Ministero della Salute, circolare 12 aprile 2021
Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo un’assenza per malattia Covid-19 correlata.
Con circolare pubblicata il 12 aprile 2021, prot. n. 15127, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Nella stessa viene disposto che chi abbia contratto il Covid-19 e continui a essere positivo al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, pur potendo interrompere l’isolamento, non può rientrare al lavoro finché non si sarà negativizzato. Al medico competente, ove nominato dal datore di lavoro, andrà indirizzato il referto molecolare negativo necessario per il rientro di chi era rimasto positivo dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; sarà sempre il medico competente a dover verificare l’idoneità alla mansione dei lavoratori ammalati con sintomi gravi o per cui è stato necessario il ricovero, una volta che si siano negativizzati. La visita andrà effettuata anche per assenze sotto i 60 giorni continuativi. La circolare del Ministero prevede, al contrario, tempi ridotti per il rientro in servizio per i lavoratori positivi con sintomi meno gravi e per gli asintomatici: una volta negativizzati, nel primo caso il via libera può arrivare dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi, nel secondo dopo soli 10 giorni. Una quarantena di 10 giorni spetta, infine, anche al lavoratore che abbia avuto un contatto stretto di un caso positivo, al termine dei quali per il reingresso in azienda serve un tampone negativo.