Questa voce è stata curata da Stefano Miniati
Scheda sintetica
L’assicurazione, in generale, è un contratto (polizza) con il quale una parte (assicuratore) si obbliga, a fronte di un corrispettivo (il premio dovuto dall’assicurato), a risarcire l’altra (assicurato) nel caso si verifichi un evento dannoso per quest’ultima (è questo il caso ad esempio dell’assicurazione sulla vita) o per un terzo (si consideri l’ipotesi dell’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, meglio conosciuta come RCA).
In genere l’evento dannoso deve rientrare in categorie previste nella polizza, ma deve avere i caratteri dell’incertezza: non deve essere cioè controllabile da nessuno dei contraenti.
Più precisamente, il contratto di assicurazione è caratterizzato da un elemento tipico definito “alea di rischio” (rischio aleatorio).
Per l’assicurato, scopo precipuo del contratto è quello di tramutare il rischio, qualunque esso sia, in una spesa calcolabile, garantendosi così, a fronte di un premio di molto inferiore al danno temuto, la possibilità di essere risarciti nel caso quell’evento dannoso si verifichi.
Attraverso la stipula di un contratto di assicurazione cioè, l’assicurando quantifica il danno patrimoniale che esso subirebbe se l’evento garantito si verificasse.
Per l’assicuratore invece il fine è, solitamente, il profitto, reso possibile dall’accurato calcolo del premio, che contempli in esso anche il margine di utile che il soggetto assicuratore ritiene adeguato. Il premio preteso dalle imprese assicurative è calcolato, infatti, in base a stime probabilistiche sulla possibilità di verificarsi dell’evento dannoso, elaborate in funzione dei dati statistici relativi all’intera massa di assicurati e alla frequenza del verificarsi dell’evento assicurato. Dunque, maggior sarà il numero degli assicurati e simultaneamente meno alto il rischio (inteso come probabilità che si verifichi l’evento dannoso), più basso sarà il premio. Al contrario, in presenza di un minor numero di assicurati e di un più alto rischio (dunque di una frequenza maggiore nel verificarsi dell’evento dannoso), più alto sarà il premio.
In quest’ottica lo scopo del contratto di assicurazione può essere considerato, se si prescinde dal legittimo fine lucrativo perseguito dalle imprese assicurative, anche come una ripartizione del rischio di un danno sull’intera comunità degli assicurati per cui gli effetti dannosi di un evento incerto vengono sostenuti dall’intera collettività. Ciò in virtù della possibilità di prevedere l’incidenza di quell’evento in un dato periodo e per un certo numero di individui.
L’assicuratore, infatti, nel caso l’evento assicurato si verifichi, pagherà il risarcimento dovuto ai titolari della polizza con le risorse derivanti dalla raccolta di tutti i premi degli altri assicurati che non hanno subito l’evento dannoso.
Nell’ordinamento italiano sono previste alcune forme assicurative obbligatorie, in funzione della rilevanza che il legislatore dà al bene da assicurare: in tali casi il cittadino (o il soggetto giuridico equivalente, come una società, un’associazione, etc…) è obbligato a contrarre un’assicurazione e non può scegliere di non farlo.
Alcune volte, al soggetto obbligato a contrarre l’assicurazione è concessa la libertà di scelta con quali società stipulare il contratto (come, ad esempio, nel caso di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece è obbligato a rivolgersi ad un unico soggetto, tipicamente statale (come, ad esempio, nel caso dell’assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori).
In tale ultima impostazione si colloca il dettato dell’articolo 38 della Costituzione italiana, il quale prevede l’obbligo per l’ordinamento di prevedere forme di assistenza dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, oltre che per l’assistenza nei casi di vecchiaia o di disoccupazione involontaria.
La salute, dunque, è considerata dalla Costituzione bene giuridico di rango primario, che l’espletamento del diritto al lavoro non deve ledere.
Il legislatore poi, nel regolamentare la materia, ha tenuto in considerazione il fatto che, essendo l’organizzazione del lavoro a generare il c.d. “rischio professionale” patito dal lavoratore, deve essere colui che gode dei vantaggi dell’impresa a rispondere delle conseguenze dell’evento dannoso.
Tale soggetto non potrà che essere, dunque, il datore di lavoro.
A tutela del diritto del lavoratore deve essere garantita allora la previsione del rischio di infortunio, malattia e invalidità derivante dal lavoro, e la conseguente copertura assicurativa.
È fatto quindi espressamente obbligo a tutti i datori di lavoro soggetti alla legge italiana di registrare i propri lavoratori all’ ”Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” (INAIL), ente pubblico deputato all’erogazione del servizio assicurativo obbligatorio per i lavoratori e a cui il datore di lavoro è tenuto a pagare il relativo premio assicurativo.
Fonti Normative
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 38, co. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
A chi rivolgersi in caso di infortunio sul lavoro
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
- Istituto di Patronato per:
- informazioni
- per una valutazione dei postumi riconosciuta dall’Inail
- per la denuncia in caso di omissione da parte del datore di lavoro
Scheda di approfondimento
La copertura assicurativa obbligatoria è prevista e regolamentata dalla Legge n. 38 del 23 febbraio 2000 e riguarda, sostanzialmente, tutte le categorie di lavoratori presenti attualmente sul mercato del lavoro.
L’obbligo assicurativo, infatti, contempla non solo tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati dei datori di lavoro, secondo quanto descritto nella normativa del 2000, ma anche gli artigiani e i lavoratori autonomi, i quali sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Come già detto, l’INAIL tutela il prestatore di lavoro contro i danni di natura fisica ed economica che possono derivargli da infortuni e malattie generati dall’attività lavorativa svolta.
Allo stesso tempo solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti.
È fatto salvo però il caso in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, venga riconosciuta la responsabilità per reato del datore di lavoro, commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro, nel qual caso l’INAIL liquiderà sì il danno al lavoratore, ma godrà del diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro condannato (mediante un’”azione di regresso”).
Analogamente, nel caso di responsabilità civile dell’infortunio in capo al terzo, estraneo al rapporto assicurativo (dunque che non sia né il lavoratore né il datore di lavoro), l’INAIL potrà rivalersi su quest’ultimo, dopo aver liquidato il risarcimento al lavoratore (mediante, questa volta, un’“azione di surroga”).
Peculiarità dell’istituto è che, a fronte del verificarsi di un evento dannoso per il lavoratore, in virtù della normativa vigente e del fine precipuo che con essa il legislatore ha voluto tutelare (la salute del lavoratore), l’INAIL corrisponderà l’indennità allo stesso anche in assenza del versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, ma semplicemente a seguito della denuncia di infortunio.
È quello appena descritto un’evidente elemento di specificità dell’istituto assicurativo obbligatorio nel campo lavoristico rispetto alla disciplina comune dell’assicurazione, giustificato dalle precipue finalità sociali e assistenziali dell’istituto. Nell’ipotesi descritta l’INAIL avrà poi diritto di agire contro il datore di lavoro per il recupero dei contributi assicurativi dovuti e non versati.
Diverso è il caso invece del mancato pagamento del premio da parte dei lavoratori autonomi per i quali l’erogazione del risarcimento resterà sospesa sino all’adempimento dei propri obblighi contributivi.
Il rapporto assicurativo si instaura formalmente con la denuncia all’INAIL dell’attività esercitata, da effettuare da parte del datore di lavoro contestualmente all’inizio dell’attività svolta.
Nel solo caso in cui la natura dei lavori o l’urgenza del loro inizio, non renda possibile effettuare la denuncia contestualmente all’inizio dell’attività, questa potrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi, dando però adeguata motivazione del ritardo.
Gravando l’obbligo assicurativo sul datore di lavoro, ne consegue che il premio da corrispondere sarà, in genere, a suo completo carico (a carico del lavoratore in caso di lavoro autonomo).
Nel caso del lavoratore dipendente l’importo dovuto deriverà da un calcolo che tenga in considerazione la retribuzione del prestatore di lavoro e la pericolosità della sua attività.
Analogamente accade per i lavoratori parasubordinati, con la differenza che il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, mentre l’obbligo del versamento del premio rimane, in ogni caso, a carico del committente.
Quando si verifica un infortunio sul lavoro, il lavoratore ha l’obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro il quale deve denunciare l’accaduto all’INAIL entro e non oltre i 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico.
Nell’ipotesi di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata a mezzo telegramma entro 24 ore dall’evento.