Lavoro minorile

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Scheda sintetica

Nell’ordinamento italiano, l’espressione lavoro minorile indica il contratto o il rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro ed un minore, ossia un soggetto che non abbia ancora compiuto i 18 anni.

La Costituzione riconosce e garantisce al lavoro prestato dai minori una speciale tutela mediante gli artt. 37 e 34, ove stabilisce rispettivamente i principi di parità di retribuzione a parità di lavoro fra adulto e minore e di obbligo dell’assolvimento scolastico.

La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge n. 677/1977, così come modificata a seguito del recepimento della normativa comunitaria.
In particolare la legge citata coinvolge i minori così come più sopra definiti e, nell’ambito di tale categoria, opera un’ulteriore distinzione fra bambini e adolescenti.

In particolare intende per:

  • bambini, i minori che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età o che siano ancora soggetti all’obbligo scolastico;
  • adolescenti, i minori che hanno un’età compresa fra i 15 ed i 18 anni ed abbiano già assolto l’obbligo scolastico.

L’età minima per l’accesso al lavoro coincide con il momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
In proposito, è necessario specificare che, a decorrere dall’anno 2007- 2008, il numero degli anni di istruzione obbligatoria è stato innalzato a dieci anni e, conseguentemente, l’età minima di ammissione al lavoro è innalzata ai 16 anni.
Conseguentemente, la legge vieta espressamente di adibire al lavoro i bambini, che non possono accedervi sino all’assolvimento dell’obbligo scolastico, il quale pertanto costituisce una condizione necessaria per l’ammissione all’attività lavorativa.
È peraltro stabilita una deroga a tale previsione poiché è permesso l’impiego di minori in attività di carattere culturale, artistico sportivo e pubblicitario, purché però sussistano particolari condizioni formali e sostanziali.

Possono invece accedere al lavoro gli adolescenti, per i quali tuttavia è prevista una disciplina speciale, volta a dettare regole peculiari che ineriscono a specifici aspetti del rapporto di lavoro con il minore. Tali regole sono predisposte al fine di evitare che la crescita fisica ed intellettuale del minore subisca pregiudizi.

Invero esse subiscono deroghe in casi espressamente previsti: non debbono infatti essere applicate quando l’adolescente sia adibito a lavori occasionali o di breve durata, purché si tratti di servizi domestici svolti in ambito familiare oppure di prestazioni svolte nelle imprese a conduzione familiare a condizione che esse non abbiano carattere nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso.

 

Normativa di riferimento

  • Costituzione, art. 37 ultimo comma e art. 34
  • Legge 977/67, come modificata dal D.Lgs. 345/1999 in recepimento della direttiva comunitaria 94/33/CE
  • Carta Sociale Europea 18/10/1961
  • Convenzione OIL 138/73 sull’età minima di ammissione al lavoro
  • Convenzione OIL 182/200 e raccomandazione OIL 190/2000 sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e sui programmi d’azione per la loro eliminazione

 

 

Scheda di approfondimento

Il lavoro dei minori è caratterizzato da alcune peculiarità destinate a garantire condizioni idonee e adeguate alla crescita e allo sviluppo dei soggetti coinvolti.
La legge 677/67 e le sue successive modifiche si occupano infatti di dettare specifiche regole in deroga alla normativa generale in relazione agli aspetti maggiormente delicati di un rapporto di lavoro.
Per tutte le questioni non espressamente disciplinate, invece, si applica la normativa dettata per la generalità dei lavoratori.

 

Attività vietate

La legge vieta ai datori di lavoro di adibire gli adolescenti a talune attività e lavorazioni in virtù della loro pericolosità.
Tali attività sono elencate nell’Allegato I della Legge 677/77 che deve essere periodicamente aggiornato dalle Autorità competenti.
Esse riguardano sostanzialmente aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro e specificamente:

  • mansioni che espongono il minore ad agenti fisici, quali l’atmosfera a pressione superiore rispetto a quella naturale o i rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d;
  • mansioni che espongono il minore ad agenti biologici che possono causare gravi malattie o che sono stati geneticamente modificati;
  • mansioni che espongono il minore ad agenti chimici, come sostanze e preparati qualificati dalla legge come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi o nocivi, irritanti;
  • mansioni che espongono il minore ad agenti qualificati dalla legge come cancerogeni, al piombo o all’amianto;
  • trasporto pesi per un periodo di tempo superiore alle 4 ore durante la giornata;

Il medesimo articolo ammette deroghe alla regola citata, quando le attività generalmente vietate siano svolte per motivi didattici o di formazione professionale ed in ogni caso siano esercitate esclusivamente per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula appositamente adibita o anche presso il datore di lavoro, purché però sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
L’attività di apprendimento e formazione deve comunque essere autorizzata dalla DPL e previo parere dell’ASL competente per territorio sul rispetto da parte del datore di lavoro di tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

 

Obblighi di sicurezza e visite mediche

A carico del datore di lavoro, la legge stabilisce obblighi di valutazione ed informazione relativi ai rischi e alla sicurezza dell’ambiente in cui i minori debbono operare.
L’art. 7 l. 677/67 prevede che il datore di lavoro, prima di assumere il minore o di modificarne le mansioni, valuti i rischi lavorativi come previsto dall’art. 4 l. 626/1994.
Ciò deve avvenire prestando particolare attenzione verso taluni aspetti, quali:

  • sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza o di percezione dei rischi;
  • natura, grado, durata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici;
  • movimentazione dei carichi;
  • scelta, sistemazione, utilizzazione degli strumenti e delle attrezzature da lavoro;
  • pianificazione dei processi di lavoro;
  • stato della formazione e dell’informazione dei minori.

È fatto inoltre obbligo ai datori di lavoro di fornire tutte le informazioni previste dalla legge (art. 21 l. 626/94) anche ai soggetti che esercitano la patria potestà sul minore adibito al lavoro.

L’art. 8 l. 677/67 impone, invece, l’obbligo di sottoposizione del minore a visita medica preassuntiva al fine di effettuare una valutazione circa la sua idoneità all’attività lavorativa cui avrà accesso.
La visita dovrà essere periodicamente ripetuta con cadenza almeno annuale e sino al compimento della maggiore età, in modo da garantire che l’idoneità permanga nel tempo.
Tali visite sono effettuate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che ne accerta l’esito mediante apposito certificato. Il giudizio circa l’idoneità o meno del minore deve poi essere comunicato al datore di lavoro, al lavoratore e agli esercenti la patria potestà per iscritto.

 

Orario di lavoro, riposi, ferie

L’art. 18 l. 677/67 impone il rispetto di un orario di lavoro specifico:

  • i bambini liberi da obblighi scolastici non possono prestare la propria attività per più di 7 ore al giorno e di 35 ore alla settimana
  • per gli adolescenti, invece, l’orario di lavoro non può superare le 8 ore al giorno e le 40 ore settimanali.

In ogni caso la prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi per più di 4 ore e mezza senza subire interruzioni o per più di tre ore, se il lavoro è valutato dalla DPL particolarmente gravoso o pericoloso.
Decorso tale tempo, il minore ha diritto ad un riposo intermedio della durata di almeno un’ora o di una durata differente fissata dalla Direzione provinciale nei casi di particolare pericolosità o gravosità.
La regola ora citata può subire deroghe mediante pattuizioni contrattuali collettiva o in presenza di autorizzazione espressa della DPL.

Il minore, inoltre, ha diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni che debbono essere, se possibile, consecutivi e comprendere la domenica.
Tale riposo può essere ridotto, ma in misura non superiore alle 36 ore e, in ogni caso, in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo. Può inoltre essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica, qualora il minore sia impiegato in mansioni avente carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario oppure nel settore dello spettacolo, turistico e alberghiero.

I minori di regola non possono essere adibiti a lavoro notturno: è obbligatorio, infatti, il rispetto di un periodo di riposo protetto, rappresentato da un arco temporale di almeno 12 ore consecutive (fra le ore 22 e le ore 6 oppure fra le ore 23 e le ore 7).
Sono tuttavia previste alcune deroghe concernenti:

  • i minori che abbiano compiuto i 16 anni nei casi in cui si sia verificata una causa di forza maggiore che impedisca il funzionamento dell’azienda. Tale deroga deve essere comunque eccezionale e relativa al solo tempo strettamente necessario; è inoltre soggetta a specifiche condizioni e ad obblighi informativi nei confronti della Direzione provinciale del lavoro competente;
  • i minori adibiti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo e comunque in presenza di specifici limiti e previa fissazione di ore di riposo susseguenti al periodo lavorativo.

Infine, per quanto riguarda le ferie, la legge distingue due casi:

  • i minori che hanno meno di 16 anni hanno diritto ad un periodo minimo di ferie annuali retribuite pari a trenta giorni, qualunque sia l’anzianità lavorativa maturata.
  • i minori che hanno compiuto i 16 anni hanno invece diritto alle ferie accordate alla generalità dei lavoratori.

Le modalità di fruizione delle ferie, in entrambi i casi, possono essere regolate dalla contrattazione collettiva.

 

Tutela previdenziale

L’art. 24 l. 677/77 sancisce il diritto dei minori adibiti al lavoro ad ottenere i medesimi trattamenti e le medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori.
Tale diritto sussiste anche qualora il minore sia stato ammesso alla prestazione lavorativa in violazione delle norme sull’età minima, ma in tale caso l’ente assicuratore può esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni effettuate a favore del minore detratta la somma per contributi omessi.

 

Deroga alla disciplina generale: il settore culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo

Come già accennato, la disciplina in materia di lavoro minorile subisce talune deroghe, qualora il soggetto si adibito a prestazioni aventi carattere culturale, sportivo, pubblicitario o artistico o relative al settore dello spettacolo:

  • in deroga al divieto di accesso al lavoro fissato per i bambini, la l. 677/77 e successive modifiche consentono di adibire costoro ad attività lavorative nei settori citati che non ne pregiudichino la sicurezza, l’integrità psico-fisica, lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Ciò è possibile in presenza di un’espressa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, a sua volta subordinata a specifiche condizioni. L’autorizzazione segue alla verifiche di tali condizioni mediante n procedimento che deve concludersi entro 30 giorni;
  • in deroga alle disposizioni concernenti il riposo settimanale, il minore adibito ai settori elencati può godere di esso anche in un giorno differente dalla domenica.