Ministero del Lavoro, decreto del 30 aprile 2020 n. 10: indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi non fruenti altre indennità in conseguenza dell’emergenza Covid-19
Col decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’Economia, viene riconosciuta un’indennità una tantum, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza del coronavirus e che non siano coperti da altri interventi di sostegno al reddito. L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (in quanto per questi comparti opera l’articolo 29 del DL n. 18/2020) e ai lavoratori intermittenti nonché ai lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme di previdenza e agli incaricati di vendite a domicilio di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 114/98. Per ogni categoria di beneficiari vengono infine indicati gli ulteriori requisiti di accesso al beneficio.
Sezione: emergenza Covid-19