Legge 21 maggio 2021, n. 69
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.
Tra le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. n. 41, segnaliamo le principali in materia di lavoro: a) art. 8 – Le ulteriori settimane di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA previste dal decreto Sostegni (ulteriori 13 settimane per la CIGO e ulteriori 28 settimane per assegno ordinario e CIGD a decorrere dal 1° aprile 2021) possono essere concesse in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Tale previsione consente, di fatto, a tutti i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 prima del 1° aprile 2021, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni anche prima di tale data. b) art. 6-quinques – Confermato, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 258,23 a euro 516,46 (dunque il raddoppio) della soglia di esenzione per i fringe benefit erogati dal datore di lavoro. c) art. 12-bis – Istituito presso il Ministero dell’economia un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di erogare l’assegno di mantenimento. d) art. 15 – Confermata la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle tutele introdotte e poi rinnovate dalla legislazione emergenziale (art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020 e successive modifiche) a favore dei lavoratori in condizione di fragilità, ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. e) art. 18-bis – Riconosciuta, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2021. La determinazione dell’importo di tale indennità è demandata ad un successivo decreto interministeriale. f) art. 31 – Viene stabilito che l’assenza dal lavoro dovuta alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche sia da considerare quale “assenza giustificata” non determinante alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.