Questa voce è stata curata da Arturo di Mario
Fonti normative
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 41
Definizione
Le visite mediche preventive in fase preassuntiva possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, unicamente per quelle mansioni o lavorazioni che prevedono la sorveglianza sanitaria, ovvero per quei lavoratori che:
- sono impiegati in lavori notturni (art. 14, c. 1, L. n. 66/2003);
- sono addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168, D.Lgs. n. 81/2008);
- usano per più di 20 ore a settimana attrezzature munite di videoterminali (rischi per la vista, per gli occhi, per l’apparato muscolo-scheletrico) (art. 176, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche) (art. 185, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a rumori eccedenti i valori superiori di azione (art. 196, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a livelli di vibrazioni meccaniche superiori ai valori d’azione (art. 204, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ai campi elettromagnetici (art. 211, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a radiazioni ottiche artificiali (effetti nocivi sugli occhi e sulla cute) (art. 218, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti chimici pericolosi (art. 229, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (artt. 242-245, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 259, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti biologici (artt. 279-281, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti al piombo (All. XXXIX, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a radiazioni ionizzanti (art. 134, D.Lgs. n. 101/2020).
In occasione della visita medica preassuntiva, il medico competente deve richiedere al lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal precedente datore di lavoro ai fini della valutazione del contenuto per la formulazione del giudizio di idoneità, salvo che il reperimento sia oggettivamente impossibile (art. 25, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. n. 81/2008).
Permane per i minori di anni 18 l’obbligo della visita medica prima dell’assunzione, previsto dall’art. 8 della L. n. 977/1967, avendo l’art. 42 del D.L. n. 49/2013 abrogato la sola disposizione concernente l’obbligo del certificato (Cass. 6 dicembre 2016, n. 51907).
Le visite preassuntive sono finalizzate anche alla verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi (personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale marittimo, personale sanitario, lavoratori addetti ad attività di trasporto, addetti e responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi ecc.) (D.P.R. n. 309/1990, art. 125; Intesa Conferenza Unificata 30/10/2007; Accordo Conferenza Permanente 18/9/2008).
Le visite – e gli eventuali spostamenti effettuati dai lavoratori verso le strutture sanitarie – sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Dopo la visita medica preassuntiva il lavoratore può fare ricorso avverso i giudizi del medico competente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, all’ASL competente per territorio che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.