Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, c. d. “Decreto Liquidità”
Il decreto-legge introduce misure in materia di accesso al credito, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia. Tra le disposizioni che più direttamente incidono sulla materia lavoristica meritano menzione: a) la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021; b) l’estensione della possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di richiedere l’indennità di cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario, disciplinati dall’art. 19 del DL n. 18/2020, nonchè l’accesso alla cassa integrazione in deroga, previsto dall’art. 22 del DL n. 18/2020, anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (e non più, dunque, solo per i lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020, come inizialmente previsto); c) l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di cassa in deroga presentate alle Regioni e alle Province Autonome.
Sezione: emergenza Covid-19