Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre 2021, disciplina l’utilizzo del green pass a decorrere dal successivo 6 agosto e individua nuovi criteri per stabilire il colore delle Regioni e le relative misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19. Il decreto contiene inoltre una misura assai rilevante in materia di lavoro: all’art. 9 viene, infatti, disposta la proroga dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 delle tutele a favore dei lavoratori cd. fragili, consistenti nella possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale possibilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992). Le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità erano scadute lo scorso 30 giugno; con il DL n. 105 il Legislatore ha scelto tuttavia di ripristinare, con effetto retroattivo, la sola validità delle disposizioni relative al diritto al lavoro agile, non disponendo al contempo la proroga di quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020 (assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero). Di conseguenza, resta confermato che dal 1° luglio scorso i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.