Speciale Emergenza COVID-19 – Accordi

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Protocollo condiviso 30 giugno 2022 tra le Parti Sociali
Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

Consiglio direttivo FSBA, delibera 8 aprile 2020 n. 3/20
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA), in ottemperanza all’Accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, ha previsto un intervento a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese aderenti, per 20 settimane nell’arco del biennio mobile (assegno ordinario). Come noto, per beneficiare dell’intervento di sostegno al reddito garantito da FSBA, le imprese devono possedere un’anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi presso FSBA. A seguito delle numerose sollecitazioni provenienti dalle imprese non regolari sotto il profilo contributivo e verificata la legittimità della predetta disposizione con il Ministro del Lavoro, il Fondo, con Delibera n. 3 dell’8 aprile 2020, conferma che anche i datori di lavoro irregolari possono accedere alle prestazioni di integrazione salariale, a condizione che sia regolarizzata la posizione contributiva mediante un versamento rateale della contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

 

Protocollo nazionale 6 aprile 2021 tra Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, Parti sociali
Realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro.

 

Protocollo condiviso 6 aprile 2021 tra le Parti Sociali
Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

Governo – Parti sociali, protocollo 14 marzo 2020
Regolamentazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Partendo dalla necessaria premessa secondo cui le attività produttive durante l’emergenza sanitaria nazionale potranno proseguire solo a condizione che alle persone che lavorano si assicurino adeguati livelli di protezione, il protocollo individua condizioni e criteri generali attraverso i quali i datori di lavoro e le rappresentanze sindacali potranno coniugare, nelle specifiche realtà di lavoro, la continuità dei processi aziendali con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. In attuazione del protocollo andrà conseguentemente promosso e sviluppato un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con i Sindacati territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva, nonché delle situazioni territoriali. Le parti firmatarie hanno altresì concordato il ricorso agli ammortizzatori sociali ove si rendesse necessaria una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per applicare le necessarie misure di sicurezza.