Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari. Comunicazione dell’importo al fondo

15 Luglio 2024

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 154 del 15 luglio 2024

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con risposta ad interpello n. 154 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari. In particolare l’Agenzia delle Entrate conferma che i contributi versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. La comunicazione all’ente previdenziale dei contributi non dedotti è necessaria per evitare la tassazione al momento della liquidazione della prestazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che se il datore di lavoro provvede alla comunicazione dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato al fondo di previdenza complementare, i dipendenti possono essere esonerati da tale obbligo, a condizione che la procedura sia conforme alla normativa e alla prassi vigente.