Tribunale di Belluno, ordinanza, 19 marzo 2021
Una prima pronuncia sul tema del vaccino Covid-19: non è illegittima la sospensione in ferie forzate di alcuni dipendenti di una RSA che non si sono sottoposti al vaccino.
Dopo settimane di dibattito tra gli operatori, arriva all’attenzione del Giudice bellunese un primo caso: da quel che si comprende dalla pronuncia, alcuni lavoratori di una residenza per anziani non si erano sottoposti al vaccino e per questo il datore di lavoro li aveva sospesi in ferie. Il Tribunale respinge il ricorso d’urgenza proposto dai lavoratori per essere riammessi al servizio, affermando che, dato il loro impiego in mansioni a contatto col pubblico e l’elevato rischio di contagio, l’impresa può e deve adottare misure dirette a tutelarne l’integrità fisica pe via dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.: misure tra le quali ora rientrerebbe, ove disponibile, anche il vaccino. Il Giudice si pronuncia su un caso nel quale era in questione la sola legittimità della sospensione in ferie, poiché dalla pronuncia si desume che, in concreto, non era stata disposta né una sospensione dei lavoratori senza retribuzione, né un licenziamento.