Questa voce è stata curata da Alexander Bell
Scheda sintetica
In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un’indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell’anzianità di servizio.
Fonti normative
- Artt. 2110 e 2111 c.c.
- L. 653/1940
Conservazione del posto di lavoro
In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo (art. 30, L. 653/1940).
Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua occupazione deve porsi a disposizione del datore di lavoro:
- entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese;
- entro il termine di 15 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un mese ma non superiore a sei mesi;
- entro il termine di 20 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno;
- entro il termine di 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un anno.
Qualora il lavoratore non si metta a disposizione del datore di lavoro entro i suddetti termini, si considera dimissionario.
Indennità e contributi
Ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi spetta, oltre al diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche la corresponsione di una indennità, posta a carico dell’INPS ma anticipata dal datore di lavoro.
In particolare, la legge prevede che sia corrisposta (art. 1, co. 1, L. 653/1940):
- per i primi due mesi di richiamo, un’indennità pari all’intera retribuzione civile;
- successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, qualora il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, un’indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.
Per ottenere l’indennità, il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro un documento dell’autorità militare o del sindaco attestante il richiamo, nonché, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del sindaco comprovante la sua permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Ai richiamati alle armi è altresì garantito, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull’ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo, nonché il versamento degli assegni familiari (art. 1, co. 3, L. 653/1940).
Altre categorie di lavoratori
Nel caso dei lavoratori in prova, il richiamo alle armi determina la sospensione del rapporto di lavoro e il diritto alla corresponsione dell’indennità a carico dell’INPS. Il periodo passato in servizio militare non si computa, invece, agli effetti dell’anzianità di servizio (art. 28, L. 653/1940)
In caso di lavoratore con contratto a tempo determinato, il richiamo alle armi determina la sospensione della decorrenza del termine (art. 29, L. 653/1940).