NASPI – Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego

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uesta voce è stata curata da Francesca Ajello e Mirko Altimari

 

 

Scheda sintetica

La Nuova assicurazione sociale per l’impiego (cd. Naspi) è regolata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Si tratta di un ammortizzatore sociale avente lo scopo di fornire sostegno e tutela a chi si trovi in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Tale istituto ha sostituito l’ASpI e la cd. Mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, e innova in maniera rilevanti la durata e i requisiti contributivi in presenza dei quali si ha diritto all’erogazione dell’indennità.

Ricordiamo che la Riforma Fornero con questi due distinti ammortizzatori sociali aveva a sua volta sostituito i precedenti trattamenti in materia di disoccupazione, ossia le indennità di disoccupazione (ordinaria ed a requisiti ridotti) e l’indennità di mobilità, prevedendo un trattamento diversificato.
Il legislatore del Jobs Act invece è intervenuto “unificando” in sostanza i due istituti.

 

Scheda di approfondimento

Campo di applicazione

La Naspi è una prestazione economica prevista a favore del lavoratore che venga a trovarsi in stato di disoccupazione per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
Essa spetta:

Perché questi lavoratori possano fruirne, sono previsti tre requisiti:

  • Il lavoratore deve aver versato nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione contributi per almeno tredici settimane;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
  • lo stato di disoccupazione in cui versa il lavoratore deve essere involontario: non deve, cioè, essere frutto di una scelta del lavoratore stesso. Sul punto, la norma precisa che il trattamento è dovuto in caso di risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 Legge 604/1966 (ossia quando sia stata concordata presso la Direzione Territoriale del lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione prevista per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo). La norma precisa altresì che la stessa è riconosciuta anche nei confronti del lavoratore che abbia presentato le proprie dimissioni per giusta causa, facendo proprio un orientamento assolutamente pacifico. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale infatti stante la pronuncia della Corte Costituzionale: “in presenza di una giusta causa, l’atto di dimissione, ancorché proveniente dal lavoratore sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell’art. 38 Cost., involontario” .

Non hanno, invece, diritto alla Naspi:

 

 

Domanda

La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

 

Durata

Come detto, la Naspi consiste in una prestazione economica versata a favore del lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione.
A questi spetta, quindi, un’indennità mensile, la cui durata è pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per un massimo di 2 anni.
Bisogna però evidenziare una rilevante novità rispetto al passato: la durata della Naspi infatti come detto è pari alla metà delle settimane lavorate durante l’anno precedente al momento della disoccupazione, ma in tale calcolo non si tiene più conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione.

 

Il caso dei lavoratori stagionali

Per fare un esempio, nel caso dei lavoratori stagionali ciò determina (immaginiamo un lavoratore impiegato per soli 6 mesi in un anno, da più anni) che, con la nuova Naspi, saranno considerati utili ai fini del calcolo per la durata del sussidio i soli 6 mesi lavorati nel 2015 e non anche quelli precedentemente lavorati nel 2014 che, nella maggior parte dei casi sono già stati utilizzati, l’anno precedente, per accedere al sussidio. Pertanto lo stesso lavoratore godrà della prestazione per soli tre mesi in luogo dei sei di cui avrebbe goduto con la precedente legislazione.
Con l’art. 43, c. 4 del d. lgs. n. 148/2015 viene introdotta una salvaguardia valida soltanto per il 2015, e riferita ai soli lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali qualora la durata della Naspi sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

 

Trattamento economico

L’importo dell’indennità è pari:

  • al 75% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (non più due) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a un importo i rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00).
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari a € 1.300,00).
L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 % al mese a partire dal quarto mese di fruizione.

 

Compatibilità e cumulabilità con attività lavorative (dipendenti o autonome)

Il legislatore prevede ipotesi di sospensione e riduzione del trattamento, nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione a carattere temporaneo.
Il regime muta a seconda del tipo di attività intrapresa:

  • Nel caso in cui il soggetto assicurato trovi un lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi. Quindi per rapporti di durata inferiore, al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
  • Qualora il soggetto svolga lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
    Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

 

 

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo

  • all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, o
  • di impresa individuale, o
  • per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

 

Decadenza dall’indennità

Il lavoratore che abbia ottenuto la NASpI può decadere dal beneficio nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

 

 

Approfondimento: status di disoccupazione e ammortizzatori sociali

La Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative in ordine allo stato di disoccupazione che costituisce il requisito necessario per l’ accesso non solo alla NASpI, ma anche all’ASDI (artt. 3 e 16, d.lgs. n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, D.Lgs. n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).
Emergono, pertanto, che i requisiti richiesti sono due: l’essere
privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
Per gli ulteriori aspetti operativi si rimanda al testo della stessa, ma ciò che importa evidenziare in questa sede (come evidenziato dalla stessa Circolare) è che «ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative».