Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in G.U. 24 marzo 2022 n. 70
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il decreto, in vigore dal 25 marzo 2022, prevede alcune novità di interesse in ambito lavorativo, fra cui la proroga fino al 30 giugno 2022 del termine per l’applicazione della sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del DL n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020) e per il ricorso al cd. smart working semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
Viene inoltre prorogato dal 1° al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, a chiunque svolga un’attività lavorativa dipendente, anche se ultracinquantenne, di collaborazione o di formazione. La certificazione verde richiesta a partire dal 1° aprile sarà quella cd. base, ossia quella ottenibile mediante vaccinazione, guarigione o anche test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Viene infine prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006. Il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti i quali, in caso di esito negativo, dispongono la sospensione fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione avrà in ogni caso effetto non oltre il 31 dicembre 2022.