Questa voce è stata curata da Carlo Valenti
Scheda sintetica
All’interno dei servizi offerti dagli enti pubblici e privati agli operatori di mercato, si possono trovare l’intermediazione e l’interposizione di manodopera.
Nel primo caso (intermediazione), si è soliti intendere il fenomeno di mediazione volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risulta finalizzato nello specifico al collocamento dei lavoratori. Tale attività deve essere tuttavia contraddistinta dal principio della gratuità nei confronti del prestatore di lavoro, dal momento che non è possibile per l’intermediario trarre un vantaggio economico a discapito di chi cerca un impiego.
Parlando invece dell’interposizione di manodopera, ci si riferisce a tutti i casi in cui un soggetto terzo si trovi a fornire dei propri dipendenti a un’altra impresa dietro compenso. In tale scenario, si avrà dunque un soggetto interponente che, onde soddisfare una propria esigenza tecnica e ricevere una determinata prestazione lavorativa, decide di pagare per avvalersi di lavoratori da parte di un interposto. Si tratta quindi di una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell’effettivo utilizzatore della manodopera.
Ad ogni modo, è possibile che in questo genere di rapporti trilaterali si possa annidare il rischio di operazioni illecite e volutamente elusive nei confronti dei regimi di tutela del diritto del lavoro. Un chiaro esempio di tale problematica è riscontrabile nel caporalato, vale a dire il fenomeno di reclutamento e sfruttamento dei lavoratori che trae vantaggio dal loro stato di bisogno. Nello specifico, la figura del caporale ricerca e ingaggia per conto di un’impresa i soggetti da sfruttare per lo svolgimento dell’attività richiesta, trattenendo per sé una parte del loro compenso come onere per il servizio di mediazione reso; tale fenomeno coinvolge solitamente le fasce più disagiate e con scarso potere contrattuale del territorio e interessa principalmente i braccianti nelle attività agricole e gli operai nel settore edile o manifatturiero. L’intermediazione illecita di manodopera e il relativo sfruttamento del lavoro (ovvero il caporalato) configurano un reato in forza dell’articolo 603-bis del Codice penale e vengono sanzionati con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro se il fatto è commesso con violenza o minaccia).
Per quanto riguarda l’interposizione, si è soliti assistere a casi di illeceità quando la fornitura di manodopera risulta essere fittizia e/o l’utilizzo dei lavoratori si configura come illegittimo. Si può quindi parlare di somministrazione illecita (o irregolare) nel caso in cui la messa a disposizione dei dipendenti avvenga da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni o al di fuori dei limiti e delle modalità previsti per legge (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015). Lo stesso trattamento sanzionatorio e la medesima disciplina vengono poi applicati in caso di appalti e distacchi irregolari o fittizi, ovvero in violazione delle condizioni imposte dal decreto legislativo n. 276/2003. Sempre in tema di interposizione, si ha un fenomeno di “somministrazione nulla” nel caso in cui invece vi sia la mancanza della forma scritta nel contratto di somministrazione di lavoro.
Inoltre, secondo la nota n. 77/2009 del Ministero del Lavoro, “l’interposizione illecita di manodopera sussiste tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, riservandosi i compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ma senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una concreta organizzazione della prestazione lavorativa che risulti finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
In generale dunque, si può parlare di intermediazione e interposizione illecite non solo quando le attività di mediazione e fornitura di personale vengono realizzate in violazione delle condizioni legislative e/o dei limiti e delle modalità di legge, ma anche quando si assiste alla sovrapposizione tra le varie forme di esternalizzazione. In entrambi i casi, la giurisprudenza ha previsto un trattamento difensivo nei confronti dei lavoratori, che potranno rivendicare il loro diritto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di natura subordinata in capo al soggetto utilizzatore.
Fonti normative
- Articolo 11 della legge n. 264/1949
- Legge n. 1369/1961
- Articolo 18 del decreto legislative n. 276/2003
- Articolo 12 della legge n. 148/2011
- Articolo 603-bis del Codice penale
- Articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2015
- Decreto legislativo n. 7/2016
- Decreto legislativi n. 8/2016
- Legge n. 199/2016
Evoluzione storica
Negli Anni Sessanta, essendo vigente al tempo un regime di monopolio pubblico del collocamento, l’intermediazione e l’interposizione di manodopera in forma privata erano vietate in forza della legge n. 1369/1960. Tuttavia, la crescente necessità di sbloccare la stagnazione produttiva e di prevedere fattispecie contrattuali più flessibili si è tramutata nell’approvazione della legge n. 196/1997 (Pacchetto Treu), che introdusse, oltre al lavoro interinale, le prime modifiche al divieto sopramenzionato. Nello specifico, venne alleggerita la rigida regolamentazione dell’interposizione e dell’intermediazione, prevedendole non più come illecite a priori, ma solamente in dipendenza della natura illegittima o legittima dell’intermediario. Successivamente poi, con l’abrogazione della legge n. 1369/1960 ad opera del decreto legislativo n. 276/2003, che ha sancito la completa rimozione del divieto originario della interposizione di manodopera, si è assistito ad una liberalizzazione delle forme di decentramento produttivo e di esternalizzazione del lavoro.
La normativa in questione ha poi subito successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 81/2015, che ha soppresso il concetto di commisurazione fraudolenta, e del decreto legislativo n. 8/2016, che ha sancito la depenalizzazione delle interposizioni irregolari. Infine, la legge n. 199/2016 in materia di caporalato ha riformato l’articolo 603-bis nel Codice penale, prevedendo la punibilità per lo specifico reato di sfruttamento dei lavoratori non solo per l’intermediario ma anche a carico dell’utilizzatore di manodopera.
Il regime sanzionatorio per l’intermediazione e l’interposizione illecita
Nel caso in cui si manifestino episodi illeciti di intermediazione o fornitura di manodopera, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta, con accertamento giurisprudenziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione.
Ad esempio, nel caso in cui il distaccante invii un proprio dipendente a svolgere l’attività lavorativa presso un’altra impresa (distaccataria) senza che vi sia un reale interesse produttivo, organizzativo o tecnico, o violando i termini temporali previsti, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, riconoscendo quindi la situazione di fatto (sanzione civile). La mera risoluzione del rapporto di lavoro illecito finirebbe infatti per tramutarsi in un danno immotivato al solo dipendente.
Tuttavia, oltre alla suddetta disposizione, la giurisprudenza ha previsto ulteriori sanzioni, che si sono evolute con il tempo e che sono passate dall’essere prettamente improntate sulla componente penale a quella amministrativa (con una sanzione pecuniaria). Nel caso specifico dell’interposizione illecita di manodopera, sia essa una somministrazione, un distacco o un appalto, le modifiche apportate all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003 da parte dell’articolo 1, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 8/2016 prevedono che si passi dalla sanzione di un’ammenda di 50 euro per ciascun lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione alla definizione, sempre mediante lo stesso sistema di computo, di una soglia compresa tra un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro. Il processo di depenalizzazione dunque equipara tale irregolarità a un illecito amministrativo, prevedendo un criterio proporzionale e progressivo. Lo stesso ragionamento viene applicato poi per le imprese che impiegano lavoratori in modo illecito, vale a dire facendo affidamento su soggetti non autorizzati o sforando i limiti imposti dalle relative autorizzazioni.
Volendo fare un esempio, lo svolgimento di un appalto in modo illecito (es. assenza dei requisiti minimi previsti dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003) andrebbe a comportare per il committente sia la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i soggetti impiegati, sia il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale e progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (in ogni caso compresa tra 5.000 e 50.000 euro). Ad ogni modo, rimane vigente la sanzione penale nel caso in cui l’interposizione di manodopera riguardi lo sfruttamento di minori; in tal caso, verrà prevista la pena dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a euro 300 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (articolo 18, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003).
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di intermediazione e interposizione illecita
- L’utilizzo di personale esterno in modo promiscuo con il personale di ruolo da parte della committente pubblica configura una violazione del divieto di interposizione di manodopera e la sussistenza di somministrazione irregolare.
Nel caso di specie è emerso che la convenuta ricorresse ad appalti per integrare il proprio personale interno, dimostratosi insufficiente, con altro personale esterno, in modo garantire il regolare svolgimento delle proprie attività d’ufficio; in particolare, è stata accertata l’illegittimità dell’appalto di servizi a cui è stata addetta la ricorrente, a fronte della promiscuità delle mansioni con il personale di ruolo e della gestione di ferie e permessi da parte di preposti dell’azienda appaltante. Tali elementi, in aggiunta all’organizzazione dei mezzi e all’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto da parte dell’appaltante, costituiscono indizi seri e concordanti della non genuinità degli appalti in questione e depongono in maniera conclusiva per la sussistenza di una somministrazione irregolare in quanto operata da soggetto a ciò non autorizzato. (Trib. Roma 15/3/2023, dott.ssa Bronincini, in Wikilabour, Newsletter n. 7/23) - Interposizione illecita di manodopera nella logistica: rileva il potere direttivo esercitato direttamente dal committente tramite dispositivi informatici che impiegano algoritmi che di fatto guidano ogni fase della prestazione lavorativa dei dipendenti della cooperativa appaltatrice.
Il Tribunale di Padova aveva già emesso nel 2019 una innovativa pronuncia (vedi la segnalazione) in materia di appalti non genuini, rilevando che se l’organizzazione del lavoro è basata essenzialmente su software e strumenti automatizzati, il rapporto di lavoro va imputato al soggetto che abbia la disponibilità di tali sistemi e dei dati personali acquisiti tramite gli stessi. L’odierna pronuncia conferma tale linea su una fattispecie analoga, relativa al lavoro prestato da alcuni lavoratori formalmente soci di una cooperativa appaltatrice in uno stabilimento di logistica, ma nella realtà impiegati direttamente dalla committente grazie alla elevata digitalizzazione dell’organizzazione del lavoro, con strumenti nell’esclusiva disponibilità della stessa. (Trib. Padova 3/3/2023, dott. Dallacasa, in Wikilabour, Newsletter n. 8/23) - La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all’art. 603-bis c.p., caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. (Cass. 6/10/2020 n. 27582, Pres. Piaccialli Est. Cenci, in Lav. nella giur. 2021, con nota di S. Rossi, Lo sfruttamento del lavoratore tra sistema sanzionatorio e misure premiali, 721)
- Fa scalpore la decisione del Tribunale penale di Milano che dispone l’amministrazione giudiziaria di Uber Italy: hanno agevolato condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei rider, tenute da imprese terze.
Si è rapidamente diffusa in rete la notizia della misura preventiva adottata nei confronti di Uber Italia (Uber Eats), in relazione a un’indagine per la supposta commissione del grave reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis del codice penale. La misura adottata contro Uber è quella della Amministrazione giudiziaria ex art. 34, comma primo, d.lgs. 159/2011. Va chiarito che il reato è stato ipotizzato non a carico della Società ma nei confronti di soggetti terzi rispetto alla Multinazionale, ovvero di alcune persone, titolari o gestori di alcune piccole imprese, alle quali Uber Italy si rivolgeva per l’organizzazione del servizio di presa e consegna del cibo, cioè per il reclutamento e la gestione dei rider scelti soprattutto tra immigrati in situazione di particolare fragilità sociale (molti di loro dimoranti presso centro di accoglienza temporanea). Il quadro delle indagini fa emergere una serie di condotte di sfruttamento (con pagamento di compensi orari molto bassi), appropriazione indebita (venivano effettuate le ritenute fiscali sui compensi ma poi non versate all’erario), ecc. La misura adottata verso Uber nasce dal fatto che la stessa sembra aver costruito un sistema organizzativo che di fatto agevolava o per lo meno non impediva la commissione degli illeciti: da qui l’adozione del particolare strumento preventivo dell’amministrazione giudiziaria, diretto a contrastare la contaminazione illecita di imprese sane, sottoponendole a controllo per depurarle di elementi inquinanti, verificare l’esistenza e l’idoneità dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, ecc. (Trib. Milano, Sez. Misure di prevenzione, 27/5/2020, Pres. Roia, in Wikilabour, Newsletter n. 11/2020)