Politica dei redditi

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Questa voce è stata curata da Elisabetta Toccalli

 

Scheda sintetica

All’inizio degli anni ‘90, la necessità di contrastare la crisi economica ed occupazionale – formalizzata dall’UE in “parametri” da rispettare per poter partecipare all’unione monetaria, secondo quanto stabilito nel Trattato do Maastricht del 1992 – indusse i governi e le parti sociali di molti Paesi europei a recuperare il metodo concertativo per definire consensualmente le politiche economico-sociali a livello nazionale.

In Italia, ad orientare gli attori verso la riapertura del confronto centralizzato sulla riforma del meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni e della struttura contrattuale furono soprattutto il nuovo peggioramento della congiuntura economica, la disoccupazione crescente ed il timore di un’altra ondata inflattiva.

Il nuovo ciclo si aprì con una serie di accordi interconfederali (stipulati tra il 1989 e il 1990), nei quali le parti individuavano obiettivi economici condivisi e si impegnavano a rendere coerenti con essi le politiche contrattuali. Proseguì con una lunga fase di accordi preparatori e parziali (6 luglio 1990, 10 dicembre 1991 e 31 luglio1992), che provocarono un intenso dibattito e gravi tensioni tra le parti e all’interno delle stesse. Sfociò, poi, nel Protocollo del 23 luglio 1993, nel quale le parti hanno per la prima volta predisposto un quadro di principi e di regole per rendere coerenti i processi contrattuali (cfr. Contratto collettivo) con le politiche economiche e dei redditi (per politica dei redditi si intende quella parte della politica economica che riguarda i redditi, e, tra essi, le retribuzioni), per consentire una gestione congiunta e dinamica delle relazioni di lavoro e per prevenire il conflitto.

Gli strumenti fondamentali su cui poggia questo accordo sono, infatti:

  • l’associazione delle parti sociali alla determinazione e alla realizzazione della politica dei redditi;
  • il coordinamento della struttura contrattuale e la precisa definizione delle competenze di ogni livello;
  • l’individuazione dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e di contrattazione.

Nel primo capitolo dell’intesa sono individuati gli obiettivi e le procedure essenziali per la definizione della politica dei redditi, orientata, “attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali”, a “conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito” e a “favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese”.
Sempre il capitolo primo definisce i contenuti, le procedure e i tempi di confronto sulla politica economica, articolato in due sessioni rapportate a scadenze istituzionali (maggio e settembre).

Queste procedure operano, per così dire, dall’esterno rispetto alla formazione della volontà del governo, senza intaccarne l’autonomia di giudizio. Infatti, il confronto con le parti sociali è preventivo rispetto ai “processi decisionali in materia di politica economica” e aperto nello svolgimento e nei risultati, tanto da poter o meno condurre ad accordi su obiettivi e misure.
In ogni caso, l’eventuale accordo può implicare solo l’assunzione dell’impegno di ciascuno dei soggetti a tenere comportamenti coerenti nell’“autonomo esercizio delle rispettive responsabilità”.
Insomma, l’adempimento di questi impegni resta affidato alla volontà politica dell’esecutivo (analogamente a quanto accade per i capitoli sul sostegno al sistema produttivo e sulle politiche del lavoro) e delle parti sociali, specie per ciò che riguarda le politiche contrattuali.

I contenuti del Protocollo, però, non si esauriscono in quelli appena descritti.
Infatti, la strumentazione della politica dei redditi è seguita ed accompagnata da una serie ricca ed articolata di misure strutturali e congiunturali in materie di politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo.

In conclusione si può affermare che il Protocollo del 23 luglio 1993, pur implicando uno scambio di consensi e di legittimazione tra i soggetti stipulanti, ha realizzato un coinvolgimento delle parti sociali nel processo di assunzione delle decisioni di politica economica sulla base di obiettivi condivisi: alle stesse, oltre che al governo, sono stati affidati l’impostazione, il coordinamento e il controllo di politiche economiche e contrattuali da attuare in larga misura attraverso un mix di legislazione e contrattazione – centralizzata e decentrata – all’interno di un processo di concertazione coordinato, anch’esso, dal centro, ma tale da favorire anche la diversificazione e la flessibilità delle soluzioni e dei trattamenti.

Per approfondimenti si veda la voce Accordo interconfederale