Servizio Sanitario Nazionale (le certificazioni sanitarie a favore di chi presta servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio Sanitario nazionale).

Il personale femminile del servizio civile è, inoltre, sospeso dall’attività a decorrere dalla data di trasmissione all’Ufficio Nazionale, alla Regione o alla Provincia Autonoma, della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino al periodo di astensione obbligatoria.

Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa viene corrisposto il suddetto assegno mensile ridotto di un terzo.

L’accredito contributivo dei periodi di servizio civile

L’Inps, con i messaggi nn. 25493/2007, 4166/2008 e 7424/2008 ha fornito disposizioni sull’accredito contributivo dei periodi prestati come volontario del servizio civile.

È utile ricordare che l’attività svolta nell’ambito del servizio civile non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non comportando in tal modo la sospensione e cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.

Inoltre, non configurandosi come una prestazione di lavoro retribuito, il servizio prestato in tale ambito da parte di un figlio studente, titolare o contitolare di pensione ai superstiti, non comporta la sospensione della prestazione pensionistica.

Con la legge 226/2004 è stata disposta la sospensione del servizio militare obbligatorio e con il D.Lgs. n. 77/2002 il servizio civile è, a decorrere dal 1° gennaio 2006, prestato su base esclusivamente volontaria; la sua durata massima è rideterminata in 12 mesi.

Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato; l’Ufficio del Servizio Civile ha però chiarito che i volontari non possono essere considerati dipendenti pubblici e che il compenso percepito viene considerato dall’Agenzia delle Entrate reddito da collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente, i volontari del servizio civile sono iscrivibili alla Gestione separata, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Il relativo onere è posto per intero a carico del Fondo e non va effettuata alcuna trattenuta a carico del volontario.

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione non è altro che il trattamento economico percepito dal volontario ( 14,66 Euro al giorno, pari a 433,80 mensili), mentre per il versamento contributivo si applicano le aliquote previste per i collaboratori (comprensive della contribuzione per la maternità, malattia e assegno al nucleo familiare).

Anche per i contributi versati a favore dei volontari del servizio civile si deve tenere conto, ai fini dei mesi accreditati, del reddito minimale previsto per la Gestione Artigiani e Commercianti (per il 2008, Euro 13.819,07); per tale motivo, il trattamento economico di Euro 433,80 non consente la copertura piena del periodo.

Inoltre, il volontario non può risultare fiscalmente a carico dei genitori o altri familiari,in quanto totalizza in 12 mesi un reddito annuo di Euro 5.205,60 (il limite per risultare fiscalmente a carico è, ricordiamo, pari a Euro 2.840,51).

Bisognerà infine valutare se tali soggetti, in quanto iscritti alla Gestione separata, potranno riscattare gli eventuali periodi di studio universitari come “inoccupati”.

Per i periodi di servizio civile prestati dal 15 luglio 1998 al 31 dicembre 2005 (cioè fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/2002) si procederà invece all’accredito figurativo, con i limiti e modalità già previsti per il servizio militare.

L’Inps procederà all’accredito figurativo tramite un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino il tipo di servizio svolto, l’ente utilizzatore e la durata del servizio stesso.

Nella circolare Inps 29/2008, si dispone che per i soggetti inoccupati che presentato contestualmente la domanda di riscatto dei periodi di studio e quello di accredito figurativo per il servizio civile si dovrà procedere mediante una semplice “annotazione” di quest’ultimo periodo negli archivi.

Tale modalità deriva dal fatto che per l’accredito figurativo è necessario vantare almeno un contributo settimanale; solo quando l’interessato avrà soddisfatto il requisito, con l’accredito di almeno un contributo derivante dal riscatto, l’istituto provvederà all’accredito figurativo del periodo di servizio civile, costruendo su quel contributo il valore di tutto il periodo accreditabile.