Pensione di inabilità

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Scheda sintetica

La pensione di inabilità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale.

Nel calcolare l’importo della pensione maturata, alle settimane di contribuzione versate viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini.

Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione
  • un’anzianità assicurativa presso l’Inps di almeno cinque anni.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
Nel caso si svolga attività lavorativa, per poter accedere alla prestazione è necessario cessare il rapporto di lavoro.

La pensione di inabilità non è definitiva (si viene sottoposti a visita medica periodica): essa infatti può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

Qualora non sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la prestazione ordinaria, all’assicurato spetta comunque un trattamento di pensione privilegiata, a condizione che:

  • l’inabilità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
  • dall’evento non derivi il diritto ad una rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero un diritto a trattamenti di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Non ci sono termini di presentazione della domanda, ma si deve tener conto del requisito di accesso alla prestazione.
Per presentare la domanda è necessario compilare un modulo e allegare specifica documentazione medica.

 

Per gli aspetti connessi ad infortuni e malattie professionali si veda anche la parte specifica nella voce “INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie

 

 

A chi rivolgersi

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di pensione di inabilità

  1. La pensione non reversibile per i ciechi civili è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, c. 1, Cost. Pertanto al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità consegue la cessazione dell’erogazione, dovendosi ritenere inapplicabile a detta prestazione sia l’art. 68 della l. 30.4.1969, n. 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’Inps, sia l’art. 8, c. 1-bis, del d.l. 12.9.1983, n. 463, che consente l’erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa. Trattandosi di norme di stretta interpretazione intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, le stesse sono insuscettibili di applicazione analogica. (Cass. 31/3/2015 n. 6482, Pres. Curzio Est. Arienzo, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2016, con nota di Marina Tognolo, “La pensione di invalidità civile per i non vedenti e l’eventuale superamento dei limiti di reddito”, 79)
  2. La disposizione di cui al sesto comma dell’art. 10 del D.L. n. 76 del 2013 opera, in riferimento ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva, ove sia intervenuto il riconoscimento del diritto (come nel caso di specie), non consentendo all’Inps il recupero dei ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, sempreché risulti provato (o costituisca un dato comunque acquisito al giudizio) il mancato superamento, da parte dell’interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini Irpef. (Cass. 18/3/2014 n. 6262, ord. Pres. Mammone Rel. Blasutto, in Lav. nella giur. 2014, 610)
  3. In esito all’entrata in vigore a partire dal 28 giugno 2013 del d.l. n. 76 del 2013 si deve ritenere che: il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso, a euro 16.127,30; la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 e a tutte le domande giudiziarie non ancora definite; ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto. (Cass. 12/12/2013 n. 27812, Pres. La Terza Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2014, 287)
  4. Trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. (Cass. 16/9/2013 n. 21082, Pres. Miani Canevari Est. Balestrieri, in Lav. nella giur. 2013, 1043)
  5. Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte Cost. n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni previdenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti di cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani. (Trib. Milano 26/8/2013, Giud. Dossi, in Lav. nella giur. 2013, 1131)
  6. Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla l. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola. (Cass. 22/3/2013 n. 7320, Pres. Coletti De Cesare Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2013, 522)