Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario
Scheda sintetica
L’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, conv., con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, ha disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio prevedendo un regime transitorio per i buoni lavoro già richiesti fino al 17 marzo 2017, i quali potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Successivamente, l’art. 54 -bis del d.l. n. 50/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 96/2017, ha previsto il Libretto di Famiglia quale nuovo strumento tramite il quale le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali, ossia di prestazioni di lavoro sporadiche e saltuarie, per prestazioni unicamente nell’ambito di piccoli lavori domestici, dell’assistenza domiciliare a bambini o a persone anziane o nel caso di insegnamento privato supplementare.
Ad oggi, dunque, gli utilizzatori possono remunerare le prestazioni occasionali svolte in determinati settori di attività, purché di durata non superiore a un’ora, attraverso un libretto composto da titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro.
Il lavoratore ha diritto anche ad alcune limitate garanzie riguardanti il rapporto di lavoro (riposo giornaliero e settimanale, pause lavoro) e la propria posizione previdenziale.
Al fine di usufruire del Libretto Famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi a un’apposita piattaforma informatica Inps tramite il servizio online dedicato.
Tale strumento – unitamente al nuovo Contratto di prestazione occasionale ha ripristinato di fatto gli abrogati voucher, vanificando l’avvenuta abrogazione del lavoro accessorio ed evitando così il referendum popolare promosso dalla Cgil, già dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale.
Questa scelta, tuttavia, è criticabile per un duplice ordine di motivi.
Infatti, da un lato, è stata vanificata la volontà popolare che si era pronunciata a favore dell’indizione di un referendum riguardante l’abrogazione dei cd. buoni lavoro; dall’altro, i nuovi strumenti, lungi dall’essere esclusivamente funzionali a favorire l’emersione del lavoro nero, scoraggerebbero l’utilizzo di forme contrattuali già esistenti che riconoscono maggiori garanzie ai prestatori ma sono più costose per il datore di lavoro.
Fonti normative
- D.L. 17 marzo 2017, n. 25, conv. dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, art. 1;
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv., con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 54-bis;
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), art. 1, c. 368;
- D.L. 12 luglio 2018, n. 87 conv., con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, art. 2-bis;
- D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, art. 5;
- L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, c. 342 e 343;
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
Utilizzatori
Possono valersi del Libretto Famiglia unicamente le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
L’unica eccezione riguarda le società sportive identificate dall’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (dal 1° luglio 2023, dall’art. 13 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) per le attività di stewarding di cui al decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.
Tipologia di prestazione lavorativa
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato unicamente per compensare le seguenti prestazioni:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare;
- attività di stewarding.
Limiti economici
Le prestazioni di lavoro occasionale tramite il Libretto Famiglia prevedono – in riferimento all’attività lavorativa svolta nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) – i seguenti limiti economici:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e comunque non più di 280 ore lavorative;
- per ciascun prestatore, per le attività di stewarding di cui al D.M. 8 agosto 2007 (abrogato e sostituito dal D.M. 13 agosto 2019), svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (abrogata e sostituita dal 1° luglio 2023 dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Gli importi vengono considerati al netto dei contributi, dei premi assicurativi e dei costi di gestione.
Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità (purché compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa). L’Inps ha precisato che lo «svolgimento, da parte dei pensionati, di prestazioni occasionali sia nell’ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto Famiglia può determinare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o ridurne l’importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.)»;
- studenti con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I suddetti prestatori occasionali devono presentare, al momento della registrazione sull’apposita piattaforma informatica, un’autocertificazione che confermi la loro condizione.
I compensi percepiti:
- non incidono sullo stato di disoccupazione;
- non devono essere indicati nella domanda di richiesta per ottenere il Reddito di cittadinanza (Rdc);
- sono computabili, per i lavoratori extracomunitari, ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Non possono prestare lavoro occasionale soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Il Libretto Famiglia – conseguibile attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli Uffici postali e le rivendite di generi di monopolio – è un libretto nominativo prefinanziato contenente titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare le prestazioni occasionali di durata non superiore a un’ora.
Per ogni titolo erogato sono a carico dell’utilizzatore:
- euro 1,65 per contribuzione a favore della Gestione separata Inps;
- euro 0,25 per contribuzione per l’assicurazione anti-infortuni a favore dell’Inail;
- euro 0,10 per la gestione del servizio da parte dell’Inps.
Compenso netto a favore del prestatore | 8 € |
Contribuzione complessiva a carico dell’utilizzatore | 2 € |
Titolo di pagamento | 10 € |
Diritti dei prestatori occasionali
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto:
- all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;
- all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003), alle pause (art. 8, D.Lgs. n. 66/2003) e ai riposi settimanali (art. 9, D.Lgs. n. 66/2003);
- all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela (art. 1, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 104/2022; Circa. INL n. 4/2022).
Sono escluse le prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione e l’assegno per il nucleo familiare (Circa. INPS n. 76/2009, par. 5).
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il c. 8 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 151/2015, ha espressamente escluso, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, la tutela per lo svolgimento di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Società sportive
La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sulla disciplina delle prestazioni occasionali colmando il vuoto normativo lasciato dall’abolizione dei voucher riguardante l’impiego degli assistenti di stadio (c.d. steward). Gli steward potevano essere impiegati dalle società organizzatrici di partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche – anche mediante contratto di appalto (D.M. 24 febbraio 2010) – utilizzando il lavoro accessorio.
La norma introdotta dalla L. n. 205/2017 prevede, da parte delle società sportive, come identificate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 (abrogata a partire dal 1° luglio 2023 e sostituita dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), l’utilizzo degli stewardattraverso il Libretto Famiglia.
Il D.M. 13 agosto 2019 ha stabilito che gli steward devono essere utilizzati per:
- il controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi (a prescindere dalla capienza degli stessi);
- l’accoglienza e l’instradamento degli spettatori;
- la verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi;
- lo svolgimento di servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo.
Queste attività devono essere sempre svolte sotto la direzione e il controllo del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi.
I suddetti servizi possono essere assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice, ovvero tramite contratto di appalto o somministrazione, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati.
L’Inps, con circolare n. 95 del 14 agosto 2018, ha precisato che:
- ciascun prestatore potrà ottenere, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, complessivamente un compenso non superiore a 5.000 euro;
- non è applicabile il limite economico pari a 5.000 euro (ora 10.000 euro) relativo ai compensi erogati dal singolo utilizzatore alla totalità degli steward impiegati nell’attività lavorativa;
- non è applicabile il limite numerico dei dipendenti (ora 10) imposto dall’art. 54-bis per gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche, non nell’esercizio di una attività economica;
- il rapporto di lavoro occasionale per le prestazioni degli steward si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato al superamento del limite di 5.000 euro o del limite di 625 ore di lavoro nell’arco dello stesso anno civile.
Prima di procedere all’utilizzazione della prestazione occasionale, le società sportive devono inviare, tramite PEC, alla Direzione centrale Entrate un’apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della L. n. 91/1981 e di svolgere le attività di cui al D.M. 13 agosto 2019, e chiedere che gli importi versati siano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi” (Msg. Inps n. 3193/2018).
Registrazione preventiva di utilizzatori e prestatori sul sito Inps
Per l’accesso alle prestazioni del LF, i prestatori e gli utilizzatori del lavoro occasionale devono registrarsi e utilizzare l’apposita piattaforma telematica INPS.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
La registrazione può essere svolta:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).
Le operazioni di registrazione possono essere svolte anche da intermediari muniti di apposita delega:
- consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- enti di patronato di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 152 esclusivamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore. (Msg. Inps n. 3177/2017)
I prestatori di lavoro dovranno indicare l’Iban del:
- conto corrente bancario/postale, intestato o cointestato al prestatore, ovvero
- libretto postale, intestato o cointestato al prestatore, ovvero
- carta di credito, dotata di Iban e intestata al prestatore.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
Il prestatore, attraverso la piattaforma telematica, potrà acquisire il prospetto paga mensile, con l’indicazione dei seguenti dati:
- elementi identificativi degli utilizzatori;
- compensi percepiti;
- contribuzione INPS/INAIL;
- ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Comunicazioni dell’utilizzatore
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione – attraverso la piattaforma informatica Inps o per mezzo dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps – l’utilizzatore deve comunicare:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
Nell’ambito della comunicazione l’utilizzatore deve dichiarare altresì l’eventuale appartenenza del prestatore ad una delle seguenti categorie:
- titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studente con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persona disoccupata;
- percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Il prestatore riceve, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, notifica attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS. dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
L’utilizzatore deve alimentare preventivamente il proprio portafoglio telematico, con il versamento della somma destinata al pagamento della prestazione e all’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00.
Le modalità di versamento sono:
- modello “F24 Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e la causale “LIFA” (Ris. Agenzia Entrate n. 81/2017). Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti;
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Gestione dell’erogazione dei compensi da parte dell’Inps
L’INPS provvede a pagare il compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
In particolare, l’INPS conteggia tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale rese durante il mese ed a erogare il totale complessivo entro il giorno 15 del mese successivo, accreditando le somme sul conto del prestatore.
Il prestatore, attraverso la piattaforma telematica, potrà acquisire il prospetto paga mensile, con l’indicazione dei seguenti dati:
- elementi identificativi degli utilizzatori;
- compensi percepiti;
- contribuzione INPS/INAIL;
- ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Gli oneri del pagamento sono a carico del prestatore (euro 3,84). Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore;
- per il tramite di qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore. (Circ. Inps n. 107/2017, par. 8; Circ. Inps n. 103/2018, par. 6; Msg. Inps n. 410/2023).
Sanzioni
Il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative, quando:
- viene superato nell’arco dello stesso anno civile, per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore, il limite di € 2.500,00 o il limite di durata della prestazione pari a 280 ore, a partire dal giorno in cui si realizza il predetto superamento;
- l’utilizzatore ha in corso o ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (Circ. INL n. 5/2017).
Nei casi in cui il prestatore di lavoro occasionale viene impiegato mediante l’utilizzo del LF – anche se regolarmente gestito tramite la piattaforma Inps – in lavorazioni non consentite dalla legge, viene applicata la maxisanzione (Msg INL n. 856/2022.
Bonus baby-sitting
Mediante il Libretto Famiglia, a partire da gennaio 2018, verrà erogato dall’INPS, il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.