INPS, messaggio del 1° giugno 2020 n. 2261, Violazione del divieto di intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e tutela Naspi
Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto stabilito dal decreto Cura Italia (D.l. n. 18/2020), integrato dall decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020), ha diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (Naspi), indipendentemente dalla nullità del licenziamento, con l’obbligo, in caso di ripristino retroattivo del rapporto, di restituire quanto percepito. Con l’interpretazione contenuta nel messaggio, l’Inps ha inteso prevenire il formarsi di alcuni rilevanti problemi applicativi inerenti il riconoscimento e l’erogazione della Naspi, connessi alle regole eccezionali introdotte a partire dal 17 marzo 2020 (e prima tra il 23 febbraio e il 17 marzo, ex art. 46, comma 1-bis D.L. n. 34/20) per i successivi cinque mesi, al fine di fronteggiare la crisi economica ed occupazionale derivante dall’emergenza Covid-19.
Sezione: emergenza Covid-19