Legge 4 marzo 2022, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Sulla G.U. n. 56 dell’8 marzo 2022 è stata pubblicata la legge n. 18/2022, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 1/2022. La legge, in vigore dal 9 marzo 2022, conferma l’obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni fino al 15 giugno 2022, così come la validità illimitata dei green pass rilasciati a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario o di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario.
Per ciò che concerne la facoltà per i datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro per la sostituzione di propri dipendenti e collaboratori sospesi perché non in possesso della certificazione verde COVID-19, o risultati privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, la legge di conversione introduce la seguente precisazione: “È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione“.