Ancora sul controllo di legittimità sulla giusta causa di licenziamento. Tutela reintegratoria “minore” e ipotesi contrattuali di sanzioni conservative
Corte di Cassazione, sentenza 22 ottobre 2024, n. 27335
La Corte d’appello aveva accolto la domanda di reintegrazione e risarcimento danni “minore” di un lavoratore licenziato per giusta causa perché, in piena emergenza pandemica da Covid-19, aveva parlato brevemente con due colleghi non indossando correttamente la mascherina, in violazione delle disposizioni aziendali finalizzate alla prevenzione dal virus Covid-19. In sede di legittimità, di fronte alla censura della società di sottovalutazione della situazione emergenziale e quindi di violazione della nozione stessa di giusta causa (censura quindi denunciabile in cassazione), la Corte, ricordando che quest’ultima, quale clausola generale che necessita di essere specificata in base a fattori esterni che rimandano alla coscienza sociale comune e ai principi implicitamente richiamati dalla norma, osserva che l’esistenza di una conclamata situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 non si configura quale elemento intrinsecamente idoneo a conferire un connotato di assoluta e necessaria gravità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alla condotta del dipendente e quindi a concretizzare la nozione di giusta causa, essendo sempre necessaria una valutazione relativa alla gravità sotto il profilo soggettivo e oggettivo della condotta censurata, ai fini della sussunzione di essa in un’ipotesi di giusta causa, valutazione che è di merito e incensurabile in sede di legittimità.
Altra importante affermazione della Corte è consistita nel ribadire che, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria c.d. “minore”, il giudice di merito può procedere alla sussunzione della condotta accertata nell’ambito di una previsione contrattuale collettiva che, con previsione generale e astratta, punisce l’illecito con una sanzione conservativa, senza che ciò ridondi in una valutazione di proporzionalità della sanzione oltre quanto sia richiesto dalla norma contrattuale stessa.