Tribunale Mantova Sez. lavoro, 26/06/2020
Nel contesto della fase emergenziale da Covid 19 l’art. 90 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dedicato ai lavoratori dipendenti genitori di minori sotto i 14 anni, prevede come condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, la compatibilità di tale modalità con le caratteristiche della prestazione che si richiede al dipendente.
Nel caso di specie un quadro direttivo con mansioni di responsabile progettazione impianti nuove strutture ed assistenza tecnica per una società di parcheggi svolge attività lavorative incompatibili con lo smart working. L’accudimento della figlia minore non viene pregiudicato laddove la moglie del ricorrente svolga la sua prestazione di lavoro subordinato in modalità agile. Nel caso di specie il rifiuto del datore di lavoro alla richiesta di svolgimento di smart working risulta, quindi, legittimo.