Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo 2023, n. 8517
I crediti del lavoratore a carico del Fondo di garanzia vanno sempre calcolati al lordo e pagati al netto.
Il caso riguarda una lavoratrice che, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo netto pari alle ultime tre mensilità e al TFR e avere infruttuosamente tentato di recuperare tali somme dal datore, si era rivolta al Fondo di garanzia dell’INPS, che le aveva pagato le spettanze, effettuando una ulteriore ritenuta fiscale sulle stesse. Nel conseguente giudizio promosso dalla lavoratrice, la Cassazione, confermando la pronuncia di merito di restituzione alla ricorrente di quanto trattenuto dall’INPS a titolo di ritenuta, osserva che: (i) l’obbligazione di pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in capo al Fondo di garanzia, benché autonoma e di natura previdenziale rispetto all’obbligazione retributiva datoriale, presuppone l’infruttuosa esecuzione dei crediti relativi a quest’ultima e il venir meno delle garanzie inerenti a tali crediti, e non si commisura invece necessariamente al titolo esecutivo ottenuto per quell’obbligazione; (ii) nel caso in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nel caso di specie, l’intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo, in quanto, se il titolo rimasto ineseguito reca somme nette, a maggior ragione esso deve ritenersi espressione di incapienza anche per le maggiori somme comprensive dell’imposta; (iii) a fronte di una richiesta relativa a un titolo riguardante le somme al netto, l’Istituto deve pertanto provvedere alla conversione al lordo, per poi operare la ritenuta, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute.