Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, Premio ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63 del DL 18/2020: ulteriori chiarimenti.
Come noto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto l’erogazione di un premio ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020. Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate è intervenuta una prima volta con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, fornendo alcuni chiarimenti in merito ai requisiti reddituali dell’anno 2019 e ai criteri di riproporzionamento del premio sulla base dei giorni di lavoro. Proprio le indicazioni fornite sul criterio adottato a quest’ultimo proposito, basato sul rapporto tra le ore lavorate e le ore lavorabili, nonché sull’irrilevanza delle assenze per ferie, malattie e aspettative non retribuite, avevano suscitato perplessità. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, è tornata sull’argomento, rettificando in parte le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 8/2020. L’Agenzia, dopo aver precisato che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, riconduce a questa casistica sia l’attività lavorativa svolta in telelavoro o lavoro agile, sia le assenze derivanti da qualsiasi altro motivo, citando esplicitamente le ferie, la malattia, i permessi retribuiti o non retribuiti ed i congedi. I predetti eventi di assenza dal servizio non sono pertanto più irrilevanti” ai fini della determinazione dello stesso ed anche in questi casi, di conseguenza, il premio dovrà essere proporzionalmente ridotto.”
Sezione: emergenza Covid-19