Mansioni

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

 

Scheda sintetica

Fino al 25 giugno 2015, l’art. 2103 del codice civile riconosceva al lavoratore il diritto a essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita in seguito o, ancora, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro che avesse voluto mutare le mansioni del lavoratore avrebbe dunque potuto farlo solo assegnandogli mansioni superiori o equivalenti.
L’art. 2013 c.c. stabiliva inoltre che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, al lavoratore spettava il trattamento corrispondente all’attività svolta; qualora, poi, lo svolgimento delle mansioni superiori fosse proseguito per un determinato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva (e comunque non superiore a 3 mesi), il lavoratore aveva diritto anche al riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore e del relativo trattamento.

Il suddetto quadro normativo è profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, uno dei provvedimenti attuativi del c.d. Jobs Act (Legge delega n. 183 del 2014), che, oltre a rimodulare l’intera disciplina dei contratti di lavoro, ha riformulato anche il contenuto dell’art. 2103 c.c.
In primo luogo, la riforma del 2015 ha fortemente allentato i limiti al potere del datore di lavoro di modificare in peggio le mansioni del lavoratore , attraverso in particolare la sostituzione del concetto di equivalenza delle mansioni con quello, assai più labile, della mera riconducibilità della mansione al medesimo livello e inquadramento contrattuale: in base all’attuale disciplina, il datore di lavoro è libero di assegnare al lavoratore nuove mansioni anche non equivalenti, alla sola condizione che dette mansioni siano genericamente riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte dal dipendente .
Non solo. La nuova normativa ha introdotto anche una specifica ipotesi in cui il datore di lavoro può legittimamente assegnare al lavoratore una mansione inferiore: il secondo comma del rinnovato art. 2103 c.c. prevede infatti che, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché si tratti di mansioni rientranti nella medesima categoria legale.

Ulteriori ipotesi di legittimo demansionamento potranno infine essere introdotte dalla contrattazione collettiva.
Il nuovo art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore legittimamente dequalificato ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo di cui gode al momento del mutamento, ma al contempo riconosce alle parti la possibilità di concordare una riduzione della retribuzione oppure una modifica in senso peggiorativo delle mansioni, della categoria legale o del livello di inquadramento.

La riforma del 2015 ha rinnovato anche la disciplina dell’assegnazione a mansioni superiori, anzitutto aumentando il periodo di tempo di assegnazione necessario affinché il lavoratore acquisisca in via definitiva la qualifica superiore : dai 3 mesi della disciplina previgente, si passa a 6 mesi, con l’ulteriore, significativa novità che detto periodo deve essere continuativo (in precedenza era invece prevista la possibilità che la maturazione dei 3 mesi avvenisse anche sommando singoli periodi di assegnazione alla mansione superiore).
Viene poi riconosciuta alla contrattazione collettiva la facoltà di modificare il termine di 6 mesi, eventualmente anche aumentandolo (la vecchia disciplina prevedeva al contrario che la contrattazione collettiva potesse modificare il termine di 3 mesi solo in senso migliorativo per il lavoratore, vale a dire solo diminuendolo).
Da ultimo, il settimo comma del nuovo art. 2103 c.c. fa salva la diversa volontà del lavoratore: cioè a dirsi che il lavoratore ha ora la possibilità di rifiutarsi di essere definitivamente adibito alle mansioni superiori .

Nel proseguo di questa scheda ci soffermeremo su alcuni aspetti riguardanti specificatamente il diritto del lavoratore alla qualifica superiore.

Per ulteriori informazioni sulle problematiche relative all’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, si fa invece rinvio alla voce Demansionamento.

 

 

 

Normativa

  • Codice civile, art. 2103
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
  • Decreto legislativo n. 81/2015

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Diritti del lavoratore in caso di assegnazione a mansioni superiori: le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015

L’art. 2103 c.c., nella formulazione antecedente la riforma del 2015, stabiliva che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore aveva diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori; la medesima norma prevedeva inoltre che l’assegnazione alle mansioni superiori diventava definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.

Il nuovo testo del settimo comma dell’art. 2103 c.c. recita invece così: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La riforma del 2015, quindi, ha mantenuto inalterato il diritto, in capo al lavoratore assegnato a mansioni superiori, di ricevere il trattamento corrispondente all’attività svolta; al contempo, però, ha introdotto alcune significative novità in materia di assegnazione definitiva alle mansioni superiori, e in particolare:

  • ha aumentato a 6 mesi il tempo necessario a far sì che l’assegnazione divenga definitiva e il lavoratore acquisisca il corrispondente livello di inquadramento;
  • ha previsto la facoltà per la contrattazione collettiva di aumentare ulteriormente questo termine (la vecchia disciplina prevedeva al contrario che la contrattazione collettiva potesse solo diminuire il precedente termine di 3 mesi);
  • ha stabilito espressamente che il periodo di assegnazione alle mansioni superiori deve essere continuativo e non frazionato, superando così i dubbi interpretativi legati alla precedente formulazione della norma, che nulla diceva in merito all’eventuale frazionabilità del periodo di assegnazione;
  • ha riconosciuto al lavoratore la possibilità di rifiutarsi di essere definitivamente adibito alle mansioni superiori.

 

 

Prescrizione del diritto alla qualifica superiore e del diritto alle differenze retributive

Il lavoratore assegnato per più di sei mesi – o per il diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva – a mansioni superiori acquisisce, in via definitiva, il diritto allo svolgimento di tali mansioni superiori e al relativo trattamento economico, sempre che tale assegnazione non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio.

Può però accadere che il lavoratore, pur adibito per oltre sei mesi a mansioni superiori, venga poi nuovamente assegnato alla mansione (inferiore) che aveva prima. In questo caso, il lavoratore avrebbe diritto a rivendicare il suo diritto a mantenere, in via definitiva, la mansione superiore, cui spesso si accompagna anche un miglior trattamento economico.
Ma cosa accade se, per quieto vivere o per altri motivi il lavoratore dovesse decidere, temporaneamente, di tacere, salvo poi avanzare successivamente tali rivendicazioni, magari ad anni di distanza?

In altre parole, quanto tempo ha il lavoratore per far valere in giudizio il suo diritto a vedersi riconosciuta la qualifica superiore e il pagamento delle relative differenze retributive (ossia la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione e quanto gli sarebbe spettato se avesse svolto le mansioni superiori)?

Le risposte della giurisprudenza a tale quesito non sono state univoche.
In particolare, la giurisprudenza meno recente ha sostenuto che quando il diritto alle differenze retributive è fatto valere in dipendenza del diritto alla qualifica superiore, entrambi i diritti si prescrivono (cioè si estinguono) in dieci anni (v. Cass. 10/6/1986, n. 3843).
Altra risalente giurisprudenza ha invece sostenuto che il diritto alla qualifica superiore non si estinguerebbe mai, e che dunque il lavoratore potrebbe farlo valere in giudizio in qualsiasi momento, al fine di ottenere, per il futuro, le mansioni a lui spettanti e il relativo trattamento economico. Per quanto riguarda, invece, il passato, il lavoratore potrebbe rivendicare le differenze retributive a lui spettanti, ma con il limite della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. per i crediti da lavoro subordinato (v. Cass. 29/10/1998, n. 10832).

La giurisprudenza più recente sembra invece propensa ad accogliere una soluzione ancora diversa. In particolare, la Cassazione, in alcune sentenze di questi ultimi anni, ha sostenuto che i due diritti – quello alle differenze retributive e quello alla qualifica superiore – si prescrivono in tempi diversi: il diritto alla qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale (di cui all’art. 2946 c.c.), mentre il diritto alle differenze retributive, derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore, si estingue nel più breve termine di cinque anni previsto dall’art. 2948 c.c. (v. Cass. 8/4/2011, n. 8057; Cass. 24/5/2006, n. 12238).

 

Concorsi interni per l’assegnazione a una qualifica superiore: obblighi del datore di lavoro e conseguenze di eventuali comportamenti illegittimi

Nel caso in cui il datore di lavoro bandisca un concorso interno per l’assegnazione di una qualifica superiore, l’esclusione dal concorso di un lavoratore che possegga tutti i requisiti previsti dal bando è sicuramente illegittima.

Per quanto riguarda, poi, le operazioni di assegnazione dei punteggi ai lavoratori che partecipano al concorso interno, la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che il potere valutativo del datore di lavoro deve essere esercitato secondo buona fede e correttezza, e deve altresì svolgersi in conformità ai criteri precostituiti dal bando (v. Cass. 5/3/2012, n. 3415); grava, inoltre, sul datore di lavoro l’obbligo di motivare le operazioni valutative e comparative connesse alla valutazione (v. Cass. 3/3/2010, n. 5119).

Ma quali sono le conseguenze di eventuali comportamenti illegittimi del datore di lavoro nell’espletamento dei concorsi interni?

In assenza di specifiche previsioni normative, è ancora una volta la giurisprudenza a fornire la risposta a tale domanda.
A tal proposito, la Cassazione ha più volte ribadito che, nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede, questi è tenuto a corrispondere al lavoratore illegittimamente escluso un risarcimento del danno (c.d. danno da perdita di chance), il cui ammontare è determinato dal giudice “sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore, qualora la selezione fra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto ne trasparente” (v. Cass. 3/3/2010, n. 5119).
Per ottenere tale risarcimento, il lavoratore deve dimostrare in giudizio, anche in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato, fornendo in particolare la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria (v. Cass. 23/1/2009, n. 1715; Cass. 6/6/2006, 13241; Cass. 1/12/2004, n. 22524).

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di mansioni e qualifiche

In genere

  1. La nuova regola di cui al c. 1 dell’art. 2103 c.c., così come introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, modifica il parametro legale in base al quale deve essere verificata la legittimità dell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro e condiziona, quale effetto riflesso, anche gli istituti che presuppongono l’utilizzo del medesimo concetto, quali il trasferimento e il cd. repechage. (Trib. Roma 27/4/2017, ord., Est. Emili, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di M. V. Di Tanna, “Assistenza ai disabili: trasferimento e disciplina delle mansioni”, 612)
  2. A norma dell’art. 2103, comma 1, c.c., nel testo sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non essendo necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza acquisita dal dipendente nello svolgimento delle precedenti mansioni. (Trib. Roma 30/9/2015, Est. Sordi, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Valeria Nuzzo, “Il nuovo art. 2103 c.c. e la (non più necessaria) equivalenza professionale delle mansioni”, 1044)
  3. La nuova disciplina legislativa dello ius variandi si applica anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore e ha rilevanza rispetto a mutamenti di mansioni disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 e in atto ancora dopo quella data; conseguentemente, l’assegnazione di mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ma pur sempre riconducibili allo stesso livello di inquadramento, se può essere considerata illegittima prima del 24 giugno 2015, non può più esserlo successivamente a quella data. (Trib. Roma 30/9/2015, Est. Sordi, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Valeria Nuzzo, “Il nuovo art. 2103 c.c. e la (non più necessaria) equivalenza professionale delle mansioni”, 1044)
  4. Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. Ne consegue che deve ritenersi legittimo il rifiuto opposto da una dipendente di una società che si occupa del commercio della vendita di alimenti e bevande e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il servizio di permanenza di direzione di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto di vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento. (Cass. 19/7/2013 n. 17713, Pres. Stile Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2013, 952)
  5. Qualora si discuta del corretto inquadramento del lavoratore, occorre ricostruire il contenuto delle mansioni onde poi procedere al giudizio di sussunzione nella categoria più adeguata, dopo aver allegato quella posseduta e quella rivendicata, ciò, però, vale quando il lavoratore rivendichi un collocamento più elevato rispetto a quello formalmente posseduto. Ciò non vale, però, quando le parti abbiano pattuito un determinato inquadramento e il datore di lavoro retribuisca il lavoratore secondo livelli inferiori, ovvero quando sia stato il datore ad assegnare al lavoratore un certo livello e, poi, ancora una volta, lo retribuisca in misira inferiore. (Trib. La Spezia 17/12/2012, Giud. Panico, in Lav. nella giur. 2013, 313)
  6. In tema di lavoro giornalistico, la qualifica di inviato speciale spetta al giornalista cui venga assegnato come mansione ordinaria, anche se non esclusiva, lo svolgimento di attività giornalistica fuori sede, normalmente allo scopo di seguire determinati avvenimenti o eventi che rientrino nelle sue specifiche competenze, fermo l’obbligo di prestare attività di redazione, sia pure con orario ridotto, in assenza di impegno in servizi esterni. (Cass. 4/5/2012 n. 6744, Pres. Miani Canevari Est. Balestrieri, in Orient. Giur. Lav. 2012, 294)
  7. L’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, con il consenso del dipendente, è legittima solo ove sia l’unica alternativa al licenziamento. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva ritenuto illegittimo il demansionamento disposto a seguito di rifiuto di trasferimento). (Cass. 12/4/2012 n. 5780, Pres. Roselli Est. Arienzo, in Orient. Giur. Lav. 2012, 289)
  8. L’attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni svolte deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cass. 18/7/2011 n. 15739, Pres. Roselli Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2011, 1056)
  9. In tema di inquadramento dei dipendenti postali, la contrattazione collettiva ben può configurare meccanismi di mobilità orizzontale, prevedendo a questa clausola la fungibilità delle mansioni onde sopperire a contingenti esigenze aziendali (come avvenne con c.c.n.l. del 1994) ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori secondo eventuale rotazione senza con ciò violare l’art. 2103 c.c. (Cass. 3/2/2009 n. 2602, Pres. Mercurio Est. Roselli, in Orient. giur. lav. 2009, 44)
  10. Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica e adeguata motivazione. (Nella specie, l’impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva negato il diritto di un dipendente dell’A.T.A.C. di Roma, già inquadrato nel quinto livello di cui all’accordo nazionale collettivo del 13 maggio 1987, all’inquadramento nel quarto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l’attività svolta dal dipendente consisteva in mansioni amministrative presso il “nucleo stampa” e in mansioni di composizione grafica al computer, le cui modalità di esecuzione non comportavano un apprezzabile margine di autonomia, né la soluzione di problemi variabili e complessi, posto che la grafica veniva eseguita sulla base di progetti ideati da altre persone deputate al relativo controllo). (Cass. 30/10/2008 n. 26233, Pres. Mattone Est. Nobile, in Lav. nella giur. 2009, 301)
  11. L’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte. Conseguentemente costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza. (Rigetta, App. Lecce, 3 giugno 2004). (Cass. 5/12/2007 n. 25313, Pres. Sciarelli Est. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2008, 1692)
  12. Non è illegittimo, ma doveroso ai sensi dell’art. 2087 c.c., il comportamento del datore di lavoro che revochi al dipendente incarichi incompatibili con il suo stato di salute, non essendo il datore di lavoro tenuto a modificare l’organizzazione del lavoro in modo da adattare una determinata posizione di lavoro alla persona con limitate possibilità di svolgimento delle mansioni connesse. L’eventuale tempo trascorso tra la revoca dell’incarico e l’assegnazione di una nuova posizione di lavoro è giustificata dalla necessità di eliminare con urgenza situazioni potenzialmente pericolose per il lavoratore e di reperire altre mansioni equivalenti. (Trib. Milano 23/2/2007, in Dir. e prat. lav. 1425)
  13. E’ legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia adibito il dipendente a mansioni inferiori, se tale adibizione è stata determinata per il rifiuto del dipendente di mutare il proprio orario di lavoro, se è dipesa da temporanee esigenze aziendali e se, in ogni caso, il lavoratore abbia manifestato il suo consenso alla nuova assegnazione. (Trib. Milano 1/2/2008, in Dir. e prat. lav. 2008, 1425)
  14. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Cass. 22/8/2007 n. 17896, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  15. Il datore di lavoro, in conseguenza di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che abbiano comportato l’esternalizzazione di servizi o la riduzione dell’attività, può adibire il dipendente allo svolgimento di mansioni diverse, anche inferiori, mantenendo immutato il trattamento retributivo, qualora ciò costituisca l’unica alternativa praticabile al licenziamento. (Cass. 5/4/2007 n. 8596, Pres. Mercurio Est. Vidiri, in D&L 2007, con nota di Andrea Bordone, “Demansionamento legittimo in alternativa al licenziamento”, 782 e in Dir. e prat. lav. 2008, 380)
  16. Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per insufficiente motivazione, la sentenza di merito che aveva accolto la domanda, proposta nei confronti dell’allora s.p.a. FF.SS., di inquadramento nell’ottava categoria contrattuale area quadri in relazione alle mansioni di un dipendente con la qualifica di capo gestione superiore appartenente alla settima categoria, senza, però, enunciare gli elementi essenziali per siffatto inquadramento, nè i tratti differenziali tra le mansioni proprie della settima qualifica e quelle caratterizzanti la categoria superiore, omettendo anche la specificazione delle mansioni attraverso le quali si sarebbero tradotti, in concreto, nella realtà fattuale quei compiti di raccordo – tipici della posizione lavorativa di quadro – tra il personale impiegatizio e quello dirigenziale). (Cass. 6/3/2007 n. 5128, Pres. de Luca est. Vidiri, in lav. nella giur. 2007, 1143, e in Dir. e prat. lav. 2008, 63)
  17. Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal Ccnl rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole (come nella specie). Per ritenere annullabile quest’ultimo occorre che sia dedotto e accertato, con relativo onere incombente sul datore di lavoro, che lo stesso sia stato determinato da errore e venga specificato l’oggetto dell’erronea rappresentazione dei fatti con i necessari connotati per renderla rilevante, con la conseguenza che, in difetto di tale rappresentazione, non può che valere la suddetta regola generale della irriducibilità della retribuzione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 dicembre 2002). (Cass. 23/1/2007 n. 1421, Pres. Mattone Est. De Renzis, in Dir. e prat. lav. 2007, 2456)
  18. La contrattazione collettiva può rendere fungibili per temporanee esigenze aziendali anche mansioni che esprimono professionalità di grado diverso (non legalmente equivalenti a norma dell’art. 2103, primo comma, c.c.) purchè siano contrattualmente equivalenti, in quanto classificate nella medesima categoria e allo stesso livello retributivo. (Cass. 24/11/2006 n. 25033, Pres. Carbone Est. Amoroso, in riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Antonella occhino, 336, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1424)
  19. La contestualità tra la formulazione di una contestazione disciplinare e adibizione a un diverso reparto della medesima unità produttiva e ad altre mansioni, non comporta di per sè un utilizzo sanzionatorio dello ius variandi, nè violazione dell’art. 2103 c.c. sempre che le nuove mansioni siano equivalenti. (Trib. Firenze 31/7/2006, Est. Taiti, in D&L 2007, con nota di Lisa Amoriello, “I provvedimenti datoriali alla luce del complicato intreccio fra oggettivo e soggettivo”, 527)
  20. Nel provvedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla motivata valutazione di tre fasi tra di oloro ordinate in successione, consistenti: a) nell’accertamento di fatto dell’attività lavorativa in concreto svolta; b)nell’individuazione delle qualifiche o gradi previsti dalla normativa applicabile nel singolo caso (contratto collettivo ovvero regolamento del personale a esso equiparabile); c) nel raffronto dei risultati di tali due indagini. Pertanto, se risulta omessa da parte del giudice del merito la motivata indicazione e valutazione della seconda di dette fasi, ne deriva l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c., restando l’individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre fasi del predetto “iter” logico-giuridico dell’inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile. (Nella specie, la Suprema Corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la motivazione era stata erroneamente trascurata la seconda delle summenzionate fasi – non riportandosi il contenuto della specifica disposizione del regolamento del personale che indicava il contenuto delle mansioni della classe attribuitagli giudizialmente e, quindi, non riferendosi in base a quale criterio ermeneutico fosse stata interpretata la relativa normativa contrattuale-regolamentare – e, pertanto, pervenendosi all’erronea applicazione dell’art. 2103 c.c.) (Cass. 12/5/2006 n. 11037, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Lav. nella giur. 2006, 1225)
  21. In materia di ius variandi ex art. 2103 c.c. è necessario aderire a una nozione “dinamica” di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali delle competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni. Costituisce infatti principio acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità di inquadramento, mansioni anche del tutto nuove e diverse, purchè affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale (principio applicato dalla Corte in una fattispecie in cui il lavoratore, dipendente di un istituto di credito, dapprima titolare di una filiale secondaria, veniva successivamente assegnato all’ufficio Cassa titoli e cedole della sede centrale, poi al servizio ispettorato, quindi nominato a capo dell’ufficio Segreteria fidi, dell’ufficio Rischi e dell’ufficio Cassa centrale; infine, a seguito dell’unificazione degli uffici Cassa centrale di Cuneo e di Milano, inviato in qualità di direttore presso le filiali delle sedi di Cuneo e Boves, in sostituzione del titolare). ( Cass. 2/5/2006 n. 10091, Pres. Ciciretti Est. stile, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Alessandra Sartori, “Limiti allo ius variandi e flessibilità: i paradossi della giurisprudenza”, 654)
  22. Nell’ambito dello ius variandi ex art. 2103 c.c., è principio consolidato quello per cui il divieto di diminuzione della retribuzione non sia assoluto, ma collegato al divieto di dequalificazione; con la conseguenza che, a fronte di mansioni equivalenti dal punto di vista professionale, ben possono venir meno le indennità remunerative di particolari modalità della prestazione lavorativa (nel caso di specie, la c.d. indennità di reggenza). ( Cass. 2/5/2006 n. 10091, Pres. Ciciretti Est. stile, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Alessandra Sartori, “Limiti allo ius variandi e flessibilità: i paradossi della giurisprudenza”, 654 e in Dir. e prat. lav. 2008, 1422)
  23. Il legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro non può in ogni caso non rispettare l’equivalenza delle mansioni assegnate senza per questo dover condizionarlo alla loro omogeneità. (Cass. 12/1/2006 n. 425, Pres. Mattone Rel. Mattone, in Lav. Nella giur. 2006, 597)
  24. Il lavoratore che intenda richiedere l’inquadramento in mansioni diverse e superiori deve provare le determinanti qualità tecniche che la lavorazione, come individuata dalla contrattazione collettiva, chiede come necessarie. (Cass. 2/11/2005, Pres. Mileo Rel. Cuoco, in Lav. Nella giur. 2006, 595)
  25. Con riguardo allo ius variandi del datore di lavoro, il divieto di variazione in peius opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l’indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali; in particolare, le nuove mansioni possono considerarsi alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, e anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. (Cass. 11/4/2005 n 7351, in Dir. e prat. lav. 2008, 1422)
  26. Il contratto collettivo – nella specie, integrativo – non può modificare in peius le mansioni in precedenza legittimamente svolte, o comunque attribuibili, al dipendente pubblico, il quale ha, di conseguenza, diritto al risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento. (Corte app. Lecce 8/1/2005, Pres. Delli Noci, in Giust. Civ. 2006, 207)
  27. Posto che ogni altro elemento è determinabile per fonte normativa o collettiva, l’unico elemento essenziale che deve essere indicato in un contratto di lavoro subordinato, pena la nullità per indeterminatezza dell’oggetto, sono le mansioni che l’assumendo è chiamato a svolgere. Tali mansioni possono essere determinate indirettamente attraverso l’indicazione dell’inquadramento contrattuale attribuito al lavoratore; ma ciò in quanto, a norma del contratto collettivo, le mansioni corrispondenti al livello – o categoria o qualifica – indicato siano ben definite. Così non è per la qualifica dirigenziale dove i possibili compiti aventi le caratteristiche indicate dal contratto collettivo sono praticamente infiniti, sicchè le mansioni restano indeterminate e indeterminabili. (Trib. Milano 17/12/2004, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2005)
  28. In applicazione dell’art. 1363 c.c., il Ccnl ministeri 1998-2001 del 16 febbraio 1999 va interpretato per qualifiche funzionali con quello per aree professionali e posizioni economiche deve avvenire reinquadrando i dipendenti in servizio in base –non alla collocazione delle mansioni svolte nelle declaratorie dell’allegato B di “trasposizione automatica” (nella specie, è stato ritenuto corretto, poiché conforme alla richiamata tabella B del Ccnl di comparto, il reinquadramento in C1 dei “collaboratori” dell’Ispettorato del lavoro, profilo della VII q.f. che il contratto collettivo integrativo per il Ministero del lavoro del 25 ottobre 2000 ha legittimamente mantenuto fino ad esaurimento). (Trib. Ravenna 17/2/2004, Est. Riverso, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Davide Casale, 777)
  29. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato è necessario in primo luogo individuare i criteri generale ed astratti previsti dal contratto collettivo di categoria, quindi accertare le attività svolte in concreto dal dipendente, ed infine provvedere al raffronto tra tali mansioni e le previsioni della disciplina del rapporto. (In applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito il quale, al fine dell’inquadramento di un dipendente delle FfSs che aveva svolta attività di interprete e traduttore di testi di lingua tedesca interessanti il servizio ferroviario nel settimo o nell’ottavo livello, aveva tout court ricondotto le attività svolte dal dipendente tra quelle qualificate di studio, sussumibili nell’ottavo livello, senza considerare che l’attività dell’ottavo livello o erano inquadrabili nell’area dirigenziale, o dovevano consistere in attività particolarmente qualificate di studio, progettazione e ricerca, e che quindi era necessario indagare più approfonditamente sulle attività in concreto svolte dal dipendente, e motivare specificatamente sul punto, per verificare se egli fosse qualificabile come semplice traduttore o se l’attività svolta fosse di tale complessità da giustificare l’inserimento nell’ottavo livello). (Cass. 26/3/2003, n. 4508, Pres. Terza, Rel. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2003, 1928)
  30. Deve escludersi un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criteri secondo cui i contratti collettivi operano distinzioni tra i vari tipi di mansioni ai fini dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori, dato che è proprio la contrattazione collettiva ad essere ritenuta lo strumento idoneo ad interpretare le esigenze dei vari settori produttivi ai fini in esame, come è stato confermato dall’art. 2, l. n. 190/85 in materia di determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri (nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto insindacabile l’indicazione contenuta nell’art. 44 del Ccnl dell’Ente Poste che prevede, per l’inquadramento nell’area quadro di II livello la preposizione alla conduzione ed al controllo di unità organizzative di media rilevanza). (Corte Appello Milano 5/6/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 250)
  31. Una volta entrato in vigore il Ccnl 26/11/94, che ha ricondotto tutti i profili in cui si articolavano le nove categorie funzionali del personale già dipendente dell’Am-ministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quattro aree professionali, l’inquadramento dei lavoratori in tali aree non è automatico, ma è demandato alla regolamentazione dell’Ente, oggi Poste Italiane Spa, che deve tuttavia effettuarlo nel rispetto del Ccnl, raffrontando le mansioni precedentemente svolte con le declaratorie relative alle quattro aree professionali; conseguentemente ai lavoratori che hanno svolto mansioni di gestione di unità organizzative di uffici postali di media rilevanza o di direzione di uffici di piccola entità spetta l’inquadramento nell’area dei quadri di 2° livello (e non nell’area operativa) (Trib. Foggia 15 aprile 2000, pres. Bordone, est. Bianchi, in D&L 2000, 987)
  32. L’inquadramento del dipendente in un’area professionale inferiore (nella fattispecie area “di base” anziché “operativa”) è illegittimo ove risulti conseguenza di tipo sanzionatorio per la mancata produzione della richiesta certificazione medica (Pret. Milano 24/12/97, est. Sala, in D&L 1998, 434)
  33. La previsione di un accordo aziendale diretta a escludere da un’area professionale i dipendenti fisicamente inidonei allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili a tale area è nulla per contrasto con l’art. 2103 c.c.; ai sensi di tale norma il parametro di valutazione dell’idoneità del lavoratore non può essere infatti che quello relativo alle mansioni di assunzione o a quelle da ultimo svolte (e non a tutte quelle genericamente riconducibili alle categorie di appartenenza) (Pret. Milano 24/12/97, est. Sala, in D&L 1998, 434)

 

 

Note di qualifica

  1. Le valutazioni del datore di lavoro nell’attribuire delle note di qualifica non sono insindacabili, potendo il giudice accertare la violazione di norme procedimentali di fonte legale o negoziale, nonché il più generale rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e di non discriminazione. Qualora il contratto collettivo preveda determinati criteri oggettivi per l’attribuzione della nota caratteristica, il giudice può – oltre che annullare la qualifica assegnata – dichiarare il diritti di ottenere la superiore valutazione (nel caso di specie a un dipendente del Banco di Napoli, dirigente sindacale, era stato assegnato il giudizio di “buono”, nonostante il contratto collettivo, l’accordo sulle libertà sindacali, il Regolamento del Banco di Napoli e il Manuale del sistema di valutazione del personale escludessero la possibilità di assegnare una nuova nota di qualifica in caso di assenza superiore ai sei mesi, con conseguente conservazione della nota caratteristica ultima conseguita) (Pret. Livorno 10/2/95, est. Cuccuru, in D&L 1995, 994, nota NICCOLAI, Note di qualifica: vizi procedimentali e poteri del giudice)
  2. E’ nulla la nota di qualifica di insufficiente comunicata con giudizio in cui non sia ravvisabile una sintetica motivazione, come invece previsto dal CCNL applicabile al rapporto (Pret. Milano 27/9/94, est. Ianniello, in D&L 1995, 149)

 

 

Operai/impiegati

  1. Il CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica pubblica richiama, per determinare l’appartenenza alla categoria impiegatizia, i criteri previsti dal RDL 1825/24, convertito nella L. 562/26; in applicazione di tali criteri deve farsi riferimento, per la distinzione tra impiegati e operai, al tipo di collaborazione prestata dal lavoratore, che nel rapporto di impiego assume i caratteri della collaborazione specifica al processo organizzativo (tecnico o amministrativo) dell’impresa e di cooperazione in senso lato (sostitutiva o integrativa) all’attività dell’imprenditore, essendo invece inerenti alle mansioni operaie le prestazioni che attengono al processo meramente esecutivo, anche se non privo talora di una certa discrezionalità; ne segue, ai sensi del detto CCNL, che mansioni consistenti esemplificativamente nel controllo del movimento giornaliero dei dirigenti, nella predisposizione di permessi provvisori per i dipendenti delle ditte appaltatrici, nel controllo relativo all’introduzione di materiale in temporanea giacenza e di automezzi che effettuano operazioni di carico e scarico, con conseguente tenuta di registri e compilazione di una serie di documenti, hanno natura impiegatizia e non operaia, in quanto non ineriscono al processo produttivo ma a quello organizzativo tecnico – amministrativo (Trib. Venezia 15/3/95, pres. Gradella, est. Caparelli, in D&L 1996, 164)

 

 

Quadri

  1. Qualora la contrattazione collettiva preveda due distinti livelli all’interno dell’unica categoria dei quadri, la promozione automatica da un livello all’altro avviene decorso il periodo di tre mesi fissato, per la generalità dei dipendenti, dall’art. 2103 c.c., mentre il più ampio termine che può essere introdotto dalla contrattazione collettiva, a norma dell’art. 6 L. 13/5/85 n. 190, trova applicazione esclusivamente nel passaggio tra la categoria degli impiegati e quella dei quadri (Pret. Milano 1/10/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998, 136)

 

 

Funzionari

  1. L’appartenenza del lavoratore alla categoria dei funzionari va accertata alla stregua della disciplina contrattuale collettiva applicabile, la cui interpretazione è censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (fattispecie relativa a domanda di riconoscimento del diritto all’attribuzione della qualifica di funzionario nel settore delle casse di risparmio) (Cass. 11/8/00, n. 10666, pres. Genghini, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 651)

 

 

Concorsi interni

  1. La partecipazione di personale appartenente ad Amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso, posto in posizione di comando presso quest’ultima, non comporta l’assimilazione del concorso interno ad una selezione finalizzata all’assunzione. (Cass. S.U. 25/5/2010 n. 12764, Pres. Vittoria Rel. Amoroso, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Alberto Astengo, “Concorsi interni e giurisdizione: una nuova pronuncia delle Sezioni Unite”, 93)
  2. Nell’ipotesi di esclusione dalla partecipazione a una prova selettiva per l’accesso a una qualifica superiore, per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è sufficiente una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive, non essendo necessaria la prova di una probabilità superiore al 50% e rilevando la misura di tale possibilità sotto il diverso profilo dell’entità del danno, da quantificare avendo come parametro le retribuzioni percipiende, ma con un coefficiente di riduzione che tenga conto della possibilità di conseguirle, ovvero, ove questo o altro criterio risultasse di difficile o incerta liquidazione, ricorrendo alla liquidazione equitativa. (Cass. 26/3/2010 n. 7414, Pres. Vidiri Est. Balletti, in Orient. giur. lav. 2010, con nota di Alessandro Nucci, “Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance”, 375, e in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Massimo Lanotte, “Immotivata esclusione dalle prove selettive e risarcimento del danno da perdita di chance”, 830)
  3. In tema di procedure concorsuali di selezione del personale, il potere discrezionale del datore di lavoro incontra il limite della necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti nel bando e, comunque, alla buona fede e correttezza, adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata e, in difetto di tali elementi, il danno che al lavoratore può derivare per perdita di “chance” va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente. Spetta al giudice il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente. (Cass. 3/3/2010 n. 5119, Pres. Roselli Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Daniele Iarussi, 795)
  4. In tema di procedura concorsuale di selezione del personale per l’accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di “chance”, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente; in tal caso, l’interessato ha l’onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato e il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l’allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di una lavoratrice volta a ottenere la declaratoria di illegittimità della sua esclusione dalla selezione all’accesso a qualifica superiore di quadro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti per la perdita di “chance”, affermando che non era sufficiente l’inosservanza, da parte del datore, dei principi di correttezza e di buona fede nella procedura selettiva, giacchéoccorreva pure che l’interessata fornisse la prova, nella specie mancante, di avere una concreta probabilità di essere selezionata in base al possesso di titolo più validi di quelli posseduti dai dipendenti promossi). (Cass. 23/1/2009 n. 1715, Pres. Sciarelli Est. D’Agostino, in Lav. nella giur. 2009, 516)
  5. In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all’espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tralaltro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia richiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa all’assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e appello si erano svolti senza che fosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell’intero procedimento, ha annullato le pronunce emesse e rimesso al giudice di primo grado). (Cass. 5/6/2008 n. 14914, Pres. Miani Canevari Est. Picone, in Dir. e prat. lav. 2009, 52)
  6. Nell’ambito di una procedura finalizzata all’acquisizione, da parte del lavoratore, della superiore qualifica professionale, la chance consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positi va partecipazione al concorso e va considerata come un’entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale chance, tramite il ricorso a un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole. (Cass. 27/6/2007 n. 14820, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 85, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1063)
  7. Il danno da perdita di chance va tenuto ontologicamente distinto da quello derivante da mancata promozione; e, pertanto, in quest’ultimo caso, il lavoratore che agisca per il risarcimento deve provare sia l’illegittimità della procedura concorsuale sia il fatto che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi, mentre nel danno da perdita di chance il lavoratore, sul presupposto della irrimediabilità di tale perdita, in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta legittima, fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità – esistente al momento della legittima esclusione – di conseguire la promozione. (Cass. 18/1/2006 n. 852, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Giovanni Ferraù, 672)
  8. In tema di procedure concorsuali per gli avanzamenti di carriera del personale nell’ambito del rapporto di lavoro privato, qualora il datore di lavoro stabilisca attraverso un bando di concorso i criteri di selezione, assume l’obbligo di procedere secondo tali criteri e comunque secondo i principi di correttezza e buona fede, che si specificano nei doveri di imparzialità e trasparenza. Ne consegue il sorgere, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltrechè di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione pertanto incombe sull’imprenditore/debitore di provare di aver eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialità e in caso di inadempimento il prestatore di lavoro/creditore ben può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l’azione di risarcimento del danno, danno consistente nella perdita della possibilità di un esito favorevole della valutazione e determinabile dal giudice di merito anche in via equitativa. (Cass. 4/3/2004 n. 4462, Pres. Senese Rel. Roselli, in Lav. e prev. oggi 2004, 732)
  9. Ove il datore di lavoro, inadempiente all’obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l’illegittimità della graduatoria e l’abbia annullata, o abbia preso atto dell’annullamento giudiziale, e quindi abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l’integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l’interesse procedimentale originariamente leso, sicché non residua più alcuna ulteriore ragione di danno per perdita di “chance” (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali (Cass. 14/6/00, n. 8132, pres. D’Angelo, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 656)
  10. L’indizione di un concorso interno per la progressione della carriera ha valore di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Essa pertanto costituisce proposta contrattuale che può essere accettata attraverso la domanda di partecipazione al concorso, la quale perfeziona il contratto che, peraltro, resta sottoposto alla condizione sospensiva del superamento delle prove di selezione (Pret. Milano 15/7/97, est. Marasco, in D&L 1998, 117)

 

 

Diritto alla qualifica superiore

  1. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Cosenza 28/10/2020, Giud. Lo Feudo, in Lav. nella giur. 2021, 427)
  2. Risulta inammissibile, in quanto carente degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, il ricorso avente ad oggetto differenze retributive per lavoro straordinario e diritto ad un superiore inquadramento ove non contenga indicazione della norma contrattuale sulla base delle quali vengono calcolati gli emolumenti richiesti, l’orario di lavoro osservato, l’inquadramento formalmente posseduto e l’inquadramento rivendicato. (Trib. Tivoli 19/5/2020, Giud. Di Pietro, in Lav. nella giur. 2020, 1106)
  3. Il lavoratore che agisca per ottenere l’inquadramento in un livello superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall’altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze 9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
  4. Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore; 2) quella dell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; 3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in Lav. nella giur. 2015, 204)
  5. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Catanzaro 16/5/2014, Giud. Ciriaco, in Lav. nella giur. 2014, 613)
  6. Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto a un’organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell’art. 2103 c.c. ma sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18 dell’allegato A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148. Tuttavia, nel caso di prolungata copertura del posto e di reiterate disposizioni di servizio volte di fatto a conferire a un lavoratore mansioni superiori, queste circostanze possono essere valutate quali elementi presuntivi dell’esistenza di una sua effettiva vacanza, di un ordine del direttore dell’azienda di ricoprire il relativo posto e dell’inesistenza di una riserva datoriale a provvedere mediante concorso. (Cass. 8/3/2013 n. 5795, Pres. Miani Canevari Est. Mancino, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Dario Manna, “Mansioni superiori e promozione automatica: prosegue l’attenuazione della ‘specialità’ del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri?”, 36)
  7. Condizione essenziale ai fini dell’accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l’assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e l’esercizio dell’autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. (Trib. Milano 15/2/2013, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2013, 622)
  8. Lo svolgimento delle mansioni superiori per il perioro previsto dal contratto collettivo comporta il diritto del lavoratore all’attribuzione del relativo livello di inquadramento e all’erogazione del trattamento retributivo spettante in base al superiore inquadramento che è stato definitivamente raggiunto. (Cass. 20/12/2012 n. 23649, Pres. Stile Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2013, 310)
  9. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Trib. Milano 12/6/2012, Giud. Di Leo, in Lav. nella giur. 2012, 1118)
  10. Il diritto soggettivo del lavoratore a essere promosso a una categoria, grado o classe, superiore presuppone una disciplina collettiva che garantisca l’avanzamento come effetto immediato di determinate condizioni di fatto, delle quali sia accertata l’esistenza prescindendo da ogni indagine valutativa del datore di lavoro; pertanto, nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva in tema di promozioni rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini e le capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro, il giudice, nel rispetto della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., non può sostituirsi al datore medesimo, potendo sindacarne l’operato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva respinto la domanda di superiore inquadramento avanzata da un dirigente in un contesto contrattuale nel quale i dirigenti erano inquadrati tutti al medesimo livello, con pari retribuzione di base e differenziazioni costituite da superminimi ad personam). (Cass. 5/4/2012 n. 5477, Pres. Vidiri Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2012, 281)
  11. Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non si applica la previsione di cui all’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica, bensì le disposizioni speciali dell’Allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che non sono state abrogate dalla l. 12 luglio 1988, n. 270, essendosi tale norma limitata a prevederne la derogabilità a opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria. (Trib. Catanzaro 21/6/2011, Est. Murgida, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di G. Esposito, “Il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è derogabile dalla contrattazione collettiva qualora realizzi in concreto una maggiore protezione del lavoratore”, 317)
  12. Anche nel caso in cui oggetto di rivendicazione sia la qualifica dirigenziale, nel procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell’inquadramento spettante a un lavoratore subordinato non è possibile prescindere da tre fasi successive consistenti nell’accertamento di fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, nel confronto tra le risultanze della prima indagine e i testi contrattuali individuati nella seconda. (Cass. 20/6/2011 n. 13495, Pres. Lamorgese Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2011, 953)
  13. Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato il dipendente che svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore e ciò non dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ma retroattivamente, con riferimento all’intero periodo transitorio che va dall’avvenuta privatizzazione all’entrata in vigore del citato art. 15. (Cass. Sez. Un. 16/2/2011 n. 3814, Pres. Vittoria Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Giorgio Mannacio, 1019)
  14. L’art. 6 l. n. 190 del 1985, nell’attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, a una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, non ha condizionato tale soluzione alla circostanza che sia prevista una sola qualifica nella categoria (coincidente con la categoria stessa) ovvero ne sia prevista una pluralità, né, in quest’ultimo caso, che il dipendente rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti; ne consegue che l’art. 38, 7° comma, c.c.n.l. 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, che, senza operare alcuna differenziazione in base ai livelli presenti nella medesima categoria, prevede il maggior termine di sei mesi per l’assunzione definitiva in caso di “applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri”, si interpreta nel senso che il tempo necessario per accedere a uno qualsiasi dei due livelli previsti per la categoria dei quadri è lo stesso sia che il lavoratore appartenga all’area di base od operativa sia che rivendichi, quale quadro di secondo livello, il riconoscimento della qualifica di primo livello. (Cass. 8/2/2010 n. 2750, Pres. De Luca Est. Meliadò, in Orient. Giur. Lav. 2010, 86)
  15. Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest’ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell’art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell’azienda o in altra unità o altro reparto o, ancora, inviato a partecipare a un corso di formazione (nella specie, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla promozione automatica di un dipendente il quale aveva sostituito un lavoratore inviato in missione in altra sede, che doveva, quindi, reputarsi non assente dal lavoro, ma solo dall’unità produttiva). (Cass. 1/2/2010 n. 2280, Pres. Roselli Est. Di Nubila, in Orient. giur. lav. 2010, 81)
  16. Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l’onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l’esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante. (Trib. Trieste 2/6/2009, Giud. Barzazi, in Lav. nella giur. 2009, 961)
  17. Nell’ambito del rapporto di lavoro privato non assume alcun rilievo il cosiddetto principio di parità di trattamento, in quanto il diritto del lavoratore al riconoscimento d’una qualifica superiore a quella attribuitagli deriva, ai sensi dell’art. 2103 c.c., solo all’effettiva assegnazione del lavoratore stesso a mansioni superiori. (Cass. 11/2/2009 n. 3366, Pres. Ianniruberto Est. Cuoco, in Orient. Giur. Lav. 2009, 77)
  18. La disciplina posta dall’art. 52, d.lgs. 165 del 2001 in materia di svolgimento di mansioni superiori stabilisce il principio secondo cui lo svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore. In ogni caso, spetta, ai sensi dell’art. 36 Cost., la retribuzione prevista per le mansioni superiori, che non può essere esclusa da alcuna norma, né di legge, né di contrattazione. (Cass. 23/2/2009 n. 4367, Pres. Sciarelli Rel. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2009, 147)
  19. L’assegnazione a un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell’imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta “promozione automatica” ai sensi dell’art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che fossero inefficaci le modifiche apportate dall’imprenditore alla propria organizzazione produttiva – e segnatamente, il “declassamento” di talune strutture operative da agenzie di rilevante entità ad agenzie di media rilevanza – in ipotesi idonee a rendere i compiti del dipendente in corso di svolgimento non più superiori – quadro di I livello – bensì corrispondenti al livello di inquadramento – quadro di II livello -, secondo le declaratorie del CCNL del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane e dell’accordo integrativo del 23 maggio 1995). (Cass. 5/2/2009 n. 2836, Pres. Ianniruberto Est. Picone, in Lav. nella giur. 2009, 627)
  20. Ex art. 20, d.p.r. n. 266 del 1987, l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall’esperssione “in attesa della destinazione del dirigente titolare”. Di conseguenza la reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi, contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. (Cass. 30/1/2009 n. 2534, Pres. Senese Rel. D’Agostino, in Lav. nelle P.A. 2009, 147)
  21. Ai fini della corretta individuazione del livello di inquadramento, deve comunque ragionevolmente applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo meramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell’eventuale espletamento saltuario e occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza. (Trib. Taranto 13/1/2009, dott. Magazzino, in Lav. nella giur. 2009, 419)
  22. L’inquadramento dei pubblici dipendenti in qualifiche o posizioni superiori deve avvenire, ex art. 97 Cost., mediante concorso. Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l’inserimento stabile dell’impiegato in un posto della dotazione organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l’ipotesi della trasformazione di un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato in rapporto subordinato di ruolo, allorché l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale (nel caso di specie la Corte ha respinto la domanda di taluni dipendenti che avevano prestato servizio nel contingente delle “equipes socio-psico-pedagogiche” alle dipendenze della Regione Calabria volta a ottenere il riconoscimento della 9° qualifica funzionale o, in subordine, dell’8° qualifica funzionale-retributiva a fronte dell’inquadramento assegnato loro nella 7° qualifica funzionale con delibera della Giunta regionale). (Cass. Sez. Un. 11/12/2008 n. 29080, Pres. Carbone Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 1148)
  23. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive, ha l’onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto a indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne prova. (Trib. Bari 20/11/2008, D.ssa Vernia, in Lav. nella giur. 2009, 306)
  24. Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non determina l’attribuzione della superiore qualifica; pertanto il dipendente che tali mansioni svolga, conserva la qualifica di appartenenza. Ove lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore livello si sia protratto fino alla cessazione dal servizio (e indipendentemente dal tempo di protrazione di tale svolgimento), la base retributiva dell’indennità di buonuscita, la quale sia normativamente commisurata alla retribuzione corrispondente alla qualifica rivestita all’atto della cessazione dal servizio, non è costituita dalla retribuzione prevista per la qualifica superiore, bensì da quella corrispondente alla qualifica di appartenenza. (Cass. 11/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  25. Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di temporaneo esercizio delle mansioni superiori, il diritto al superiore trattamento retributivo non si traduce necessariamente in un rigido automatismo che conduca ad attribuire al pubblico dipendente l’esatto trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, ma è sufficiente – e tuttavia necessario, per l’art. 36 Cost. – che vi sia un compenso aggiuntivo per tale temporaneo svolgimento di mansioni superiori e tale compenso può essere determinato anche dalla norma collettiva. (Cass. 11/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  26. Poiché l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell’indennità di buona uscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all’inferiore qualifica di appartenenza. (Cass. 1/6/2008 n. 15498, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Sergio Aprile, 1019)
  27. Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 c.c., non si possono cumulare periodi distinti di assegnazione alle mansioni superiori, tranne nell’ipotesi in cui vi sia un intento fraudolento del datore di lavoro, volto a mantenere di fatto la vacanza del posto, assegnando sistematicamente a compiti superiori un dipendente, senza rinoscergli la corrispondente qualifica. (Trib. Milano 28/2/2008, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  28. Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest’ultimo il diritto alla promozuione ai sensi dell’art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dall’azienda o in altra unità o reparto, o, ancora, invitato a partecipare a un corso di formazione. (Trib. Milano 17/10/2007, Est. Menunni, in Lav. nella giur. 2008, 323)
  29. Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro tra privati e la rivendicazione di una determinata qualifica non può essere fondata sul confronto tra colleghi che svolgono le stesse funzioni, ma può essere basata solo sulla presenza dei requisiti e delle mansioni previste nella declaratoria contrattuale di riferimento. (Trib. Milano 4/10/2007, D.ssa Porcelli, in Lav. nella giur. 2008, 200)
  30. La reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati al termine previsto dall’art. 2103 c.c., ma superiori per cumulo di più di esse, può rivelare l’intento del datore di lavoro meramente elusivo della disposizione finalizzata alla cosiddetta promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello stesso datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa. A tal fine la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa a evitare la promozione non opera allorchè le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale per la copertura del posto, circostanza che costituisce anzi presunzione di sussistenza di una esigenza organizzativa reale, idonea a evitare il maturare del diritto al superiore inquadramento. (Nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale a mansioni supeiori e alla conseguente rivendicazione della qualifica di “quadro di secondo livello”, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ravvisato la prova della preordinazione elusiva nel fatto di avere Poste Italiane sistenmaticamente assegnato il lavoratore a mansioni superiori per periodi ravvicinati, contenuti entro il limite di sei mesi, senza che fosse in corso alcuna selezione per la copertura del posto). (Cass. 23/4/2007 n. 9550, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2007, 1251 e in Dir. e prat. lav. 2008, 490)
  31. Nell’ipotesi in cui una lavoratrice svolga mansioni superiori a quelle per le quali è stata assunta oltre i limiti consentiti dall’art. 2103 c.c., non vi è violazione della norma codicistica se le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte appartengono entrambe alla medesima Area funzionale. Infatti, il Ccnl può legittimamente prevedere l’equivalenza tra mansioni diverse, anche appartenenti a livelli funzionali diversi, per esigenze temporanee di servizio o per agevolare l’estrinsecazione della professionalità dei lavoratori. (Cass. 8/3/2007 n. 5285, Pres. Ciciretti Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Stella Laforgia, 1228)
  32. La rinuncia del lavoratore alla qualifica – nel caso specifico alla qualifica dirigenziale – non è nulla, ma annullabile, a norma dell’art. 2113 c.c., essendo impugnabile dal solo lavoratore. (Cass. 20/2/2007 n. 3920, Pres. De Luca Est. Curcuruto, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Tiziana Laratta, “Rinuncia alla qualifica dirigenziale e applicazione del regime generale di protezione contro il licenziamento”, 856)
  33. L’art. 2103 c.c. garantisce il diritto alla maggiore retribuzione in correlazione con lo svolgimento delle mansioni superiori, ma riconosce il diritto del dipendente all’assegnazione definitiva alle mansioni soltanto alla scadenza del periodo previsto potendo legittimamente il datore di lavoro restituirlo, prima del compimento del periodo, alle precedenti e inferiori mansioni (principio applicato dalla S. C. in fattispecie concernente l’inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro alla stregua del Ccnl 26 novembre 1994. Il giudice di merito aveva enunciato la regola secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori rivestiva rilievo giuridico soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva recante la disciplina di classificazione del personale sostitutiva di quella pubblicistica per qualifiche funzionali. La S.C. ha riconosciuto il diritto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori alla scadenza del semestre, il 26 maggio 1995, come previsto dal contratto collettivo ai sensi dell’art. 6 della legge n. 190 del 1985) (Cassa e decide nel merito, App. L’Aquila 8 maggio 2003). (Cass. 20/11/2006 n. 24587, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2007, 1732 e in Lav. nella giur. 2007, 519)
  34. In tema di assegnazione a mansioni superiori, la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito sia stata immediatamente preceduta, senza soluzione di continuità, da periodi di sospensione dello stesso rapporto, non incide sulla distinzione di altro dipendente nella posizione di quello assente. Nelle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto sussiste l’obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, ove il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi così in termini completamente diversi l’esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare (principio applicato in fattispecie, concernente dipendente postale, in cui la vacanza del posto in organico del titolare dell’ufficio si era verificata solo con la cessazione del rapporto di lavoro, per pensionamento, del soggetto destinato a tale posizione di lavoro. La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo cui fino al momento del collocamento a riposo, nonostante le precedenti assenze, per fruire dell’ultimo periodo di ferie, era perdurato, nei confronti del medesimo, l’obbligo di conservazione del posto, non potendosi ritenere, già da prima definitivo, ai fini dell’applicazione della regola di diritto, l’allontanamento dal servizio). (Cass. 15/11/2006 n. 24348, Pres. de Luca Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2007, 620 e in Dir. e prat. lav. 2007, 1595)
  35. Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di “chance”, riscontrato in riferimento a una procedura di selezione dei dipendenti per l’accesso alla qualifica superiore, è legittimo il ricorso al criterio equitativo (ai sensi dell’art. 1226 c.c.) individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei a conseguire la promozione. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso incidentale, ha ritenuto la legittimità della valutazione discrezionale ex art. 1226 c.c., operata nell’impugnata sentenza con riferimento alla liquidazione del suddetto danno, affermando l’insindacabilità dell’operato del giudice di merito in relazione all’assunta mancata determinazione del danno derivante dal possibile arricchimento di professionalità non goduto, in difetto di concrete indicazioni della parte interessata). (Rigetta App. Milano 11 aprile 2003). (Cass. sez. lav. 6/6/2006 n. 13241, Pres. Sciarelli Est. Roselli, in Dir. e prat. lav. 2007, 80)
  36. L’abrogazione implicita della natura speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, quale conseguenza indiretta della privatizzazione dei rapporti di tale categoria di lavoratori, anche alla luce della nuova interpretazione giurisprudenziale dei giudici di legittimità espressa nella sentenza delle Sezioni Unite del 28 ottobre 2005, n. 460, consente di ritenere superato il divieto di cui all’art. 18, R.D. n. 148/1931; l’accertamento dell’effettivo conferimento di mansioni superiori da parte di dirigente in virtù della delega di poteri del direttore generale, può essere desunta dall’esistenza di univoci elementi indiziari, come ad esempio dalla documentazione a firma del capo di un settore nel quale il dipendente è inserito. (Trib. Roma 7/12/2005 n. 2042, Pres. Pirone, in Lav. nella giur., con commento di Gianluigi Girardi, 1201)
  37. L’assegnazione a mansioni superiori – che, se protratta oltre il termine previsto dalla legge, dà luogo alla promozione automatica ex art. 2103 c.c. – deve essere continuativa. Il frazionamento dell’assegnazione in periodi più lunghi, nella loro somma, al tempo indicato dalla legge ma inferiori, ciascuno, a detto tempo, è legittimo (e i periodi non si sommano tra loro ai fini dell’art. 103 c.c.) se reso necessario dall’obbligo del datore di espletare una selezione concorsuale al posto superiore e in attesa del suo esaurimento. Allorquando manca il collegamento tra frazionamenti e procedure di selezione concorsuale, il frazionamento sistematico è illegittimo e i diversi periodi si sommano tra di loro. L’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza del collegamento tra frazionamenti e concorso è insindacabile in Cassazione purchè motivato in modo esauriente e logicamente coerente. (Cass. 15/9/2005 n. 18270, Pres. Senese Rel. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Giorgio Mannacio, 133)
  38. La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, ma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite4 (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell’assegno. (Cass. 18/6/2004 n. 11428, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2004, 2936)
  39. Ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell’art. 2103 c.c., mentre non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei riposi settimanali e dei riposi compensativi, che costituiscono parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo come suoi necessari momenti di pausa; a tali fini, l’eventualità che il riposo possa essere non materialmente goduto dal lavoratore in quanto questi preferisca accettare un corrispettivo in denaro resta irrilevante. (Cass. 3/2/2004 n. 1983, Pres. Ciciretti Rel. Cuoco, In Lav. e prev. oggi 2004, 532)
  40. Il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto- la cui sostituzione da parte di altro lavoratore con qualifica inferiore non attribuisce il diritto alla promozione ex art. 2103 c.c.- è soltanto il lavoratore assente per una delle cause di sospensione legale o convenzionale del rapporto e non anche quello assente per fruizione del riposo settimanale nelle imprese che esplicano lavoro anche nei giorni festivi; in caso di contestazione, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di una delle ipotesi idonee ad escludere l’applicazione dell’art. 2103 c.c.
  41. In caso di assegnazioni frequenti e sistematiche a mansioni superiori, non è necessario provare, ai fini della loro cumulabilità per l’acquisizione del diritto alla c.d. promozione automatica ex art. 2103 c.c., un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro, bensì è sufficiente dimostrare una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento. (Corte d’appello Trento 29/10/2003, Pres. Zanon Est. Caracciolo, in D&L 2004, 131)
  42. Nelle controversie ex art. 2103 c.c. occorre procedere alla ricognizione delle declatorie contrattuali delle singole qualifiche secondo un giudizio, svolto con metodo logico giuridico, diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore subordinato e scandito in tre fasi successive ed imprescindibili: l’accertamento dell’attività lavorativa in concreto svolta; l’individuazione delle qualifiche e gradi previste nel c.c.n.l.; il raffronto dei risultati delle suddette indagini. (Trib. Roma 16/9/2003, Est. Mucci, in Lav. nella giur. 2004, 86)
  43. L’attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all’esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell’art. 2103 c.c., non esige che l’assegnazione avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che, di fatto, detta assegnazione avvenga a opera del datore di lavoro. (Cass. 7/8/2003 n. 11938, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  44. In forza dell’art. 70, titolo I, lett. c) Ccnl del personale dipendente Eni, al lavoratore che abbia svolto attività una consociata straniera deve essere riconosciuto il diritto, nel momento in cui riprende l’originario rapporto medio tempore sospeso, all’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte all’estero. (Corte d’appello Milano 31/7/2003, Pres. Mannacio Est. Sala, in D&L 2004, con nota di Vincenzo Ferrante “Sulla nozione di distacco e sulle novità delle domande in grado d’appello”, 138)
  45. In caso di continua e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, è possibile cumulare la durata delle singole prestazioni lavorative al fine del compimento del periodo trimestrale previsto dall’art. 2103 c.c. per la maturazione del diritto alla qualifica superiore. (Trib. Milano 28/1/2003 Est. Peregallo, in D&L 2003, 341)
  46. Perché il lavoratore possa conseguire l’inquadramento superiore, ai sensi dell’2103 c.c., non è sufficiente il mero svolgimento di mansioni superiori, ma è indispensabile che egli vi sia assegnato con il consenso del datore di lavoro. (Trib. Palermo 5/2/2002, Est. Civiletti, in Lav. nella giur. 2003)
  47. Qualora la classificazione contrattuale delle mansioni preveda, all’interno di ciascuna area professionale, distinti livelli retributivi collegati a distinte professionalità, l’art. 2103 c.c. opera-indipendentemente dall’esistenza di previsioni contrattuali difformi – anche tra i livelli retributivi interni all’area (nella fattispecie la lavoratrice ricorrente deduceva di avere svolto mansioni superiori anch’esse appartenenti, come quelle previste dal formale inquadramento, all’area operativa ex Ccnl Ente Poste, mentre l’art. 37 di detto Ccnl prevede l’operatività dell’art. 2103 c.c. solo nel passaggio tra aree). (Trib. Agrigento 18/5/2001, Est. Occhipinti, in D&L 2002, 144, con nota di Alberto Guariso, “Classificazione per aree e tentativi di aggiramento dell’art. 2103 c.c.”)
  48. L’estrema brevità del declassamento di un ufficio delle Poste Italiane (per soli 11 giorni e poi riportato al precedente classamento) – declassamento non giustificato da alcuna variazione nei carichi di lavoro e del personale – è inidonea (perché programmata e predeterminata dal datore di lavoro per precludere la maturazione del diritto della lavoratrice al superiore inquadramento) ad impedire la sommatoria, per cumulo dell’antecedente e successivo periodo di disimpegno delle mansioni superiori, la maturazione del diritto all’inquadramento più elevato per superamento dei 6 mesi, ex art. 6, l. 13/5/85, n. 190 per i quadri (parzialmente derogativi dell’art. 2103 c.c. in ordine al trimestre ivi contemplato per la promozione automatica) (Cass. 8/3/01, n. 4667, pres. De Musis, est. De Matteis, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1418)
  49. Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi e il cui organico deve essere maggiorato dell’aliquota necessaria a consentire a turno il riposo settimanale dei dipendenti, l’adibizione a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell’organico necessario a consentire tale riposo non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto a norma dell’art. 2103 c.c., ma copertura di un posto (vacante) necessario per l’espletamento continuativo del servizio (Cass. 21/10/00, n. 13940, pres. De Musis, est. Lupi, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 469, con nota di Marino, La nozione di “lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto”)
  50. L’ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che esclude l’operatività del meccanismo di promozione automatica di cui all’art. 2103 c.c., comprende non solo i casi di sospensione di cui all’art. 2110 e 2111 c.c., ma anche quelli previsti da altre norme di legge e dalla contrattazione collettiva (Cass 16/12/99 n. 14154, pres. Lanni, in Foro it. 2000, I, 2875, con nota di Casola, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore: orientamenti giurispudenziali. In senso conforme: Cass. 11/12/2002, n. 17659, Pres. Ciciretti, Est. Picone, in Foro it. 2003 parte prima, 1521)
  51. Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore utilizzato, per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta ma anche l’assegnazione definitiva alla qualifica superiore – condizione essenziale è che l’assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e l’esercizio dell’autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione, compiuta dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina fissata in materia di inquadramento contrattuale. (Cass. 14/8/2001 n. 11125, in Dir. e prat. lav. 2008, 1423)
  52. Ai fini dell’attribuzione di una superiore qualifica il giudice può adottare due criteri per l’individuazione della qualifica: quello della comparazione intersoggettiva e quello dei rapporti con il diretto superiore. Ai fini dell’attribuzione della qualifica assume infatti rilievo l’esame della posizione del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale (Cass. 9/12/94 n. 10555, pres. Donnarumma, est. De Rosa, in D&L 1995, 614, nota MUGGIA, Parità di trattamento: il dibattito continua)

 

 

Pubblico impiego

  1. In materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito da quest’ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina. (Cass. 14/11/2019 n. 29624, Pres. Napoletano Est. Bellè, in Lav. nella giur. 2020, con nota di F. Nardelli, La professionalità del dipendente pubblico privatizzato in balia della contrattazione di comparto con l’avallo della Cassazione, 1178)
  2. Non sussiste un diritto soggettivo del pubblico dipendente a essere preposto a una posizione organizzativa, neppure nel caso in cui questi l’abbia già ricoperta in forza di un precedente incarico, trattandosi di scelta ascrivibile al potere organizzativo dell’ente; la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico, in cui si concreta la posizione organizzativa, non fonda alcun diritto del dipendente al suo conferimento né, in caso di rinnovo, alcun diritto del dipendente che in precedenza abbia ricoperto la posizione ad esservi nuovamente preposto. (Trib. Bari 22/5/2014, Giud. Deceglie, in Lav. nella giur. 2014, 1031)
  3. In assenza di una disciplina specifica avente a oggetto la equiparazione tra gli inquadramenti di contratti collettivi di comparti diversi, per procedere all’esatta individuazione della posizione giuridico ed economica della risorsa interessata alla procedura ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, occorre far riferimento, innanzitutto, ai contenuti professionali relativi alla posizione rivestita dal dipendente; per poi verificare se, dal punto di vista retributivo, sia stata attribuita una posizione economica non penalizzante tra quelle previste dal C.C.N.L. applicato per la posizione funzionale riconosciuta. (Trib. Milano 1/2/2012, Giud. Greco, in Lav. nella giur. 2012, 515)
  4. In materia di pubblico impiego privatizzato, l’esercizio e la temporanea assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore, sebbene non faccia acquisire il diritto, come detto, al conseguente inquadramento contrattuale, legittima la rivendicazione delle differenze retributive relativamente al periodo di effettivo espletamento delle superiori mansioni. (Trib. Taranto 3/10/2011, Giud. Palma, in Lav. nella giur. 2012, 101)
  5. Non è possibile applicare tout court all’ambito del c.d. “pubblico impiego contrattualizzato” la previsione dell’art. 2103 c.c., ostandovi i principi costituzionali di trasparenza e di accesso alle carriere per pubblico concorso. Tali principi però non possono essere surrettiziamente aggirati mediante il semplice esercizio delle mansioni superiori. Rimane infatti il diritto del dipendente pubblico al compenso corrispondente alla qualità del lavoro prestato, siccome diritto anch’esso tutelato dal dettato costituzionale. (Trib. Nocera Inferiore 25/3/2011, Giud. Mancuso, in Lav. nella giur. 2011, 747)
  6. L’accesso a funzioni più elevate, cioè il passaggio a un’area o a una fascia superiore, determina una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, sì che sono da ritenere illegittime le norme che stabiliscano il passaggio alle aree o fasce superiori, in deroga alla regola generale, o comunque che non prevedano alcun criterio selettivo o verifiche attitudinali idonee a garantire l’accertamento dell’idoneità dei candidati in relazione ai posti da coprire, così realizzando un automatico e generalizzato scivolamento in alto del personale dipendente. Lo stesso principio è applicabile alle ipotesi in cui si tratti di procedure interne, non propriamente concorsuali, finalizzate all’accesso a posizioni economiche superiori. (Trib. dell’Aquila 2/3/2011, Giud. Tracanna, in Lav. nella giur. 2011, 639)
  7. In tema di rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, in forza della normativa di riferimento (art. 4 l. n. 58 del 1992) le indicazioni contenute nelle tabelle di equiparazione adottate con accordo sindacale costituiscono elemento decisivo di riferimento per operare l’inquadramento presso la nuova gestione solo ed in quanto l’equivalenza delle posizioni di lavoro – messe a confronto – sussista realmente. Ne consegue la non applicabilità in tali tabelle, ove non si riscontri corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte nella fase precedente (connesse all’inquadramento e al livello prima attribuito) e le mansioni riferite a qualifica e livello ottenuti in sede di passaggio all’impiego privato. (Cass. 1/3/2011 n. 4991, Pres. Lamorgese Est. De Renzis, in Orient. giur. lav. 2011, 69)
  8. Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato il dipendente che svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore e ciò non dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ma retroattivamente, con riferimento all’intero periodo transitorio che va dall’avvenuta privatizzazione all’entrata in vigore del citato art. 15. (Cass. Sez. Un. 16/2/2011 n. 3814, Pres. Vittoria Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Giorgio Mannacio, 1019)
  9. L’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il mutamento di mansioni nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, ricollega espressamente e formalmente l’equivalenza professionale delle mansioni del pubblico dipendente alla classificazione prevista dai contratti collettivi. Questa nozione di equivalenza “formale”, alla quale il giudice è vincolato, è in grado di realizzare la corrispondenza tra mansioni e posto in organico che caratterizza l’ente pubblico-datore di lavoro, tuttora condizionato da vincoli di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. (Cass. 11/5/2010 n. 11405, Pres. Sciarelli Est. Zappia, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Alberto Tampieri, “L’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico”, 149)
  10. In materia di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto all’adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito – attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse – un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, la vicenda esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego. (Cass. 21/5/2009 n. 11835, Pres. De Luca Est. La Terza, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Raffaele Squeglia, 908)
  11. Alle parti collettive non può essere attribuito, nel declinare la nozione di equivalenza, un potere eccedente il criterio di ragionevolezza, allorquando, a seguito di ridefinizione del sistema di classificazione, il nuovo contratto collettivo determini tabelle di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi criteri. Il nuovo contratto collettivo, a patto di non ricondurre su di un unico piano posizioni professionali del tutto diverse, può discostarsi dalle linee della classificazione precedente. (Cass. 22/12/2008 n. 29919, Pres. Mercurio Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 1147)
  12. La disposizione della legge delega n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, lett. d), secondo cui nei contratti collettivi del comparto dei dipendenti di enti pubblici non economici deve essere stabilita una disciplina distinta da quelle delle altre categorie di lavoratori per le figure professionali svolgenti mansioni comportanti l’iscrizione ad albi professionali, costituisce una delega ampia alle parti collettive. In ogni caso, il riconoscimento delle specifiche professionalità e delle sfere di autonomia e responsabilità ricollegate a talune attività professionali, ai fini dell’assegnazione delle mansioni non può comportare l’automatica assimilazione normativa, e retributiva, tra professionisti diplomati e professionisti laureati. (Cass. 19/12/2008 n. 29828, Pres. De Luca Est. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2008, 1148)
  13. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto a un riproporzionamento retributivo adeguato ai sensi dell’art. 36 Cost., senza sbarramenti temporali di alcun genere, purché le mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nella loro pienezza. (Cass. 17/9/2008 n. 23741, Pres. Celentano Rel. Laterza, in Lav. nelle P.A. 2008, 881)
  14. In tema di inquadramento, dal momento dell’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 16 febbraio 1999 per il Comparto enti pubblici non economici, sono diventate inapplicabili le disposizioni recate dalla fonte normativa di natura pubblicistica (d.P.R. n. 285 del 1988), e devono essere invece considerate le disposizioni contenute nel Ccnl di comparto, come eventualmente attuate mediante il contratto collettivo integrativo di ente, al quale il primo abbia eventualmente assegnato il compito di individuare i nuovi profili professionali e di ridefinire o ricollocare quelli esistenti in ciascuna delle Aree di inquadramento. (Cass. 21/7/2008 n. 20079, Pres. Senese Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  15. Con riguardo ai dipendenti di 9 qualifica funzionale (inquadrati, in base al Ccnl dipendenti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, nell’Area C posizione C4), una volta verificata la corrispondenza fra la declaratoria e il profilo di detta posizione e le pertinenti previsioni del contratto integrativ, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione di un’eventuale dequalificazione il fatto che il contratto integrativo abbia riservato alcune mansioni, di particolare valore professionale, a una diversa categoria di dipendenti, anch’essa inquadrata nella medesima funzione C4, ma destinataria di specifiche clausole di salvaguardia, di fonte legislativa, riprodotte anche in sede contrattuale. (Cass. 21/7/2008 n. 20079, Pres. Senese Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 648)
  16. Il c.c.n.l. 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale delle regioni e degli enti locali prevede che il personale in servizio sia inserito nel nuovo inquadramento in base alla categoria e al trattamento economico fondamentale in godimento. Non è applicabile al personale già in servizio, che formalmente inquadrato nella settima qualifica funzionale deduca di svolgere mansioni proprie della ottava, la disposizione che prevede che, nell’ambito della cat. D (che ricomprende posizioni professionali prima caratteristiche sia della settima che della ottava qualifica) possono farsi assunzioni direttamente per livello retributivo D 3, in quanto tale disciplina non comporta alcuna deroga alla non rilevanza della assegnazione di mansioni o funzioni superiori a quelle del formale inquadramento del dipendente. (Cass. 29/4/2008, Sez. Un, n. 10823, Pres. Carbone Rel. Toffoli, in Lav. nelle P.A. 2008, 399)
  17. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 165/2001, il datore di lavoro pubblico, nell’adibire il dipendente a mansioni diverse da quelle originari, non arreca allo stesso un danno in termini di demansionamento, nel caso in cui le nuove mansioni siano tra quelle annoverate, dalla contrattazione collettiva, nella medesima categoria, secondo una valutazione non sottoponibile al vaglio giudiziale; al fine del giudizio di equivalenza, pertanto, la valutazione da parte del giudice è limitata a verificare lo svolgimento, da parte del dipendente, di mansioni considerate equivalenti da parte del contratto collettivo, mentre nessun rilievo ha una verifica di equivalenza sulle mansioni svolte in concreto. (Cass. 4/4/2008, Sez. Un., n. 8740, Pres. e Rel. Carbone, in Lav. nelle P.A. 2008, con commento di Maria Giovanna Murrone, “Mansioni equivalenti nel pubblico impiego, contratto collettivo e valutazione giudiziale”, 351, e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di R. Diamanti, “L’equivalenza di mansioni nel settore pubblico e in quello privato: apparente diversità e sostanziale avvicinamento”, 801)
  18. Anche laddove la contrattazione collettiva non adempia alle prescrizioni dell’art. 17 bis, d.lgs. 165/2001, che impone alla contrattazione stessa di disciplinare l’istituzione di un’apposita separata area della vice dirigenza entro il decorrere del periodo contrattuale corrispondente al quadriennio normativo 2006-2009, come stabilito dall’art. 7, comma 3, della l. n. 145/2002, i lavoratori in possesso dei necessari requisiti maturano il diritto all’acquisizione del corrispondente inquadramento professionale, che, di conseguenza, può essere riconosciuto loro tramite sentenza dall’autorità giurisdizionale ordinaria. (Trib. Roma 7/3/2008, Est. Grisanti, in Lav. nelle P.A., con commento di Fabio Pantano, “L’applicazione per via giudiziale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 165/2001: il riconoscimento della vicedirigenza”, 341, e in D&L 2008, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “Vicedirigenza e pubblico impiego: arriva la prima pronuncia favorevole”, 755)
  19. In tema di ius variandi nel pubblico impiego l’equivalenza delle nuove mansioni a quelle precedentemente svolte sussiste quando le prime consentano l’utilizzo e il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto, con la conseguenza che esso non è configurabile solo se le nuove mansioni comportino uno stravolgimento e un depauperamento del patrimonio professionale del lavoratore. (Trib. Milano 11/12/2007, D.ssa Bianchini, in Lav. nella giur. 2008, 537)
  20. L’inquadramento professionale nella categoria C1, posizione economica C1, del comparto Università, da parte di chi in precedenza era collocato nella ex Va QF, non comporta una progressione verticale poichè nel passaggio da vecchio a nuovo sistema di inquadramento non è possibile configurare una situazione intermedia fra progressione verticale e corrispondenza automatica. Le disposizioni dei contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale di comparto sono inefficaci. (Trib. Pisa 4/6/2007, G.U. Santoni Rugiu, in Lav. nelle P.A. 2007, con nota di Andrea Lassandari, “Il contratto decentrato: sorvegliato a vista?”, 687)
  21. L’art. 20 del D.P.R. n. 266/1987 deve essere interpretato nel senso che la reggenza dell’ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che vi si può far luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, so9lo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta lo svolgimento di mansioni dirigenziali (in questo senso si è pronunciata S.C., la quale ha confermato la sentenza della corte territoriale, con riferimento alla vacanza, dal 1995, del posto di primo dirigente dell’ufficio del giudice di pace e alla sopravvenuta nomina dirigenziale soltanto nell’anno 2000, con relativo riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio delle mansioni superiori senza che, peraltro, la situazione potesse considerarsi mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non comprendendosi, tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3, le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale). (Cass. 17/4/2007 n. 9130, Pres. Ianniruberto Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 2007, 558)
  22. La violazione, da parte della P.A. datrice di lavoro, dell’obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle per le quali è stato assunto (art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001) ovvero a quelle svolte prima del mutamento di mansioni, va accertata in concreto, con riferimento ai contenuti professionali della qualifica. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto illegittima sotto il profilo delle motivazioni, e in violazione del principio di cui al menzionato art. 52, comma 1, la revoca delle funzioni di Comandante del servizio di Polizia Municipale e la contestuale assegnazione, in via esclusiva, dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Statistica del medesimo Comune. (Trib. Camerino 2/4/2007 n. 25, Giud. Basilli, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Fabio Massimo Gallo, 11123)
  23. Il divieto di reformatio in peius , che comporta il diritto a un assegno ad personam pari alla differenza tra quanto percepito e quanto spettante nella nuova posizione, trova applicazione in tutte le ipotesi di passaggio da un’amministrazione all’altra, siano esse statali o meno. (Trib. Ravenna 14/2/2007, Est. iverso, in ADL 2008, con commento di Maria Giovanna Greco, “Riammissione in servizio e divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, nel passaggio da un’amministrazione a un’altra, nel lavoro pubblico privatizzato”, 208)
  24. Nel pubblico impiego privatizzato, nel periodo tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 (mod., sul punto, con efficacia retroattiva, dal d.lgs. n. 387 del 1998) e l’approvazione del c.c.n.l. comparto dei Ministeri 16 febbraio 1999, il pubblico dipendente che abbia svolto mansioni superiori ha diritto (non già al trattamento economico della qualifica superiore, bensì) a un riproporzionamento della sua retribuzione in conformità al canone costituzionale di cui all’art. 36 Cost., di diretta applicazione, senza che sia di ostacolo il diverso canone del buon andamento della pubblica amministrazione, che opera su un piano diverso; per il periodo successivo al nuovi sistema di classificazione del personale dei Ministeri introdotto dal c.c.n.l. 16 febbraio 1999, cit., lo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica comporta un riproporzionamento della retribuzione pari proprio al trattamento economico della qualifica superiore, con la conseguenza che il rispetto del canone costituzionale della proporzionalità della retribuzione è assicurato da un’espressa disposizione di legge, ribadita dal contratto collettivo. (Cass. 2/10/2006 n. 21280, Pres. Mattone Est. Amoroso, in Giust. civ. 2007, 727)
  25. Sia nel sistema originario dei profili professionali di cui al d.P.R. n. 44 del 1990, che in quello delle aree professionali di cui al c.c.n.l. 16 febbraio 1999, la direzione di un ufficio NEP da parte di un ufficiale giudiziario costituiva connotazione tipica di due qualifiche (rispettivamente 7 e 8 qualifica funzionale; oggi, area funzionale C, posizioni economiche C1 e C2), sicchè, ai fini dell’accertamento a quale qualifica corrispondano le mansioni di direzione svolte, occorre guardare in concreto al livello organizzativo dell’ufficio di appartenenza (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni appartenenti a qualifica superiore da parte di ufficiale giudiziario inquadrato come collaboratore UNEP VII qualifica funzionale). (Cass. 2/10/2006 n. 21280, Pres. Mattone Est. Amoroso, in Giust. civ. 2007, 727)
  26. Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, poichè il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e manca una previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, è preclusa in generale all’amministrazione la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, essendo l’esatto ambito delle mansioni esigibili indicato in termini analoghi dall’art. 2103 c.c. e dall’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e dovendo rientrare l’attività prevalente svolta dal lavoratore fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, sono esigibili, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, non potendo derivare dalla mera inferiorità delle stesse la loro completa estraneità alla professionalità del lavoratore (nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva fatto riferimento alla nozione di mansione accessoria; che ciascuna qualifica conteneva in sé anche i compiti preparatori o inscindibilmente strumentali a essa, non potendo risolversi la loro esecuzione in un pregiudizio per la professionalità del lavoratore; che l’unico limite all’esigibilità era costituito dalla pretestuosità del comportamento datoriale, tenendo anche conto dell’interesse dei terzi utenti dell’ufficio pubblico sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, le carenze di organico; infine, che il dipendente non aveva allegato nè l’assoluta inconferenza delle mansioni accorpate alla sua qualifica rispetto a quelle dirigenziali spettantigli, nè che tali mansioni, tipiche di profili professionali più bassi, fossero talmente assorbenti da snaturare la sua qualifica). (Cass. 7/8/2006 n. 17774, Pres. Mileo est. Curcuruto, in Giust. civ. 2007, 728)
  27. In caso di violazione, da parte dell’ente pubblico-datore di lavoro, dell’obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per il riconoscimento e l’attribuzione della qualifica superiore, incombe sul singolo dipendente non promosso e attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di chance), l’onere di provare – alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale – il nesso di causalitàtra il detto inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore . (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stato riconosciuto il suddetto danno sulla scorta dell’offerta prova che dei posti disponibili nella qualifica quadro della Regione circa tre quarti erano stati coperti con impiegati appartenenti allo stesso ufficio delle attrici, nel quale gli impiegati erano in numero pari ai posti da occupare nella qualifica superiore, rilevandosi, altresì, come la datrice di lavoro, in possesso di tutta la documentazione, avesse contrastato insufficientemente la pretesa delle stesse attrici mediante la produzione dei titoli di studio di due soli dei promossi). (Cass. 6/6/2006 n. 13241, Pres. Sciarelli Est. Roselli, in Lav. nella giur. 2006, 1123)
  28. Poiché la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale o alle mansioni svolte, l’art. 29 c.c.n.l. comparto Regioni-autonomie locali 14 settembre 2000, si interpreta nel senso che l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza appartenente all’ex VI qualifica funzionale può essere conferito ai dipendenti solo all’esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti ivi previsti (modifica della dotazione organica ed espletamento di verifiche e procedure selettive). (Cass. 9/5/2006 n. 10628, Pres. senese Est. Vidiri, in Giust. civ. 2007, 730)
  29. In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il comandante del corpo della polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e, nell’esercizio di tali competenze, non può essere assoggettato al potere di ordine e direttiva dei dirigenti amministrativi. (Cass. 9/5/2006 n. 10628, Pres. senese Est. Vidiri, in Giust. civ. 2007, 730)
  30. In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di adibire il prestatore di lavoro alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti, va accertata in concreto con riferimento alle modificazioni o sottrazioni dei contenuti professionali propri della qualifica di appartenenza, non essendo sufficienti le eventuali illegittimità dei moduli organizzativi adottati dall’amministrazione (fattispecie in tema di assunta dequalificazione professionale subita da comandante della polizia municipale. (Cass. 9/5/2006 n. 10628, Pres. senese Est. Vidiri, in Giust. civ. 2007, 730)
  31. La classificazione professionale degli ufficiali giudiziari prevista dalla contrattazione collettiva non prevede che il compimento di atti di esecuzione sia riservato al personale inquadrato nella posizione C1, escludendo quello di categoria B3, come invece prevedeva la precedente normativa. La circolare e i provvedimenti dell’amministrazione che prevedono la fungibilità delle funzioni di esecuzione e notificazione degli atti giudiziari non ledono gli ufficiali giudiziari della posizione C1, atteso che essi non incidono sulla loro attività in termini di demansionamento e che non esiste il diritto a che altri non svolgano mansioni analoghe alle proprie. (Corte App. Milano 15/3/2006, Pres. Castellini Est. Curcio, in Giust. Civ. 2007, 731)
  32. L’azione volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e conseguente condanna del datore di lavoro alle differenze retributive, con riferimento a un periodo anteriore al 30 giugno 1998, è proponibile solo davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, dal momento che la data del 15 settembre 2000 ivi contenuta rileva quale termine di decadenza sostanziale e non come limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La disciplina concernente le mansioni del lavoratore, di cui all’art. 52, D.Lgs. 165/2001, secondo interpretazione restrittiva, non può ritenersi applicabile all’assegnazione di mansioni superiori dirigenziali a funzionario appartenente ai ruoli dell’ente, come si evince dal dato letterale dell’articolo che richiama la “classificazione professionale prevista nei contratti collettivi” e alle “qualifiche”, facendo ritenere che la disciplina in questione riguardi esclusivamente l’assegnazione di mansioni superiori concernenti la prestazione di lavoro del personale delle ex qualifiche funzionali nel caso di assegnazioni di mansioni corrispondenti, nell’ambito dell’ordinamento professionale, a un profilo superiore. Nel merito, le mansioni del funzionario responsabile del tributo non sono qualificabili come dirigenziali e, peraltro, è possibile anche attribuire l’incarico di responsabile del tributo a funzionari di ottava qualifica funzionale (come avvenuto nel caso di specie), purché in possesso del diploma di ragioneria, senza che ovviamente tali funzionari, per lo svolgimento di tali incarichi, possano essere considerati dirigenti. (Trib. Caltanisetta 17/1/2006, Est. Catalano, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Aldo Muratorio, 568)
  33. Anche nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori comporta, in favore del pubblico dipendente, il diritto alla corresponsione del trattamento retributivo corrispondente alla mansione di livello superiore effettivamente svolta. (Trib. Perugia 23/8/2005, Est. Centrone, in Lav. nella giur. 2006, 90)
  34. Con riferimento al lavoro alle dipendenze della P.A., non ogni violazione delle norme procedurali previste per l’avanzamento di carriera comporta per il dipendente posposto o non prescelto, l’automatico diritto a ottenere la posizione lavorativa per la quale ha proposto la sua candidatura. La violazione delle norme procedurali previste per l’attribuzione di un incarico, di una posizione, di un livello economico superiore messo a concorso, è certamente un indizio o sintomo importante dell’illegittimità della esclusione del lavoratore da quelle posizioni, ma occorre pur sempre che sia offerto in giudizio un qualche serio elemento dal quale possa evincersi che il corretto svolgimento della procedura ne avrebbe consentito l’ottenimento. (Trib. Milano 12/7/2005, Est. Cincotti, in Orient. Giur. Lav. 2005, 570)
  35. La disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche, con la relativa individuazione della categoria dei quadri, non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che la caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo “statuto” di tale rapporto di lavoro), il quale – dettando regole peculiari solo per i dirigenti e i vicedirigenti – attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato; né può desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri dall’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001, che rinvia a eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative. (Cass. 5/7/2005 n. 14193, Pres. Ianniruberto Est. Picone, in Giust. Civ. 2006, 206)
  36. L’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. (Trib. Grosseto 3/5/2005, in Lav. nella giur. 2005, 1101)
  37. Nel pubblico impiego, la retribuibilità delle mansioni superiori effettivamente svolte non può farsi discendere né dall’art. 36 Cost., né dall’art. 2126 c.c.; costituiscono elementi indispensabili per la configurazione del diritto al pagamento delle mansioni superiori svolte dal dipendente la vacanza del posto o, quanto meno della sua disponibilità, per l’assenza prolungata del titolare, e l’esistenza di un puntuale provvedimento di incarico conferito dall’organo competente (Fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs. n. 387/1998). (Cons. Stato 1/3/2005 n. 772, Pres. Elefante Est. Fera, in Lav. nelle P.A. 2005, 357)
  38. È in facoltà del datore di lavoro di “superqualificare” i dipendenti che ritenga più meritevoli, sicché un lavoratore che svolga determinate mansioni – per le quali risulti adeguato l’inquadramento attribuitogli – non ha diritto alla promozione a qualifica superiore per il solo fatto che il datore di lavoro ha promosso a tale qualifica dipendenti svolgenti mansioni identiche, a meno che non sia provata una macroscopica discriminazione rispetto alla generalità dei colleghi. (Trib. Milano 28/1/2005, Est. Frattin, in Lav. nella giur. 2006, 99)
  39. Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. A maggior ragione, in relazione alla ratio di tale disposizione – che affonda le proprie radici nelle regole basilari di cui all’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) – ove il contratto di comparto, cui la legge demanda l’eventuale introduzione di discipline distinte per le figure professionali che svolgono compiti di direzione, non abbia previsto la qualifica di quadro, questa non può essere riconosciuta al dipendente che la richieda in quanto qualifica di legge. (Corte d’appello Milano 11/5/2004, Pres. e Rel. Mannacio, in Lav. nella giur. 2005, 92)
  40. I dipendenti dell’Ente Poste Italiane (ora Poste italiane Spa) trasferiti presso altre Amministrazioni pubbliche (nella specie Inpdap) devono essere inquadrati non sulla base di un criterio formale e quindi del semplice raffronto tra qualifiche funzionali e profili professionali previsti in ciascun ordinamento, ma sulla base delle prestazioni lavorative effettivamente previste nelle varie qualifiche, nonché della professionalità e dei requisiti culturali e di accesso alle qualifiche medesime. (Trib. Milano 5/2/2004, Est. Porcelli, in D&L 2004, 110)
  41. Le differenze retributive dovute al dipendente pubblico (nella specie dipendente della Corte Costituzionale) a seguito dell’esercizio delle mansioni superiori trovano la loro ragione nel precetto di cui all’art. 36 Cost. (Corte Cost., 8/1/2004, Pres. Onida, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Alessandra Marin, 874)
  42. In tema di procedure concorsuali la ricognizione circa la giurisdizione va effettuata sulla base dell’oggetto della domanda, del petitum sostanziale, e pertanto, se la domanda si ricollega alla tutela di una vantata posizione di diritto soggettivo volto alla nomina ad un posto di ruolo di qualifica superiore, va affermata la giurisdizione dell’A.g.o., con il conseguente riconoscimento di quest’ultima di provvedere all’eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo assunto come lesivo del diritto soggettivo azionato. (Corte d’Appello Firenze 16/3/2004, Rel. Amato, in Lav. nelle P.A. 2004, 510)
  43. Il pubblico dipendente che abbia svolto di fatto mansioni superiori ha diritto-in forza del disposto di cui all’art. 52 D. Lgs. 30/3/01 n. 165-alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica; tale disposizione-che ha sostituito espressamente l’art. 56 del D. Lgs. 3/2/92 n. 29 come successivamente sostituito e modificato-ha validità dall’entrata in vigore del D. Lgs. 3/2/93 n. 29, e cioè dal 3/3/93. (Trib. Parma 18/12/2002, Est. Vezzosi, in D&L 2003, 477)
  44. Un’identità sostanziale tra il contenuto della categoria di quadro quale delineata dalla L. n. 190/85 e la posizione di un dipendente pubblico in ragione delle mansioni svolte non gli dà diritto all’inquadramento ex lege nella detta categoria. Infatti, il valore precettivo della disciplina di cui alla L. n. 190/85 trova una limitazione-consentita dalla clausola di salvezza contenuta nell’art. 2, comma 2, D.Lgs n. 165/2001-nell’art. 40, comma due, del predetto T.U., il quale individua un’area contrattuale autonoma per i dirigenti e rimette alla contrattazione collettiva di introdurre nell’ambito dei contratti collettivi di comparto discipline distinte per le figure professionali che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione, senza, peraltro, vincolare l’autonomia negoziale al riconoscimento di una determinata categoria, in considerazione della peculiarità del settore. (Trib. Milano 29/7/2002, Est. Marasco, in Lav. nella giur. 2003, 487)
  45. Ove anche si ammetta la possibilità di applicare direttamente l’art. 2095 c.c. ai rapporti di diritto privato, pur in assenza di una previsione attuativa del contratto collettivo, un’analoga immediata precettività deve essere esclusa con riferimento ai rapporti di pubblico impiego. Talune caratteristiche proprie del sistema del pubblico impiego (sicuramente non cancellate dalla c.d. “privatizzazione”) conducono a ritenere impossibile un riconoscimento della categoria di quadro non “mediata” dalla contrattazione collettiva che inevitabilmente inciderebbe su profili ed aspetti squisitamente pubblicistici (quali le modalità di svolgimento delle attività istituzionali, le dotazioni organiche, l’organizzazione delle attività delle P.A.) che non possono essere modificati se non sulla base della legge o della contrattazione collettiva alla quale la legge medesima faccia rinvio. (Trib. Milano 12/6/2002, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2003, 390)
  46. L’art. 115, n. 312 del 1980, in conformità con la disciplina generale della retribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego ex art. 52, quarto comma, d .lgs. n. 165 del 2001, va interpretato nel senso che le stesse vanno retribuite per il periodo di “effettiva prestazione”, con esclusione dei periodi in cui il dipendente è assente per congedo ordinario o straordinario. (Consiglio di Stato 22/4/2002, parere n. 507/2001, Pres. Salvatore Rel. De Nictolis, in Foro it. 2003, parte terza, 566)
  47. Qualora un bando di concorso preveda la valutazione, ai fini della promozione a qualifica superiore, delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, l’amministrazione è tenuta ad effettuare detta valutazione anche con riferimento alle mansioni attribuite in via di mero fatto e senza provvedimento formale; ai fini di detta valutazione resta tuttavia fermo il limite previsto dall’art. 52 D. Lgs. 30/3/01 n. 165, a norma del quale lo svolgimento di mansioni superiori può avere effetti ai fini di avanzamenti nell’inquadramento dalla data di entrata in vigore del Ccnl che disciplina i nuovi inquadramenti professionali (nella specie dal 31/3/99, data di entrata in vigore del Ccnl per il comparto Regioni-Autonomie Locali). (Trib. Milano 9/10/2001, Est. Frattin, in D&L 2002, 121)
  48. Il giudice amministrativo, in sede di legittimità, può sindacare il vizio logico tecnico della valutazione, nel caso di specie negativa, effettuata dalla Commissione giudicatrice di concorso, avvalendosi di ogni strumento probatorio a tali limitati fini, prodotto dalla parti o acquisibile d’ufficio, ferma restando l’impossibilità di provvedere ad una valutazione diretta delle prove scritte (TAR Emilia-Romagna 16/7/01, n. 491, est. Di Benedetto, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 844, con nota di Navilli, Concorsi pubblici, criteri di valutazione delle prove e sindacato del giudice)
  49. Non è legittimo valutare le note di qualifica ai fini della scelta del Segretario Comunale (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  50. I Segretari Comunali Capi, con un a certa anzianità ed i Segretari Comunali Generali di II° classe, con una ridotta anzianità, non possono essere iscritti nella stessa fascia professionale (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  51. Ai fini della sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, l’atto di conferimento delle nuove mansioni del dipendente non comporta un attuale depauperamento economico, dal momento che la piattaforma di contratto decentrato integrativo non ha ancora assunto efficacia, e non incide sulla dignità lavorativa potendosi ricondurre al principio della fisiologica rotazione degli incarichi dirigenziali (Trib. S. Angelo dei Lombardi 4/7/00, ordinanza, pres. e est. Ciafaldini, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 244, con nota di Navilli, Incarichi dirigenziali negli enti locali, motivazione dell’atto e tutela cautelare)
  52. Va rigettato il reclamo avverso l’ordinanza cautelare con la quale un dirigente statale, trasferito da uno a altro incarico senza previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, sia stato reintegrato nell’incarico precedentemente rivestito (Trib. Venezia 8/6/00 ordinanza, pres. Santoro, est. Blatti, in Foro it. 2001, pag. 719, con nota di Nicosia, I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di funzione dirigenziale)
  53. La disposizione dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori circa l’attribuzione di qualifica superiore per l’esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti è applicabile anche nei confronti di imprese esercitate da enti pubblici (art. 2093 c.c.). Non ha rilievo in senso contrario la norma regionale siciliana (art. 12 d.lgs. P. Reg. 20/12/54, n. 12) che prevede il concorso pubblico, in quanto le norme speciali antecedenti l’entrata in vigore dello Statuto ( art. 37 ) prevalgono solo in relazione al regime pubblicistico che regola il rapporto di lavoro, mentre, nel caso, la norma regionale citata regola solo l’accesso alla carica di direttore amministrativo e non anche la fattispecie dell’esercizio di fatto delle relative mansioni, disciplinata dall’art. 13 Stat. lav. (Cass. 27/5/00, n. 7018, pres. De Musis, est. Stile, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 473, con nota di Milianti, Sul rapporto tra normativa generale e normativa speciale in materia di mansioni e qualifiche nelle aziende gestite da enti pubblici)
  54. In tema di svolgimento di mansioni superiori, la diretta applicazione dell’ art. 36 Cost. non può essere esclusa dalla previsione dell’art. 55 del d.p.r. 384/90, secondo la quale il conferimento legittimo delle mansioni superiori può avvenire per un periodo di sessanta giorni o, comunque, qualora siano attivate le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, fino ad un massimo di 8 mesi; l’art. 36 Cost. trova infatti applicazione al rapporto di pubblico impiego nonostante il concorrere di altri principi di pari rilevanza costituzionale quali gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto non è possibile dedurre dall’art 97 Cost. la sussistenza nell’ordinamento di un principio generale per cui l’amministrazione viene, in ogni caso, pregiudicata dall’affidamento ai pubblici dipendenti di mansioni superiori a quelle della propria qualifica di appartenenza (T.A.R. Sicilia, sez Catania 22/5/00, n. 981, pres. Passanisi, in Lavoro nelle p.a.2000, pag. 900, con nota di Zappalà, Mansioni superiori ed efficienza organizzativa: la presa di coscienza “postuma” della giurisprudenza amministrativa)
  55. La soppressione della qualifica di “procuratore legale” a opera della L. 24/2/97 n. 27, non comporta per i procuratori legali dell’Avvocatura municipale, inquadrati nella ottava qualifica funzionale, il diritto alla medesima retribuzione prevista per la qualifica dirigenziale ove sono inquadrati gli avvocati municipali; ciò sia perché l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei poteri discrezionali di auto-organizzazione che le sono propri, può differenziare i propri dipendenti sotto altri profili, restando libera, al momento dell’indicazione del concorso, di stabilire i requisiti necessari per la partecipazione, sia perché l’ordinamento dell’Avvocatura comunale di Milano non prevede alcun automatismo nella progressione funzionale (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri, in D&L 2000, 771)
  56. E’ illegittimo il provvedimento di revoca dell’ incarico di dirigente comunale, qualora sia adottato senza la necessaria preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che la rimozione del dirigente ex abructo comporta una irrimediabile lesione della sua immagine di funzionario dignitoso di fronte alla pubblica opinione, immagine che attiene alle qualità morali, sociali e culturali) (Trib. Paola (ord.) 8/5/00, est. Acri, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 933, con nota di Pelella, Revoca di incarichi dirigenziali: requisiti di legittimità del provvedimento e risarcimento del danno all’immagine del dirigente)
  57. Non è consentito al giudice ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso e dei criteri di scelta ivi individuati e dunque nel merito dei giudizi sui singoli candidati, relativamente all’assegnazione a mansioni superiori e all’inquadramento conseguente mediante concorsi interni, salvo il caso che l’esercizio discrezionale del datore di lavoro in tali ipotesi non sia rispettoso dei canoni legali generali di correttezza e buona fede, o sia manifestamente inadeguato o irragionevole, specialmente se esso si configuri come arbitrario (nella fattispecie, si sono ritenute sottratte al controllo del giudice e lasciate alla discrezionalità del datore di lavoro l’individuazione delle materie nell’ambito delle quali scegliere le domande da porre e la regolamentazione delle concrete modalità di svolgimento del concorso interno) (Cass. 1/3/00, n. 2280, pres. Trezza, est. Foglia, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 37, con nota di Grandi, Le selezioni a quiz per assunzioni e progressioni di carriera)
  58. L’art. 56 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 come modificato dal D. Lgs. 31/3/98 n. 80, ha introdotto anche per il pubblico dipendente il diritto al compenso per mansioni superiori, rinviando tuttavia l’operatività della norma sino all’efficacia dei contratti collettivi adottati successivamente alla disposizione normativa in esame. Peraltro, il diritto al compenso spetta al dipendente, indipendentemente dalla stipulazione dei predetti contratti, dal momento in cui l’art. 15 del D. Lgs. 29/10/98 n. 387 ha soppresso l’originario divieto di pagare differenze stipendiali nella fase transitoria (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2000 n. 10, pres. Laschena, est. Di Napoli, in D&L 2000, 303, n. Nespor, Ancora sulla retribuzione delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici prima e dopo la privatizzazione. Il diritto e le illusioni ottiche)
  59. Nell’ambito del pubblico impiego, salvo che una specifica disposizione non disponga altrimenti, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non contemplate nella qualifica del dipendente è irrilevante sia ai fini della progressione di carriera sia ai fini economici, in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato per i principi costituzionali dominanti nell’organizzazione dei pubblici uffici e perché l’attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento (T.A.R. Campania, sez. V, 23/11/99, n. 245, pres. Esposito, in Lavoro giur. 2000, pag.1051, con nota di Merolla, Il trattamento economico corrispondente allo svolgimento di fatto di mansioni superiori)
  60. Nell’ambito del pubblico impiego – in fattispecie in cui non trovi applicazione l’art. 56 D. Lgs. 3/2/93 n. 29, come modificato dall’art. 25 D. Lgs. 31/3/98 n. 80 e successivamente dall’art. 15 D. Lgs. 29/10/98 n. 387 – lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento del dipendente non ha alcuna rilevanza giuridica ed economica, salvo che tali effetti derivino da un’espressa previsione normativa; conseguentemente il dipendente non ha diritto alla relativa differenza stipendiale, neppure qualora sussista un atto formale di incarico e le mansioni stesse siano state svolte su posto vacante. (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 18 novembre 1999 n. 22, pres. Laschena, est. Di Napoli, in D&L 2000, 95, n. GUARISO, Imparzialità, buon andamento della P.A. e retribuzione proporzionale: un (immeritato) punto a favore dell’art. 97 nell'(inesistente) conflitto con l’art. 36 Cost.)
  61. La fonte legale specifica della qualifica di dirigente del comparto della sanità è l’art. 15 del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 che si muove secondo una prospettiva che è in parte diversa da quella dell’art. 2095 c.c. e dei contratti collettivi, dei settori c.d. produttivi (Trib. Milano 22/6/99, est. Mannacio, in D&L 1999, 665, n. De Cesaris, I dirigenti nella dirigenza sanitaria: dai giudici del lavoro due pronunce contrastanti)
  62. Il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello, pur avvenendo tra medici del Servizio sanitario, si verifica dall’esterno, sicché la posizione dell’aspirante è quella di interesse legittimo; ne segue che tale conferimento, pur non derivando da un pubblico concorso, va a esso assimilato, e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Friuli Venezia Giulia 10 maggio 1999 n. 601, pres. Bagarotto, est. Di Sciascio, in D&L 2000, 242, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte seconda: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento al conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di 2° livello)
  63. Le funzioni proprie del dirigente sanitario di I livello sono più riconducibili a una qualifica impiegatizia, di lavoratore subordinato, che a quella dirigenziale così come delineata dal D. Lgs. 3/2/93 n. 29. Il contenuto professionale assegnato, infatti, dall’art. 15 del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 ai soggetti appartenenti al I livello non è caratterizzato dai poteri propri del dirigente pubblico: gli assistenti, gli aiuti non risultano avere poteri di direzione e di controllo del reparto o del personale a esso addetto, poteri riservati ai primari, dirigenti di II livello (Pret. Milano 3/5/99 (ord.), est. Curcio, in D&L 1999, 665, n. De Cesaris, I dirigenti nella dirigenza sanitaria: dai giudici del lavoro due pronunce contrastanti)
  64. La controversia concernente il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello, non derivando da un pubblico concorso, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Milano 5 ottobre 1999 (ord.), est. Chiavassa, in D&L 2000, 243, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte seconda: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento al conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di 2° livello)
  65. La legittimità del conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello, dovendo essere motivato con riferimento alla struttura di destinazione e agli obiettivi gestionali, comporta una valutazione complessa che non può essere compiuta in sede di procedimento cautelare (Trib. Milano 5 ottobre 1999 (ord.), est. Chiavassa, in D&L 2000, 243, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte seconda: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento al conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di 2° livello)
  66. Agli insegnanti comunali di scuola materna o di attività integrative non si applicano più le previsioni del d.p.r. n. 333/90 o del d.p.r. n. 268/87 (decreti di recepimento di accordi economici collettivi emanati sulla base della l. n. 93/83); infatti, tali disposizioni hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 29/93, con la stipulazione del secondo contratto collettivo nazionale per il comparto Regioni ed autonomie locali. Di conseguenza, il Comune può disporre che gli insegnanti di scuola materna e di attività integrative svolgano due o più settimane di attività lavorativa dopo la chiusura delle scuole presso centri estivi, anche perché tali mansioni sono equivalenti a quelle di insegnante, ai sensi dell’art. 2103 c.c. e delle previsioni dell’ultimo contratto collettivo nazionale (Trib. Torino 2/7/99 ord., pres. Parnisari, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1277, con nota di Gragnoli, Nuovo contratto sulle autonomie locali e disapplicazione della disciplina pubblicistica ai sensi dell’art.72 del d.lgs. n. 29/93)
  67. Il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello è illegittimo se esso non avvenga sulla base del parere della Commissione sanitaria che deve contenere un’approfondita valutazione tecnica con riferimento a tutti i parametri indicati dalla circolare del Ministero della Sanità 10/5/96 n. 1221 (TAR Friuli Venezia Giulia 10 maggio 1999 n. 601, pres. Bagarotto, est. Di Sciascio, in D&L 2000, 242, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte seconda: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento al conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di 2° livello)
  68. La privazione delle funzioni del Direttore sanitario di Irccs e la nomina di un nuovo Direttore sanitario in applicazione alle disposizioni vigenti nelle Aziende sanitarie locali integra una violazione dell’art. 2103 c.c. e giustifica un provvedimento cautelare e d’urgenza volto a reintegrare il Direttore sanitario demansionato nella propria posizione istituzionale (Pret. Milano 10/5/99 (ord), est. Chiavassa, in D&L 1999, 616, n. Piccolomini, La normativa applicabile o comunque rilevante in materia di Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico)
  69. Deve ritenersi illegittima, ai sensi dell’art. 21, 23° comma, Ordinanza Ministeriale n. 371 del 29/12/94, la retrocessione delle graduatorie d’istituto per la nomina a supplente del personale docente operata a seguito del rifiuto di un precedente incarico, allorquando il rifiuto era stato motivato dal contemporaneo incarico di supplenza presso un altro istituto statale (Pret. La Spezia 7 maggio 1999 (ord.), est. Fortunato, in D&L 2000, 407)
  70. Il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato – contenuto nell’art. 36 Cost. e anticipato già dall’art. 21126 c.c. – trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori inerenti un posto vacante in organico a percepire la relativa differenza stipendiale; detto principio non può subire restrizioni per l’astratta possibilità di abusi nell’assegnazione delle funzioni superiori, sicché non sussiste il denunciato contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (Corte cost. 31/3/95 n. 101, pres. Baldassarre, rel. Mengoni, in D&L 1995, 841)

 

 

Questioni di procedura

  1. L’attribuzione di mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui espletamento si prolungi oltre la data del 30 giugno 1998 implica un temperamento della regola del frazionamento della domanda tra giudice amministrativo e giudice ordinario, con attribuzione della competenza al giudice del lavoro. L’effettivo svolgimento di mansioni superiori legittima il diritto alle differenze retributive la cui quantificazione va ricollegata al principio del riconoscimento di un’equa retribuzione ex art. 36 Cost. (Trib. Patti 26/11/2008, Giud. Mirenna, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Angela Marcianò, 388)
  2. Ove il lavoratore domandi in giudizio il riconoscimento della qualifica di dirigente di azienda, è viziata di ultrapetizione la sentenza che gli attribuisca la qualifica della categoria impiegatizia in quanto, alterando entrambi gli elementi di identificazione dell’azione (causa petendi e petitum), gli attribuisce un bene diverso da quello richiesto, e non compreso neppure virtualmente nella domanda sia in relazione allo svolgimento di funzioni diverse che con riguardo alle differenze delle relative normative applicabili, dovendosi altresì rilevare che la disciplina legale rende la figura del dirigente non assimilabile a quella degli altri lavoratori subordinati e che gli altri elementi tipici della subordinazione si configurano nel caso del dirigente in forma più attenuata rispetto alla soggezione ai poteri direttivo e disciplinare propria degli altri lavoratori dipendenti. (Cass. 23/12/2003 n. 19704, Pres. Ciciretti Rel. Filadoro, in Dir. e prat. lav. 2004, 1189)
  3. La revoca di un incarico dirigenziale senza la contestuale assegnazione di altro incarico dirigenziale nell’ambito della struttura di appartenenza, esponendo il dipendente al concreto ed imminente pericolo di atrofizzazione delle sue capacità organizzative e manageriali, che ne compromettebbero in modo pressoché irrimediabile le prospettive future di sviluppo della carriera, integra senza alcun dubbio il requisito del periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c. ed autorizza, concorrendo il fumus boni iuris, l’adozione delle opportune cautele idonee ad evitare che un siffatto pregiudizio si realizzi nelle more del giudizio di merito finalizzato ad accertare l’illegittimità della revoca ed a conseguire la reintegrazione nelle mansioni precedentemente esercitate ovvero l’assegnazione di mansioni equivalenti. (Trib. Campobasso 9/5/2002, ordinanza, Est. Beatrice, in Lav. nella giur. 2003, 187)