Tirocinio formativo – Stage

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Questa voce è stata curata da Andrea Bordone

 

Scheda sintetica

Il tirocinio formativo o stage è uno strumento finalizzato a consentire ai giovani, nel corso degli studi, di conoscere il mondo del lavoro, acquisendo un’esperienza sul campo.

Introdotto in via definitiva dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, l’istituto è destinato ad essere modificato sulla base dei principi dettati dalla legge n. 92/2012.
La recente riforma del lavoro, infatti, ha previsto che entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Governo e le regioni definiscano, in accordo fra loro, le linee guida sulla base delle quali verranno poi emanati ulteriori provvedimenti normativi finalizzati a contrastare l’uso distorto che sino ad ora ha caratterizzato lo strumento in esame.

Ad oggi, il tirocinio formativo è riservato ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e presuppone l’esistenza di una convenzione tra un ente promotore e un soggetto ospitante (datore di lavoro|datore di lavoro] pubblico o privato) che preveda un progetto formativo redatto dal datore di lavoro, con la garanzia della presenza di un tutore, in veste di responsabile didattico.
Occorre precisare che, con l’art. 11 D.L. 138/2011 (convertito in legge 148/2011) il legislatore aveva precisato che i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Per espressa previsione legislativa, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, sicché non sorge il diritto alla retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese, quali quelle di trasporto o simili).
Peraltro, è previsto che il soggetto promotore assicuri il giovane contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.

Allo scopo di evitare che sotto la falsa veste del tirocinio formativo i datori di lavoro si avvalgano di vere e proprie prestazioni di lavoro, sono previste le seguenti ulteriori garanzie:

  • predeterminazione dei soggetti promotori
  • durata massima del tirocinio
  • trasmissione di copia della convenzione a enti pubblici (regioni e Direzione Provinciali del Lavoro) e soggetti sindacali (RSA o organizzazioni sindacali).


Occorre infine precisare che il tirocinio va nettamente distinto da altre forme di rapporto, quali i contratti di apprendistato e di inserimento (e in passato di formazione e lavoro) che, per quanto caratterizzate dalla centralità dell’elemento formativo e di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro, mantengono pur sempre la natura di contratti di lavoro subordinato.

 

Fonti normative

  • Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18
  • D.M. 25 marzo 1998, n. 142
  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011 n. 148
  • Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 

 

A chi rivolgersi

Per controllare che il tirocinio si sia svolto nel rispetto della disciplina di legge in materia e per verificare se in concreto non si sia trattato di un ordinario rapporto di lavoro subordinato è consigliabile contattare:

  • Uffici vertenze delle organizzazioni sindacali
  • Studi legali di avvocati specializzati in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

I soggetti ospitanti possono essere datori di lavoro sia pubblici che privati e la facoltà di ricorrere allo strumento del tirocinio formativo è disciplinata in rapporto con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Quanto ai soggetti promotori, la legge ne legittima solo un ristretto numero, individuandoli, in conformità con lo spirito della norma, in enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, quali agenzie per l’impiego e istituzioni scolastiche e formative.

L’art. 4, D.M. 142/98 (Regolamento attuativo dell’art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196) specifica il contenuto del progetto formativo e di orientamento, allegato alla convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante per ciascun tirocinio, prevedendo in particolare:

  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  • nominativi del tutore (incaricato dal soggetto promotore) e del responsabile aziendale;
  • durata e settore aziendale di inserimento.


La durata è disciplinata nel dettaglio dall’art. 7 del medesimo decreto ministeriale che contempla periodi di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche soggettive dei tirocinanti.

La differenziazione delle durate dipende sia dal livello di istruzione del tirocinante, che da sue particolari condizioni di disagio lavorativo o sociale (lavoratori inoccupati o disoccupati, persone svantaggiate e portatori di handicap).
E’ importante precisare che si tratta di termini di durata massima, i quali non ammettono estensioni anche in caso di eventuali proroghe.

La legge precisa infine che le disposizioni in materia di tirocinio si applicano anche ai cittadini comunitari e, a condizione di reciprocità, extracomunitari.

Come anticipato, la legge 92/2012 è intervenuta anche in materia di stage e tirocini.

Tale intervento ha lo scopo di contrastare l’utilizzo abusivo dello strumento in esame e si muove, pertanto, in due direzioni:

  1. per un verso, la riforma fissa i criteri che la Conferenza Stato- regioni dovrà seguire nel definire le linee guida condivise sulla base delle quali verranno poi redatti ulteriori testi normativi in materia;
  2. per altro verso, rende obbligatorio il riconoscimento di una “congrua indennità”, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.


Al fine di garantire il rispetto di tale previsione, la stessa legge 92/2012 già prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa a carico del datore che trasgredisca all’obbligo ed ometta di corrispondere l’indennità predetta.

Per il resto, in attesa dei nuovi interventi normativi, gli stage e i tirocini già in corso potranno svolgersi secondo le previgenti regole, purché siano stati promossi nel rispetto di queste ultime.

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di tirocinio formativo – Stage

  1. Nel tirocinio formativo e di orientamento la finalità formativa è conseguita attraverso l’impiego e la presenza del tirocinante nella struttura produttiva dell’azienda ospitante, secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. diversamente dalle tradizionali esperienze formative, il tirocinante acquisisce le competenze necessarie non tanto attraverso un percorso di apprendimento teorico quanto “on the job” ossia sperimentando direttamente, sia pure con forme simulate o comunque protette, le tecniche e le modalità operative che caratterizzano la professionalità da acquisire. Essendo questi i caratteri dell’istituto, la circostanza che il tirocinante sia chiamato a svolgere compiti analoghi a quelli di un dipendente non snatura l’esperienza formativa, essendo queste attività parte integrante ed essenziale del progetto di tirocinio. (Trib. Pesaro 23/9/2016, Est. Paganelli, in Riv. It. Dir. Lav. 2016, con nota di P. Pascussi, “Tirocinio formativo o rapporto di lavoro”, 107)
  2. Il fatto che il tirocinante effettui talora la propria attività senza la presenza del tutor non altera la funzione dell’istituto in quanto la funzione del tutor non è quella di un “secondino” tenuto a sorvegliare continuamente il tirocinante, ma quella di impartire le istruzioni necessarie alla sua formazione e di monitorare l’andamento del progetto. (Trib. Pesaro 23/9/2016, Est. Paganelli, in Riv. It. Dir. Lav. 2016, con nota di P. Pascussi, “Tirocinio formativo o rapporto di lavoro”, 107)