Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in G. U. 21 settembre 2021 n. 226
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il decreto estende a tutti gli ambiti e settori lavorativi le disposizioni che rendono obbligatorio il possesso del green pass per svolgere la prestazione in presenza, stabilendo che a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro è fatto obbligo a tutti i lavoratori di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Saranno, in particolare, soggetti al controllo sul possesso del green pass: a) il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; b) il personale delle Autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; c) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche; d) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, nonché i magistrati onorari; e) chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato; f) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato; g) i liberi professionisti; h) i collaboratori familiari e badanti.
Spetterà ai datori di lavoro il compito di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel DL e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I lavoratori che comunicheranno di non avere la certificazione verde COVID-19, o ne risulteranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati. A decorrere dal quinto giorno di assenza nei comparti del pubblico, e solo dopo un giorno nel settore privato, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione; durante tale periodo di sospensione non saranno dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
Il decreto precisa in ogni caso che il mancato possesso del green pass e la conseguente sospensione dal servizio non potranno dare luogo ad alcuna contestazione o provvedimento di natura disciplinare. Viene inoltre espressamente sancito, per i lavoratori così sospesi, il diritto alla conservazione e prosecuzione del rapporto di lavoro.