Intermediazione – Interposizione

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Nozione

Con la formula intermediazione fra domanda e offerta di lavoro si fa di norma riferimento ad un servizio (fornito da un ente pubblico o privato) offerto agli operatori del mercato del lavoro e finalizzato a favorire l’incontro tra domanda (costituita dai lavoratori) e offerta (costituita dai datori di lavoro).
In sostanza, il tema della mediazione si connette strettamente a quello del collocamento della manodopera.

In epoca moderna e sino agli anni più recenti, i servizi di mediazione offerti sul mercato del lavoro italiano sono stati caratterizzati dalla natura pubblica (in regime di monopolio) e dalla gratuità, specialmente in favore dei prestatori di lavoro subordinato.
Ciò in ragione del comune sentire sociale circa la spregevolezza morale delle realtà in cui erano presenti soggetti che lucravano sul servizio fornitura di manodopera a favore di chi ne abbisognava (basti rammentare le sinistre figure del “caporale” nel settore agricolo e del “capo-cottimo” in quello edile).

Sebbene la regola della gratuità a tutt’oggi resista (ma, si badi, solo a favore del lavoratore subordinato), negli anni più recenti si è assistito al superamento del monopolio del collocamento pubblico e a una progressiva apertura dei servizi di mediazione a soggetti privati qualificati.

Con il termine interposizione si suole invece indicare l’attività di “mera fornitura di manodopera”: in altre parole viene indicato quel fenomeno per il quale un imprenditore utilizza lavoratori reclutati da un altro soggetto che ne è formalmente il datore di lavoro e dal quale ricevono dunque il compenso.
La peculiarità della fattispecie è da ricercarsi nella separazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione o, in un’altra prospettiva, nella distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale.

In sintesi perciò l’intermediazione è strettamente connessa al tema del collocamento della manodopera sul mercato del lavoro, mentre l’interposizione si lega al tema del rapporto tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzo della prestazione dedotta in contratto: da una parte vi è la figura del mediatore, il quale favorisce l’incontro tra chi offre lavoro e la manodopera; dall’altra vi è l’interpositore, ovvero colui che, dietro compenso, “presta” propri lavoratori ad un soggetto che si avvantaggia direttamente della prestazione lavorativa resa.

Nonostante tale distinzione sul piano formale, le problematiche della mediazione e della interposizione vengono concretamente a sovrapporsi parzialmente e sono state storicamente affrontate in modo coordinato. Tanto che, fino agli anni più recenti, il divieto di mediazione privata – “è vietato l’esercizio della mediazione (privata, ndr) anche se gratuito”, art. 11, L. 264/1949 – si accompagnava al divieto di interposizione (“è vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario”, art. 1, L. 1369/1960).

Negli ultimi quindici anni, tuttavia, è stato superato il regime di monopolio pubblico e obbligatorio in favore di un sistema di mediazione e collocamento misto (pubblico-privato) e meramente facoltativo, dove (nelle intenzioni del legislatore) le agenzie private autorizzate sono contemporaneamente, in quanto concorrenti, di stimolo all’aumento dell’efficienza del collocamento pubblico e, in quanto vincolati a principi di trasparenza, di ausilio nella costituzione di una rete informatica nazionale e unitaria di collocamento aggiornata in tempo reale.

 

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